Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8712 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8712 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/10/2025 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 13/10/2025, con la quale il Tribunale di Caltagirone, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso a NOME COGNOME con sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 09/02/2021, irrevocabile dal 26/02/2021;
Ritenuto che si lamenta che il giudice dell’esecuzione non abbia preso in considerazione la continuazione tra i reati oggetto della sentenza che ha concesso il beneficio e quella successiva in ragione della quale è stato revocato, ma che tuttavia tale istanza di riconoscimento dell’art. 81 cod. pen. non risulta essere stata avanzata dinanzi al giudice dell’esecuzione che ha provveduto alla diversa richiesta di revoca del beneficio, avanzata dal Pubblico ministero;
che il secondo motivo deduce che il beneficio non doveva essere revocato perché le pene oggetto delle due sentenze, se cumulate, non superavano i due anni, ma che la ragione per la quale il giudice dell’esecuzione ha disposto la revoca è la constatazione del fatto che egli in passato aveva già più volte ottenuto il beneficio e non avrebbe potuto nuovamente ottenerlo con la sentenza emessa dal Tribunale di Caltagirone in data 09/02/2021, irrevocabile dal 26/02/2021;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Con ‘) igliere estensore GLYPH
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