Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23413 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23413 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a OUAIZERT( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/08/2023 del TRIBUNALE di TRANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 25 agosto 2023 il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, su richiesta del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, revocava – nei confronti di NOME COGNOME – la sospensione condizionale della pena di due anni di reclusione ed euro 800,00 di multa, inflitta con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 4 novembre 2011, irrevocabile il 7 dicembre 2011, nonché l’ulteriore sospensione condizionale della pena di tre mesi di reclusione, inflitta con sentenza dello stesso Tribunale di Trani, in data 4 ottobre 2012, irrevocabile il 25 giugno 2013, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen.
Avverso il citato provvedimento COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, tramite i difensori di fiducia AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIOCOGNOMEAVV_NOTAIO, deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo lamenta la violazione dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, il Giudice dell’esecuzione avrebbe errato nel revocare il beneficio della sospensione dell’esecuzione concesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 4 novembre 2011, irrevocabile il 7 dicembre 2011, trattandosi di pena comminata per un reato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 167 cod. pen.
Il Giudice dell’esecuzione avrebbe revocato entrambe i benefici della sospensione condizionale – inerenti alle pene inflitte con le sentenze del Tribunale di Trani, rispettivamente in data 4 novembre 2011, irrevocabile il 7 dicembre 2011 e in data 4 ottobre 2012, irrevocabile il 25 giugno 2013 nonostante la causa ostativa fosse certamente conoscibile dal Giudice di cognizione, poiché all’epoca della concessione del beneficio la sentenza costituente causa ostativa era stata pronunciata e divenuta irrevocabile.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 172 cod. pen. .
Anche con riferimento al beneficio della sospensione condizionale di cui alla sentenza del Tribunale di Trani in data 4 ottobre 2012, la revoca sarebbe stata erroneamente disposta a fronte dell’estinzione, ai sensi dell’art. 172, comma 1, della pena comminata con detta sentenza, maturata in data 25 giugno 2023.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che s’indicano di seguito.
Quanto al primo motivo, l’ordinanza impugnata ha ritenuto di poter revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, accordato al ricorrente con sentenza irrevocabile di patteggiamento, sul presupposto della commissione, nel quinquennio successivo al suo passaggio in giudicato, di altro delitto per il quale COGNOME è stato condannato a pena detentiva che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. e, quindi, nella ravvisata ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 168, comma 1 n. 2), cod. pen.
Ciò ha fatto, tuttavia, senza avvedersi della già intervenuta declaratoria di estinzione, pronunciata in sede di esecuzione, con ordinanza in data 10 giugno 2023, del reato oggetto della pronuncia di patteggiamento del 4 novembre 2011, ai sensi del comma 2 dell’art. 445 cod. proc. pen.
Il Collegio intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale – che in questa sede richiama e condivide (Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276201; Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep. 2017, Rv. 268994) – secondo cui la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., rimane caratterizzata nel tempo da una definitività che la rende irretrattabile, anche quando risulti poi accertato che il soggetto abbia commesso nel quinquennio della irrevocabilità della sentenza un ulteriore delitto, poiché in tal caso non è ammessa alcuna possibilità non solo di una decisione condizionata, ma anche della revoca degli effetti favorevoli prodottisi.
Per le considerazioni sin qui svolte, il provvedimento impugnato, nel quale si è erroneamente interpretato e applicato l’istituto dell’estinzione del reato, disciplinato dall’art. 445 cod. proc. pen., comma 2, va annullato senza rinvio, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 4 novembre 2011, irrevocabile il 7 dicembre 2011.
È del pari fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha lamentato la mancata verifica da parte del Giudice dell’esecuzione della conoscenza, da parte del Tribunale di Trani che ha pronunciato la sentenza del 4 ottobre 2012, della precedente sentenza resa dal Gip del Tribunale di Genova il 4 novembre 2011 e, dunque, della causa ostativa.
2.1. A questo proposito va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il giudice dell’esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione e che, a tal fine, il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Cass. Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, COGNOME, Rv. 264381; Sez. 5, n. 23133 del 9/7/2020, COGNOME, Rv. 279906; Sez. 1, n. 19457 del 16/1/2018, COGNOME, Rv. 272832; Sez. 1, n. 13390 del 05/03/2020, COGNOME, n. m.).
È stato chiarito che il criterio discretivo, rilevante in senso ostativo all possibilità di revoca, è quello non alla mera astratta conoscibilità della causa ostativa, bensì alla conoscenza concreta, come documentalmente risultante dagli atti: si è, invero, precisato che il giudice dell’esecuzione, investito del richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, è onerato, in via preliminare e necessaria, del compito di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all’atto della concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. GLYPH pen. e, quindi, provvedere all’acquisizione, in originale o in copia, del fascicolo GLYPH processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto della richiesta di revoca (così Sez. U, COGNOME, cit.).
2.2. Nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione non ha adempiuto l’onere che gli incombeva e di tanto il ricorrente si è lamentato specificamente.
Essendo, invero, stata ritenuta l’ipotesi di revoca di cui all’art. 168, terzo comma, in relazione all’art. 164, quarto comma, cod. pen. – per essere stata la sospensione condizionale della pena concessa più di una volta, in assunta violazione dei limiti fissati dall’art. 163 cod. pen. – fondatamente la doglianza articolata dal ricorrente deduce che non sussiste motivazione circa la verifica della mancata conoscenza del precedente (presupposto come) ostativo da parte del giudice della cognizione che aveva concesso il nuovo beneficio sospensivo.
L’ordinanza impugnata risulta, pertanto, inficiata da erronea applicazione della legge, poiché il Giudice dell’esecuzione ha omesso di accertare e, mediante richiamo del fascicolo del giudizio, se i precedenti ostativi risultassero documentalmente al giudice che concesse il beneficio.
Tale vizio è stato correttamente evidenziato con l’atto d’impugnazione che, sul punto, ha rimarcato come la pronuncia ostativa era già divenuta cosa giudicata.
Il terzo motivo resta assorbito.
L’ordinanza impugnata dev’essere, pertanto, annullata senza rinvi limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in dat novembre 2011, irrevocabile il 7 dicembre 2011.
Dev’essere, inoltre, annullata con rinvio per nuovo giudizio relativamente a revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza in dat 4 ottobre 2012, irrevocabile il 25 giugno 2013.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca dell sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Gip del Tribunale di Genova in data 4/11/ 2011, irrevocabile il 7/12/ 2011.
Annulla l’ordinanza impugnata con riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza in data 4/10/2012, irrevocabile 25/6/ 2013, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trani.
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente