Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39380 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39380 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
CARMINE RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Sant’Egidio del Monte Albino il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/02/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con sentenza dello stesso Tribunale di Nocera Inferiore in data 8 aprile 2010, irrevocabile il 16 febbraio 2014.
A ragione della decisione ha osservato che COGNOME aveva, nel quinquennio dal passaggio in giudicato dell’indicata sentenza, commesso un reato per il quale era stato giudicato con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 29 gennaio 2009, irrevocabile il 4 aprile 2017, e condannato a pena che, cumulata a quella in precedenza sospesa, superava i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.
Avverso l’ordinanza propone ricorso il condannato, deducendo un unico motivo con cui denuncia la violazionedegli artt. 163, 168 cod. pen. e 125 cod. proc. pen.
Denuncia che la revoca del beneficio sarebbe stata disposta sulla sola base dell’intervenuta nuova condanna senza alcun raccordo con il disposto di cui all’art. 167 cod. pen. Invero, nel momento in cui il Pubblico ministero ha chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena era abbondantemente decorso il termine di cinque anni dalla data d’irrevocabilità della pronuncia con cui il beneficio era stato concesso.
Invoca, in proposito, l’applicazione del principio espresso nella sentenza Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, COGNOME, Rv. 286411 – 01 e osserva che – sebbene tale arresto si riferisca all’ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena nei casi previsti dall’art. 168, comma terzo, cod. pen. che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. – gli stessi principi dovrebbero applicarsi all’ipotesi che viene qui in rilievo, ossia della revoca ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., trattandosi di fattispecie analoghe poichØ in entrambi i casi il condannato ha
validamente superato il “periodo di prova”.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 1° ottobre 2025, ha prospettato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che deduce censure infondate, dev’essere rigettato.
Preliminarmente deve rilevarsi che il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la requisitoria in data 1° ottobre 2025, oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente all’udienza camerale, previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
PoichØ il rispetto di tale termine Ł servente alle esigenze di funzionalità e adeguatezza del contraddittorio cartolare, in vista dell’udienza cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie fino al quinto giorno antecedente, l’intervento della Pubblica accusa deve considerarsi tardivo e delle relative conclusioni non deve tenersi conto in questa sede.
Nel merito, va altresì premesso che la revoca del beneficio concesso con la menzionata sentenza trova sicuro fondamento nel disposto dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se «nei termini stabiliti» il condannato «riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all’art. 163».
COGNOME Ł, invero, stato condannato a pena di giustizia condizionalmente sospesa con sentenza Tribunale di Nocera Inferiore in data 8 aprile 2010, irrevocabile il 16 febbraio 2014. Nel quinquennio dall’irrevocabilità di detta sentenza – e, segnatamente, con sentenza del Tribunale di Tribunale di Torre Annunziata in data 29 gennaio 2009, irrevocabile il 4 aprile 2017 – egli ha riportato una nuova condanna, per un delitto commesso il 19 maggio 2005 e, dunque, «anteriormente commesso», dovendosi considerare la data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio.
Per il caso dell’art. 161, primo comma, n. 2), cod. pen. Ł, infatti, principio pacifico cheil momento al quale ancorare la revoca del beneficio Ł quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, COGNOME, Rv. 280056 – 01; Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265724 – 01; Sez. 1, n. 26636 del 28/05/2008, COGNOME, Rv. 240868 – 01).
Ciò premesso, osserva il Collegio come la revoca del beneficio sia avvenuta nel pieno rispetto della disposizione che la disciplina.
Il ricorrente, nell’invocare l’applicazione del principio espresso in Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, COGNOME, Rv. 286411 – 01, secondo cui «Il giudice dell’esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall’art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. per l’esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si Ł ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell’avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena», muove dal presupposto della possibilità dell’equiparazione dell’ipotesi di revoca di diritto ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen. e quella di cui all’art. 168 primo comma cod. pen., sostenendo che, anche nell’ipotesi in scrutinio, il Giudice dell’esecuzione non avrebbe dovuto revocare il beneficio della sospensione condizionale perchØ, al momento della presentazione da parte del Pubblico ministero della richiesta di revoca, era già decorso ben
piø di un quinquennio dai fatti oggetto di quel giudizio.
La tesi Ł priva di pregio.
Nella motivazione della Sentenza COGNOME, invero, si evidenzia condivisibilmente che l’istituto della revoca previsto dall’art. 168, terzo comma, cod. pen. – che ha struttura e funzione del tutto diverse da quelle stabilite nel primo comma della medesima disposizione e che non Ł correlata al verificarsi di fatti nuovi che si pongano come fattore risolutivo del beneficio già concesso, nØ si atteggia a revoca di carattere decadenziale, costituendo piuttosto esercizio di un vero e proprio ius poenitendi «dev’essere raccordato con quanto previsto dall’art. 167 cod. pen., che sancisce la definitiva impossibilità di far luogo all’esecuzione della pena principale e delle pene accessorie una volta che, ultimata la probation , il condannato non sia incorso, nel relativo arco di tempo, in comportamenti che ne abbiano contraddetto lo spirito, ossia in recidive considerate dalla norma rilevanti, e abbia soddisfatto gli obblighi impostigli» e che, in virtø di tali caratteristiche, «la revoca in esame non interviene a sanzione di condotte sopravvenute, idonee, in quanto manifestatesi nel corso del quinquennio (o biennio), e solo perchØ tali, ad escludere l’operatività del meccanismo di estinzione del reato. Se la legge consente ora, a certe condizioni, di rimediare a un vizio genetico del provvedimento concessivo, l’attivazione del rimedio incontra un limite, logico e giuridico, nell’antecedente avveramento dell’effetto estintivo ex art. 167 cod. pen., posto che tale effetto non Ł normativamente impedito durante la latenza della situazione giuridica evocata dall’art. 168, terzo comma, cod. pen., e posto che l’effetto stesso risulta irreversibile, beninteso al verificarsi delle condizioni ivi stabilite, pur se la relativa declaratoria (implicitamente ammessa dall’ordinamento: Sez. 1, n. 38043 del 27/10/2006, Ravaioli, Rv. 235167) non sia ancora intervenuta». La soluzione indicata – si osserva nella citata sentenza COGNOME – «Ł coerente con il quadro normativo, in cui l’esito di estinzione del reato si produce per legge alla presenza delle condizioni stabilite (analogamente, a proposito dell’analogo istituto previsto in caso di pena patteggiata, Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep. 2017, Cazzaniga, Rv. 268994), nonchØ con le esigenze di stabilità del sistema e di certezza delle situazioni giuridiche», posto che «a ragionare diversamente, il condannato – pur in assenza di fatti colpevoli successivi, e rigorosamente delimitati nel tempo, a sØ ascrivibili – rimarrebbe esposto sine die all’eventualità di un’esecuzione penale, ancorchØ in origine illegittimamente sospesa, oltre ogni ragionevole limite di proporzione tra il trascorrere inerte del tempo e il rilievo della persistente necessità di punire».
Come, del resto, chiarito da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 – 01, leipotesi di revoca-decadenza sono accomunate dal profilo caratterizzante che l’effettogiuridico della rimozione del beneficio si correla a fatti che sopravvengono alla pronuncia della sentenza di concessione dellasospensione condizionale della esecuzione della pena, quali la perpetrazione, nei terministabiliti dall’art. 163 cod. pen., di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, per i quali sia irrogata pena detentiva; il mancato adempimento degli obblighi imposti (art. 168,primo comma, n. 1, cod. pen.); la pronuncia, entro gli stessi termini, di ulteriore condannaper delitto, anteriormente commesso, con irrogazione di sanzione che cumulata a quellaprecedentemente sospesa, ecceda i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. (art. 168, primocomma, n. 2, cod. pen.); la nuova condanna per delitto che consente la revoca discrezionalein considerazione dell’indole e della gravità del reato (art. 168, secondo comma, cod. pen.).
Al contrario, la revoca di cui al terzo comma dell’art. 168 cod. pen.prescinde da qualsiasi condotta criminosa o evento giuridico sopravvenuti e trova, invece,fondamento
nella inosservanza della legge penale che inficia la stessa concessione delbeneficio e costituisce il rimedio per eliminare la patologia che ne ha caratterizzato la concessione stessa.
¨ dunque evidente che il principio di diritto espresso dal Sez. 1 COGNOME, citata (posto a tutela del condannato che non sia incorso, nel lasso temporale previsto per legge, in recidive considerate rilevanti dall’ordinamento) non si attaglia al caso in esame, poichØ la revoca della sospensione condizionale Ł qui avvenuta ai sensi dell’art. 168, primo comma n. 2, cod. pen., ipotesi che prevede un fatto sopravvenuto (ovverosia la nuova condanna) che impedisce l’effetto estintivo.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 10/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME