Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25461 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25461 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/06/2023 del TRIBUNALE di VELLETRI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/s~ le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede i1 rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 29 giugno 2023 del Tribunale di Velletri che, per quello che qui interessa, quale giudice dell’esecuzione:
ha dichiarato l’estinzione della pena di giorni venti di arresto di cui alla sentenza della Pretura di Napoli del 28 giugno 1972, definitiva 1’8 giugno 1973, e la pena di mesi uno di arresto di cui alla sentenza della Pretura di Milano del 17 aprile 1973, definitiva il 10 luglio 1973;
ha rigettato la richiesta con la quale era stato chiesto dichiararsi l’estinzione della pena della sentenza della Pretura di Napoli del 21 febbraio 1973, definitiva il 14 marzo 1973, e della pena della sentenza del Tribunale militare di Napoli del 14 novembre 1975, definitiva il 24 dicembre 1975;
ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di revoca del provvedimento con il quale era stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concessa con le sentenze sopra indicate.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che le pene sub a dovevano dichiararsi estinte, poiché l’inizio del termine di prescrizione era decorso dal giorno nel quale era passata in giudicato la sentenza della Corte di appello di Milano del 2 luglio 1973, definitiva il 5 maggio 1975, che rappresentava il ‘presupposto per la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 168, primo comma, cod. pen.; le pene sub b, invece, non potevano essere dichiarate estinte, considerando che l’inizio del termine di prescrizione era decorso dal 6 dicembre 2016, giorno in cui era passata in giudicato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Velletri del 24 novembre 2011, che aveva revocato i relativi benefici.
Il giudice dell’esecuzione, poi, ha evidenziato che la richiesta sub c non poteva trovare accoglimento, posto che l’interessato avrebbe dovuto sollevare le relative doglianze in sede cognitoria e non in sede esecutiva.
Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, con riferimento agli artt. 660, 670, 533, 648, 650 e 674 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe in maniera errata affermato che non fosse possibile chiedere la revoca della revoca del beneficio della sospensione condizionale della
pena dichiarata dal G.i.p. del Tribunale di Velletri con sentenza del 24 novembre 2011, ritenendo che tale revoca avesse avuto natura costitutiva in sede cognitoria.
Così facendo, il giudice dell’esecuzione avrebbe in maniera errata esteso la irrevocabilità della sentenza anche alle statuizioni non strettamente pertinenti l’oggetto del procedimento e, quindi, estranee al giudicato, tra le quali la revoca della sospensione condizionale della pena.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 167 cod. pen. e 6;76 cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell’esecuzione, una volta rilevato che non vi era una causa di revocabilità dei benefici della sospensione delle pene sub b, avrebbe dovuto dichiarare d’ufficio l’estinzione dei relativi reati, posto che l’art. 167 cod. pen. stabilisce che se, ne termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, il reato è estinto e non ha luogo l’esecuzione della pena.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 105, 164, 167, 168 cod. pen., 670 e 676, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che la causa della revoca delle sospensioni condizionali delle pene sub b era da rinvenirsi nella dichiarazione di delinquenza abituale ex art. 105 cod. pen., che – in ogni caso – era intervenuta successivamente alla dichiarazione di estinzione dei reati ex art. 167 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato e come tale va rigettato.
1.1. Il giudicato copre tutte le decisioni adottate dal giudice della cognizione, quindi anche quella di revoca della sospensione condizionale della pena.
Effettivamente, si tratta di pronuncia non menzionata dagli artt. 533 e ss. cod. proc. pen., ma/prevista dall’art. 168 cod. pen.
Il giudice dell’esecuzione ha, quindi, correttamente dichiarato inammissibile la richiesta di revocare con incidente di esecuzione la revoca della sospensione condizionale della pena già decisa in sede di cognizione con sentenza passata in giudicato.
Con riferimento al rigetto della richiesta di dichiarare l’estinzione delle pene inflitte con le sentenze della Pretura di Napoli del 21/2/1973 e del Tribunale militare di Napoli del 14/11/1975, invece, il ricorso deve essere qualificato come
opposizione da trasmettere allo stesso Tribunale ex artt. 667, comma 4, cod. proc. pen., atteso che il giudice dell’esecuzione si è pronunciato de plano, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., sulla estinzione delle pene inflitte con le sentenze della Pretura di Napoli del 21/2/1973 e del Tribunale militare di Napoli del 14/11/1975 e dovrà pronunciarsi nel contraddittorio delle parti nel giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione in relazione alla declaratoria di estinzione delle pene inflitte con le sentenze della Pretura di Napoli del 21/2/1973 e del Tribunale militare di Napoli del 14/11/1975, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 01/02/2024