Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32276 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32276 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MESSINA il 12/11/1970
avverso l’ordinanza del 10/03/2025 del TRIBUNALE di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina, quale giudice dell’esecuzione in accoglimento della richiesta del Pubblico ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza emessa dal medesimo Tribunale in data 10/10/2019, irrevocabile il 3/11/2022, perché tale beneficio era già stato riconosciuto in relazione ad altre due sentenze (20/9/2017 e 29/5/2019).
NOME COGNOME ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 164 cod. pen. e 674 cod. proc. pen. in ordine alla mancata verifica, mediante l’esame del fascicolo del giudizio di cognizione, della conoscenza dei precedenti ostativi alla concessione del beneficio da parte del Giudice della cognizione. Il motivo di impugnazione fa esplicito riferimento al principio di diritto affermato da Sez. U, n. 37345 del 2015, p.m. in c. COGNOME, Rv. 264381 e Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Rv. 287004.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso sulla base di quanto affermato da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Rv. 287004.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. L’ordinanza impugnata ha provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena, sul rilievo che, al momento del riconoscimento del beneficio da parte del giudice della cognizione, l’imputata avesse già usufruito in occasione di due precedenti pronunce nei suoi confronti del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso non contesta tale circostanza, risultante documentalmente, della causa ostativa, ai sensi dell’art. 164, comma quarto, cod. pen., alla concessione del beneficio, ma sostiene che la revoca del beneficio, ai sensi dell’art. 168 cod. pen., poteva essere disposta solo nel caso in cui il giudice, che aveva concesso, illegittimamente, la sospensione condizionale della pena, non avesse potuto conoscere la sussistenza della causa ostativa, dovendosi ritenere, in caso contrario, preclusa la revoca dal giudicato.
Il ricorso deduce la violazione di legge per non essere stata interpretata correttamente la norma penale nel senso che si debba ritenere formato il giudicato, sul punto relativo alla assenza di cause ostative al beneficio, nel caso in cui l’esistenza della causa ostativa fosse conoscibile dal giudice, che aveva
concesso illegittimamente il beneficio, non solo mediante esame degli atti processuali, ma anche con ulteriore indagine istruttoria.
Il tema, relativo all’interpretazione della nozione di “non conoscibilità” della causa ostativa da parte del giudice della cognizione, è stato esaminato nella menzionata pronuncia delle Sezioni Unite. In particolare, la sentenza “COGNOME” ha precisato che, in relazione allo specifico punto della decisione relativo alla concessione dei benefici, opera la preclusione del giudicato in senso “debole” e quindi con riferimento alle questioni dedotte e decise, ma non anche a quelle deducibili. Ne consegue che se nel giudizio di cognizione, con riguardo alla decisione del giudice che ha concesso la sospensione condizionale, non è emersa, né dalla documentazione acquisita né dalle deduzioni delle parti, la sussistenza di una causa ostativa al beneficio, la relativa questione non è stata, nemmeno implicitamente, dedotta, e, quindi, in relazione ad essa non si forma il giudicato sostanziale, ma solo quello processuale, superabile in sede esecutiva.
Va quindi ribadito il principio di diritto, già affermato dalla sentenza “COGNOME“, secondo cui «al giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi dell’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della pena, compete, pertanto, preliminarmente accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all’atto della concessione dei benefici».
Sulla base delle espresse considerazioni l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Messina per rinnovata valutazione aderente al principio di diritto ora espresso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina.
Così deciso il 03/6/2025