Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38830 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38830 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 12687NUMERO_DOCUMENTO
CARMINE RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, nel procedimento a carico di: NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12/03/2025 del Tribunale di Rovigo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il
rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta del Procuratore della Repubblica di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad NOME COGNOME con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, in data 12 marzo 2002, irrevocabile il 28 aprile 2003.
A fondamento della richiesta il Pubblico ministero osservava che COGNOME era gravato da una precedente condanna, a pena non sospesa, con sentenza di patteggiamento del Tribunale di Milano in data 14 gennaio 1999, irrevocabile il 2 febbraio 1999, per un fatto commesso il 20 ottobre 1998.
A ragione del diniego, il Giudice dell’esecuzione ha osservato che – sebbene nel caso in esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia che aveva concesso il beneficio controverso non era noto il precedente ostativo, sicchØ poteva farsi applicazione dell’art. 168, terzo comma, cod. pen. – la richiesta di revoca del Pubblico ministero, trasmessa in data 4 gennaio 2025, era intervenuta ben oltre il quinquennio previsto quale “periodo di prova”, sicchØ doveva applicarsi il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, COGNOME, Rv. 286411 – 01, secondo cui «Il giudice dell’esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall’art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. per l’esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si Ł ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell’avvenuta maturazione delle condizioni in presenza
delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena».
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico ministero e ne chiede l’annullamento denunciando la violazione degli artt. 163, 164, 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen.
Premette che Ł incontestato che il beneficio della sospensione condizionale della pena sia stato concesso nonostante il superamento del limite biennale imposto dall’art. 164 cod. pen. e che il precedente ostativo era ignoto al Giudice procedente.
Avversa il principio espresso da Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, COGNOME, Rv. 286411 – 01, di cui il Giudice dell’esecuzione ha fatto applicazione, evidenziando che in tal modo il condannato beneficerebbe di una sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa, nonostante il chiaro disposto normativo e nonostante quanto statuito da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 – 01, secondo cui la revoca di cui all’art. 168, terzo comma, cod. pen. trova il suo fondamento nella necessità di eliminare una condizione patologica originaria; osserva inoltre che vi Ł assenza di discrezionalità valutativa e, dunque, vi Ł obbligatorietà della revoca.
Osserva, infine, che il principio di diritto espresso da Sez. 1 COGNOME Ł rimasto isolato, non rinvenendosi sentenze successive confermative dello stesso.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 15 luglio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Il Collegio intende dare continuità al principio espresso in Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, COGNOME, Rv. 286411 – 01 e in arresti successivi (Sez. 1, n. 29717 del 26/06/2025, COGNOME, Rv. 288479 – 01, in motivazione; Sez. 1 n. 25121 del 15/04/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 1. n. 15689 del 24/01/2024, COGNOME, n.m.), secondo cui «Il giudice dell’esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall’art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. per l’esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si Ł ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell’avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena».
Nella motivazione della Sentenza COGNOME si evidenzia condivisibilmente che l’istituto della revoca previsto dall’art. 168, terzo comma, cod. pen. – che ha struttura e funzione del tutto diverse da quelle stabilite nel primo comma della medesima disposizione e che non Ł correlata al verificarsi di fatti nuovi che si pongano come fattore risolutivo del beneficio già concesso, nØ si atteggia a revoca di carattere decadenziale, costituendo piuttosto esercizio di un vero e proprio ius poenitendi «dev’essere raccordato con quanto previsto dall’art. 167 cod. pen., che sancisce la definitiva impossibilità di far luogo all’esecuzione della pena principale e delle pene accessorie una volta che, ultimata la probation , il condannato non sia incorso, nel relativo arco di tempo, in comportamenti che ne abbiano contraddetto lo spirito, ossia in recidive considerate dalla norma rilevanti, e abbia soddisfatto gli obblighi impostigli» e che, in virtø di tali caratteristiche, «la revoca in esame non interviene a sanzione di condotte sopravvenute, idonee, in quanto manifestatesi nel corso del quinquennio (o biennio), e solo perchØ tali, a escludere l’operatività del meccanismo di estinzione del reato.
Se la legge consente ora, a certe condizioni, di rimediare a un vizio genetico del provvedimento concessivo, l’attivazione del rimedio incontra un limite, logico e giuridico, nell’antecedente avveramento dell’effetto estintivo ex art. 167 cod. pen., posto che tale effetto non Ł normativamente impedito durante la latenza della situazione giuridica evocata dall’art. 168, terzo comma, cod. pen., e posto che l’effetto stesso risulta irreversibile, beninteso al verificarsi delle condizioni ivi stabilite, pur se la relativa declaratoria (implicitamente ammessa dall’ordinamento: Sez. 1, n. 38043 del 27/10/2006, Ravaioli, Rv. 235167) non sia ancora intervenuta». La soluzione indicata – si osserva nella citata sentenza COGNOME – «Ł coerente con il quadro normativo, in cui l’esito di estinzione del reato si produce per legge alla presenza delle condizioni stabilite (analogamente, a proposito dell’analogo istituto previsto in caso di pena patteggiata, Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep. 2017, Cazzaniga, Rv. 268994), nonchØ con le esigenze di stabilità del sistema e di certezza delle situazioni giuridiche», posto che «a ragionare diversamente, il condannato pur in assenza di fatti colpevoli successivi, e rigorosamente delimitati nel tempo, a sØ ascrivibili – rimarrebbe esposto sine die all’eventualità di un’esecuzione penale, ancorchØ in origine illegittimamente sospesa, oltre ogni ragionevole limite di proporzione tra il trascorrere inerte del tempo e il rilievo della persistente necessità di punire».
Come, del resto, chiarito da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 01, leipotesi di revoca-decadenza sono, dunque, accomunate dal profilo caratterizzante che l’effettogiuridico della rimozione del beneficio si correla a fatti che sopravvengono alla pronuncia della sentenza di concessione dellasospensione condizionale della esecuzione della pena, quali la perpetrazione, nei terministabiliti dall’art. 163 cod. pen., di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, per i quali sia irrogata pena detentiva; il mancato adempimento degli obblighi imposti (art. 168,primo comma, n. 1, cod. pen.); la pronuncia, entro gli stessi termini, di ulteriore condannaper delitto, anteriormente commesso, con irrogazione di sanzione che cumulata a quellaprecedentemente sospesa, ecceda i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. (art. 168, primocomma, n. 2, cod. pen.); la nuova condanna per delitto che consente la revoca discrezionalein considerazione dell’indole e della gravità del reato (art. 168, secondo comma, cod. pen.).
Al contrario, la revoca di cui al terzo comma dell’art. 168 cod. pen.prescinde da qualsiasi condotta criminosa o evento giuridico sopravvenuti e trova, invece,fondamento nella inosservanza della legge penale che inficia la stessa concessione delbeneficio e costituisce il rimedio per eliminare la patologia che ne ha caratterizzato la concessione stessa.
L’esigenza di non esporre indefinitamente il condannato alla possibilità di scontare la pena trova, dunque, il suo rimedio all’interno del procedimento di revoca della sospensione stessa, alla luce del temperamento in forza del quale il giudice dell’esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall’art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. per l’esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si Ł ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell’avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena, come indicato nella richiamata Sez. 1, COGNOME.
3. ¨ dunque evidente che il richiamato principio di diritto (posto a tutela del condannato che non sia incorso, nel lasso temporale previsto per legge, in recidive considerate rilevanti dall’ordinamento) Ł stato, nel caso in esame, correttamente applicato.
Ciò che impone il rigetto del ricorso della Parte pubblica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.m.
Così Ł deciso, 10/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME