Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25951 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25951 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIOore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di NOME, nato in Germania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dell’11/12/2023 del G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinan impugnata e la revoca della sospensione condizionale della pena;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Milano, in funzione giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza del pubblico ministero, diretta, in parte qua, alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME con sentenza emessa dallo stesso G.i.p. in data 13 aprile 2023, irrevocabile dal maggio 2023.
NOME, anteriormente:
aveva già beneficiato della sospensione condizionale, con riferimento alla sentenza 26 ottobre 2011 del G.i.p. del Tribunale di Milano, irrevocabile dall marzo 2012;
e aveva riportato condanna a pena detentiva per delitto con sentenza 25 maggio 2021 della Corte di appello di Milano, irrevocabile dal 23 febbraio 2022 (essa stessa, invero, condizionalmente sospesa, ai sensi dell’art. 165 cod. pen
Secondo il giudice dell’esecuzione, i due menzionati precedenti non ostavano alla reiterazione del beneficio, avutasi con la sentenza 13 aprile 2023, e ricorreva pertanto la causa di revoca di cui all’art. 168, terzo comma, in rappo all’art. 164, quarto comma, cod. pen.
Ricorre per cassazione il AVV_NOTAIOore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge, sostenendo, con il favore di taluni arresti di questa Corte, che la reiterazione del beneficio sospensione condizionale della pena sarebbe ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest’ultima e la prima condanna a pena sospesa non siano sopravvenute condanne intermedie (in caso contrario, l’accertata proclivit a delinquere del condannato dimostrerebbe che egli non era meritevole della fiducia in lui riposta e non consentirebbe una nuova prognosi favorevole circa l futura condotta di astensione dalla commissione di nuovi reati).
La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale non sarebbe stata pertanto ammissibile, nella specie, in presenza di una prima sospensione e dell condanna intermedia intervenuta con la sentenza 25 maggio 2021.
Il AVV_NOTAIOore AVV_NOTAIO requirente ha concluso come in epigrafe.
La difesa ha depositato tempestiva memoria difensiva, adesiva alle valutazioni dell’ordinanza impugnata; fuori termine, ha quindi depositato attestazione del svolgimento in atto, da parte del condannato, di un programma per la prevenzione della recidiva in tema di abusi familiari, facendo rilevare che la pena sospesa, de
cui revoca si discute, era stata subordinata allo svolgimento di un programma di tal fatta, della durata di almeno sei mesi (che l’eventuale revoca vanificherebbe
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
2. La sospensione condizionale della pena, di cui alla sentenza 13 aprile 2023 del G.i.p. del Tribunale di Milano, è stata effettivamente concessa in violazio dell’articolo 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di causa obiettivamente ostativa, come dal ricorrente denunciato.
La causa ostativa non va ravvisata, tuttavia, nella compresenza di due anteriori condanne, di cui la primitiva a pena sospesa e l’altra, intermedia, a p detentiva per delitto, ancorché non sospesa. Dalla lettura del casellario, in at dallo stesso ricorso emerge infatti che anche la sentenza intermedia (del 2 maggio 2021, pronunciata dalla Corte di appello di Milano) aveva accordato il beneficio della sospensione condizionale, sia pure in prosieguo revocato per inadempimento degli obblighi imposti.
La causa ostativa è piuttosto nel fatto che la sospensione condizionale, di cu si discute, è la terza sospensione, che non è mai ammessa.
Ciò non significa che la sospensione in questione sia automaticamente revocabile.
Come affermato dal massimo Consesso nomofilattico (Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015, Longo, Rv. 264381-01), la revoca è, in un caso del genere, preclusa dal giudicato ove la causa ostativa, rappresentata dalle pregresse concessioni de beneficio, fosse stata conoscibile al giudice che l’aveva ulteriormente deliberat perché risultante agli atti del suo procedimento.
Al giudice dell’esecuzione compete di effettuare il relativo accertamento, esercitando eventualmente (anche d’ufficio) i poteri istruttori previsti dall’art. comma 5, cod. proc. pen. e provvedendo così ad acquisire, in originale o in copia, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio di cognizione.
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al giudice che l’ha pronunciata per rinnovata valutazione alla luce dei principi di diritto suespo
L’eventuale adempimento degli obblighi imposti, cui la sospensione condizionale era subordinata, non sarebbe invece giuridicamente di ostacolo ad una revoca, che fosse altrimenti comunque dovuta.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 13.04.2023, irrevocabi il 6.05.2023, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Giudice per le indagi preliminari del Tribunale di Milano.
Così deciso il 16/04/2024