Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15906 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15906 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZZARRA’ SANT’ANDREA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/10/2023 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI COTTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 9 ottobre 2023, il Tribunale di Barcellona P.G., in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha
disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME. Questa, con sentenza in data 15 luglio 2014, definitiva il 31 ottobre 2014, era stata condannata alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 200 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 cod. pen., con concessione della sospensione condizionale della pena.
Con sentenza in data 19 maggio 2015, irrevocabile il 7 maggio 2017, il medesimo Tribunale l’aveva condannata alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa, con concessione della sospensione condizionale della pena.
Con sentenza in data 22 aprile 2022, irrevocabile il 17 ottobre 2022 era stata condannata alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa, con concessione della sospensione condizionale della pena.
Il giudice dell’esecuzione, rilevato che con la sentenza del 2022 era stato applicato per la terza volta il beneficio della sospensione condizionale della pena, in violazione dell’art. 164, comma 4 cod. pen., ne ha disposto la revoca.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quale unica censura la violazione degli artt. 163, 164 e 167 cod. pen. Secondo la ricorrente, il giudice dell’esecuzione non avrebbe tenuto conto del fatto che, poiché al momento della pronuncia della sentenza del 2022, erano già decorsi 8 anni dalla prima condanna e 7 dalla seconda, ben potevano i reati oggetto di quelle pronunce essere estinti, ai sensi dell’art. 167 cod. pen., ove non avesse commesso altri reati. L’ordinanza impugnata era dunque illegittima non avendo vagliato tale circostanza.
Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L’art. 167 cod. pen. dispone che se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto. Tuttavia, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, ciò non comporta l’estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti dalla predetta norma, posto che il comma 2 del citato articolo si limita semplicemente ad affermare che «in tal caso non ha luogo l’esecuzione delle pene», sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione
condizionale della pena. (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, NOME, Rv. 277457 – 01; Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, COGNOME, Rv. 241685 – 01).
3. Nel caso di specie la pena irrogata nei confronti di COGNOME con la (terza) sentenza in data 22 aprile 2022, irrevocabile il 17 ottobre 2022 non avrebbe potuto essere sospesa perché, nonostante non fossero superati i limiti di pena posti dall’art. 163 cod. pen., la ricorrente tuttavia aveva già goduto per due volte del beneficio.
Pertanto, anche laddove i reati di cui alle precedenti sentenze di condanna fossero estinti ai sensi dell’art. 167 cod. pen., per il decorso dei limiti di cui all’art. 16 circostanza affermata in via meramente eventuale dalla difesa che non l’ha in alcun modo documentata – tuttavia, ciò non avrebbe determinato il venir meno della preclusione di cui all’art. 164, ultimo comma, dal quale emerge che la pena non può essere sospesa per più di due volte.
A tale conclusione non è di ostacolo la circostanza, evidenziata dall’ordinanza impugnata, che al momento della pronuncia della terza sentenza, il casellario giudiziale che il Tribunale aveva a disposizione non riportava la seconda sentenza di condanna, sicché non emergeva l’esistenza della causa ostativa.
In ipotesi affine alla presente, la Corte ha affermato che: «Quando la sospensione condizionale della pena viene concessa oltre i limiti posti dall’art. 164, comma quarto, cod. pen., il giudice dell’esecuzione è tenuto a disporne la revoca ancorché al momento dell’adozione del beneficio per la terza volta solo una delle antecedenti condanne sia già divenuta definitiva e, pertanto, la causa ostativa sia effettivamente intervenuta in un momento successivo» (Sez. 1, n. 998 del 05/11/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242506; Sez. 1, n. 906 del 09/10/2019, dep. 2020, Longo, Rv. 277971 – 01).
A tal fine, ha rilevato che il tenore dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., secondo cui la sospensione condizionale della pena è revocata «quando è stata concessa in violazione dell’articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative», induce a ritenere che la revoca si imponga anche a fronte della originaria legittimità formale del provvedimento – non sussistendo, al momento della sua adozione, la causa ostativa – ed in considerazione della violazione del precetto contenuto nell’art. 164, quarto comma, cod. pen., sebbene determinatasi ed accertata in epoca successiva.
Tale conclusione si impone a maggior ragione quando la causa ostativa si è già realizzata, essendo divenuta irrevocabile la seconda condanna, ma essa di essa il giudice non è a conoscenza, in quanto non risultante dal certificato del casellario giudiziale.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha revocato la sospensione condizionale disposta nei confronti della ricorrente, atteso che al momento della pronuncia della terza sentenza di condanna l’imputata ne aveva già fruito per due volte.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.