Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21603 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21603 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Corigliano Calabro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2023 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro revocava, sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., nei confronti di NOME COGNOME, la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 23 marzo 2010 del Tribunale di Rossano, confermata sul punto con sentenza emessa dalla stessa Corte il 17 aprile 2014, irrevocabile il 18 marzo 2015.
Trattavasi infatti di sospensione condizionale accordata, illegittimamen per la terza volta.
Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore fiducia.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione , dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., con riferimento al precedente art. 164, e vizio di motivazio
Il giudice a quo non avrebbe preliminarmente valutato la possibilità di riconoscere il vincolo della continuazione tra il reato in relazione al qua stata pronunciata la seconda condanna condizionalmente sospesa e il reat ulteriormente giudicato, oggetto del titolo interessato dalla caducazione beneficio, che si sarebbe per l’effetto potuta evitare.
In secondo luogo, la caducazione del beneficio sarebbe stat illegittimamente deliberata allorché si era ormai verificata l’estinzione del a norma dell’art. 167 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente violazione dell’art. 125 cod. p pen. e vizio di motivazione.
Il giudice a quo avrebbe deliberato la revoca senza pregiudizialmente accertare se i precedenti ostativi risultassero documentalmente, o meno, giudice della cognizione al momento della terza concessione del beneficio. So nella seconda ipotesi la revoca avrebbe potuto essere disposta.
In via subordinata, andavano considerati, come non avvenuto, gli effetti d provvedimenti di clemenza (amnistia e indulto) successivi alla commissione de primi due reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato, nella parte in cui lamen l’omesso pronunciamento su un oggetto (il previo riconoscimento della continuazione parziale tra reati e sentenze) che l’interessato non a sottoposto alla valutazione del giudice dell’esecuzione.
Il giudice dell’esecuzione, a differenza di quello di cognizione, non può in provvedere d’ufficio ad accordare l’eventuale beneficio (Sez. 1, n. 17832 24/01/2017, Dogali, Rv. 269822-01).
2. Lo stesso primo motivo è fondato nel resto.
3. La sospensione condizionale della pena è istituto orientato ad esigenze prevenzione speciale e di rieducazione (Sez. 3, n. 28690 del 09/02/201 COGNOME, Rv. 270588-01; Sez. 5, n. 1136 del 05/04/2013, dep. 2014, Held, Rv 258822-01; Sez. 1, n. 26633 del 10/06/2008, COGNOME, Rv. 240858-01; Sez. 1, n 3999 del 28/10/1991, COGNOME, Rv. 188701-01). Entro limiti predeterminati di concedibilità, oggettivi e soggettivi, l’ordinamento penale rinuncia all’esecu della pena, previa prognosi di non recidivanza nel reato (da condurre sulla b degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.: tra le molte, Sez. 2, n. 19 15/04/2015, COGNOME Domenico, Rv. 263534-01) e sul presupposto che la prognosi si inveri all’esito del previsto periodo di sperimentazione, nonché sul presuppo ulteriore, ove la sospensione sia accompagnata da obblighi positivi a contenu risocializzante, che questi ultimi siano tempestivamente soddisfatti.
Come, dunque, la concessione del beneficio è subordinata ad un giudizio di meritevolezza in chiave prognostica, nella prospettiva della mancata ricaduta reato e dell’adempimento degli eventuali obblighi accessori, la legge impone caducazione del beneficio allorché risultino indici certi a smentita della progn
L’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. stabilisce, infatti, c sospensione condizionale è revocata di diritto qualora, nei termini stab (cinque anni per i delitti, due anni per le contravvenzioni, decorrenti irrevocabilità del titolo: da ultimo, Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Full 283404-01), il condannato commetta un delitto, o una contravvenzione della stessa indole, per i quali sia inflitta pena detentiva, o non adempia agli ob imposti.
Specularmente, se tali termini decorrono senza che le anzidette cause revoca risultino integrate, il reato è definitivamente estinto e la pena principale, sia le eventuali accessorie – non è eseguita, a norma dell’ar cod. pen. (restano viceversa fermi gli altri effetti penali: tra le molte, S 6017 del 09/01/2024, Messina, Rv. 285863-01).
La revoca della sospensione è legata, dunque, a sopravvenienze qualificate La recidiva delittuosa o il mancato adempimento degli obblighi funzionano, nell ipotesi indicate, come ragioni di decadenza da un beneficio che il condanna non si è dimostrato degno di mantenere.
Di qui derivano, con specifico riferimento all’ipotesi della recidiva quinquennio (o nel biennio), due importanti corollari.
Da un lato, ai fini della revoca della sospensione, non possono considerar rilevanti le pendenze giudiziarie non definitive, in quanto la condiz legittimante il provvedimento di rigore è unicamente la certa commissione di u nuovo reato nel termine di probation, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile, in ragione della presunzione di non colpevolezza di c all’art. 27, primo comma, Cost. (Sez. 1, n. 17878 del 30/01/2017, Manno, Rv 269824-01). Sicché la sede elettiva per la revoca è proprio quella esecuti mentre il potere di disporla, che in tal caso può esercitare anche d’uffi giudice che procede in ordine al nuovo reato, ha per lui natura merament facoltativa e surrogatoria (Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, COGNOME, R 282076-01; Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281432-01; Sez. 1, n. 30710 del 10/05/2019, COGNOME, Rv. 276408-01), restando comunque l’efficacia della revoca, decretata in cognizione, subordinata al passaggio in giudicato d nuova sentenza.
Per contro, la commissione del reato nuovo, dal quale la legge fa dipender la revoca del beneficio, e con essa l’impedimento all’effetto estintivo del re relazione al quale era stato accordato, rileva se avvenuta nel quinquennio (o biennio), indipendentemente dalla data di irrevocabilità della sentenza che accerta (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 279015-01). Quest’ultima sentenza è meramente ricognitiva di un effetto decadenziale gi prodottosi con la ricaduta nel reato, che costituisce condizione per la revoca effetti di diritto sostanziale risalgono de iure al momento, antecedente la nuova pronuncia giudiziale e indipendente da essa, in cui si è verificata d condizione, sicché il provvedimento di revoca prende atto di una situazione ( venir meno della clausola di sospensione) già determinatasi per legge, conseguenza del reato sopravvenuto e accertato con pronuncia passata in giudicato (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798-01).
4. L’art. 168, terzo comma, cod. pen., introdotto dalla legge 26 marzo 2021 n. 128, prevede, a sua volta, che la sospensione condizionale della pena revocata, ove concessa in violazione dei limiti di reiterabilità previsti d 164, ultimo comma, cod. pen.
La revoca in esame può essere disposta sia in sede di c:ognizione, che i sede di esecuzione (art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.), a condizione, in entrambi i casi, che i precedenti preclusivi non fossero documentalmente noti giudice che aveva concesso il beneficio obiettivamente non spettante (essendo i giudice, che delibera sulla revoca, tenuto ad acquisire, anche d’ufficio, il fas
del giudizio antecedente per la doverosa verifica al riguardo: Sez. U, n. 37 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381-01; Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, COGNOME, Rv. 282084-01).
La revoca è obbligatoria, in presenza di tale ultima condizione, e il giudic cognizione, che la decreti d’ufficio, non viola il divieto di reformatio in peius, in quanto neppure tale provvedimento presuppone un’attività discrezionale o valutativa, bensì puramente ricognitiva e dichiarativa di una preesist situazione di illegalità (Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, COGNOME, Rv. 277570Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913-01; Sez. 1, n. 21872 de 12/02/2003, COGNOME, Rv. 224400-01).
La revoca, prevista dall’art. 168, terzo comma, cod. pen., ha struttu funzione del tutta diverse da quelle stabilite nel primo comma.
Essa non è costitutivamente correlata al verificarsi di fatti nuovi, c pongano come fattore risolutivo del beneficio già concesso, né si atteggia dunq a revoca di carattere decadenziale, costituendo piuttosto esercizio di un ve proprio ius poenitendi (revoca in senso stretto).
Dal lato finalistico, essa pone rimedio non già alla constatata frustraz degli scopi della sospensione condizionale, bensì all’inesistenza, originaria presupposti applicativi del beneficio.
Ciò posto, il nuovo istituto deve essere raccordato con le previsioni di all’art. 167 cod. pen., che sancisce la definitiva impossibilità di far all’esecuzione della pena principale e delle pene accessorie una volta c ultimata la probation, il condannato non sia incorso, nel relativo arco di tempo, in comportamenti che ne abbiano contraddetto lo spirito, ossia in recidi considerate dalla norma rilevanti, e abbia soddisfatto gli obblighi imposti Proprio in virtù delle caratteristiche strutturali e funzionali sopra illus revoca in esame non interviene a sanzione di condotte sopravvenute, idonee, i quanto manifestatesi nel corso del quinquennio (o biennio), e solo perché tali, escludere l’operatività del meccanismo di estinzione del reato.
Se la legge consente ora, a certe condizioni, di rimediare ad un vi genetico del provvedimento concessivo, l’attivazione del rimedio incontra u limite, logico e giuridico, nell’antecedente avveramento dell’effetto estinti art. 167 cod. pen., posto che tale effetto non è normativamente impedi durante la latenza della situazione giuridica evocata dall’art. 168, terzo co cod. pen., e posto che l’effetto stesso risulta irreversibile, beninteso al ver delle condizioni ivi stabilite, pur se la relativa declaratoria (implicit ammessa dall’ordinamento: Sez. 1, n. 38043 del 27/10/2006, Ravaioli, Rv. 235167-01) non sia ancora intervenuta.
La soluzione indicata è coerente con il quadro normativo, in cui l’esito estinzione del reato si produce per legge in presenza delle condizioni stab (analogamente, a proposito dell’analogo istituto previsto in caso di p patteggiata, Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep. 2017, Cazzaniga, Rv. 268994 01), nonché con le esigenze di stabilità del sistema e di certezza delle situ giuridiche. A ragionare diversamente, il condannato – pur in assenza di f colpevoli successivi, e rigorosamente delimitati nel tempo, a sé ascrivib rimarrebbe esposto sine die all’eventualità di un’esecuzione penale, ancorché in origine illegittimamente sospesa, oltre ogni ragionevole limite di proporzione il trascorrere inerte del tempo e il rilievo della persistente necessità di pu solo si consideri che, a norma dell’art. 172, quinto comma, cod. pen., richiam per le contravvenzioni dal terzo comma dell’art. 173, se l’esecuzione della pen subordinata al verificarsi di una condizione, nel caso di specie rappresen dalla revoca del beneficio sospensivo, il termine di prescrizione non decorre s al giorno in cui la condizione si è verificata).
Va dunque affermato il principio di diritto, in forza del quale la rev della sospensione condizionale della pena, nei casi previsti dall’art. 168, comma, cod. pen., non può intervenire quando ormai il beneficio si consolidato, essendo decorso il termine ed essendo maturate le condizioni al c cospetto si determina, ai sensi dell’art. 167 dello stesso codice, l’estinzi reato e non ha luogo l’esecuzione della pena.
Nel caso di specie, la sospensione condizionale è stata revocata, quanto erroneamente concessa, alla stregua dell’art. 168, terzo comma, cit., la revoca è stata pronunciata, trattandosi di delitto, oltre il quinquennio irrevocabilità del titolo, senza che fossero maturate cause di decadenza beneficio.
La revoca non poteva pertanto essere decretata, alla stregua del considerazioni che precedono.
Segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, restando in tale pronuncia assorbito il secondo motivo di ricorso.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 20/02/2024