Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3799 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3799 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/03/2023 del GIP TRIBUNALE di LUCCA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di Lucca, quale giudice dell’esecuzione, disponeva, in sede di valutazione della sussistenza del reato continuato ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. peri., la revoca della sospensione condizionale della pena accordata con un decreto penale di condanna sulla base di un altro decreto penale di condanna, anche esso con pena condizionalmente sospesa.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione NOME COGNOME, con rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo, egli denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 168, comma primo, e 164, comma ultimo, cod. pen. perché una condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena già riconosciuta da un precedente provvedimento di condanna.
Con il secondo motivo, egli denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. per essere stata revocata la già riconosciuta sospensione condizionale della pena sulla base di una pena pecuniaria sostitutiva che è inidonea a costituirne valido titolo per la revoca.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso risultano essere fondati, quindi, meritevoli di accoglimento.
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge come il Tribunale di Lucca, quale giudice dell’esecuzione, abbia dispostoìía revoca della sospensione condizionale della pena accordata con un decreto penale di condanna sulla base di un altro decreto penale di condanna, anche esso con pena condizionalmente sospesa.
Va, sul punto ribadito che una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch’essa revocata per effetto di una ulteriore condanna – intervenuta anche successivamente al
vt , quinquennio dall’irrevocabilità della prima condanna – non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all’ultima parte dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen. espressamente richiamato dal primo comma dell’art. 168 codice cit. – dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278980 – 01) e che la condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva breve è inidonea a costituire causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 41216 del 02/10/2008, Drame, Rv. 242249; in senso conforme Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162; cfr. anche sez. I, 27/09/2019, n.46917; sez. I, 27/02/2018, n.28280);
Dalle considerazioni ora esposte deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca.
Così deciso il 24/10/2023