Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27674 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27674 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 del TRIBUNALE di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/ r st’iT’ig le conclusioni del PG i t , Pe iz ie 1 d CL( eleL LQ.cte` stec,0– Qcbuk eLk:9
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Messina, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con due sentenze del Tribunale di Messina sezione distaccata di Taormina, la prima del 3 ottobre 2007, divenuta irrevocabile il 18 febbraio 2008, la seconda del 20 ottobre 2009, divenuta irrevocabile il 5 novembre del 2009.
La prima sentenza applica la pena di mesi quattro di reciusione ed euro 200 di multa per i reati di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commessi il 30 ottobre e il 30 settembre del 2007, la seconda applica la pena di un anno di reclusione ed euro 200 di multa, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso il 19 ottobre del 2009.
La revoca è stata disposta perché è intervenuta condanna emessa dalla Corte di appello di Messina, in data 21 settembre 2022, divenuta irrevocabile in data 8 ottobre 2022 alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all’art 697 cod. pen., accertato il 7 gennaio del 2019, avendo rilevato il giudice dell’esecuzione, la sussistenza dei presupposti per accedere alla revoca diritto.
Invero, si rileva che il condannato ha commesso un nuovo delitto, nell’arco di un quinquennio dalla condanna riportata il 3 ottobre 2007 (applicazione di pena sub 2) e che ricorrono i presupposti per la revoca di ufficio del beneficio concesso con la sentenza di applicazione di pena del 20 ottobre 2009, in ragione del precedente indicato al punto 3 (sentenza di applicazione di pena del 23 aprile 2010 emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina divenuta irrevocabile il 26 maggio 2011, di applicazione della pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di tentata estorsione continuata e continuata minaccia aggravata nonché lesioni personali), avendo NOME riportato una successiva condanna per delitti anteriormente commessi a pena che, cumulata quella precedentemente irrogata, supera i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, il condannato, affidandosi a due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, con specifico riferimento all’art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Il giudice dell’esecuzione è andato oltre la richiesta di revoca avanzata dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica del Tribunale di Messina che aveva chiesto la revoca di una sola sospensione c:ondizionale e, più
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precisamente, della pena sospesa concessa con sentenza emessa dal Tribunale di Messina, Sezione distaccata di Taormina, resa in data 20 ottobre del 2009, divenuta irrevocabile il 5 novembre del 2009 per effetto della sentenza emessa il 5 novembre del 2021 dal Tribunale di Messina confermata dalla sentenza del 21 settembre 2022 della Corte di appello di Messina, divenuta definitiva in data 8 ottobre 2022.
In relazione a questa istanza il Giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta della parte pubblica, quindi, d’ufficio, ha disposto una doppia revoca che non era stata oggetto dell’istanza stessa, andando oltre quanto richiesto.
È stata, infatti, disposta, d’ufficio, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del 3 ottobre 2007 dal Tribunale di Messina, Sezione distaccata di Taormina, atteso che NOME ha riportato una successiva condanna per il nuovo delitto commesso nel termine di 5 anni, oggetto della sentenza del 20 ottobre 2009 emessa dal Tribunale di Messina, Sezione distaccata diretta Taormina descritta al punto 2; inoltre si è disposta la revoca d’ufficio della pena sospesa, concessa con la sentenza di applicazione di pena del 20 ottobre 2009, divenuta irrevocabile il 5 novembre 2009, in ragione della precedente condanna, indicata al punto 3, avendo NOME riportato successiva condanna per delitti che hanno comportato una pena che, cumulata a quella precedentemente irrogata, superano i limiti di cui all’art 163 cod. pen.
Si riportano precedenti di legittimità che esigono, ai fini dell’attivazione dei poteri del giudice dell’esecuzione, l’impulso di parte, con la sola eccezione del caso di amnistia e indulto, in cui il provvedimento di revoca può essere adottato di ufficio, sicché se ne deduce la nullità insanabile della disposta revoca (Sez. 1, n. 23525 del 18/05/2021).
2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale con specifico riferimento agli artt. 163, 164, 168 comma terzo, cod. pen. e correlato vizio di motivazione.
2.2.1. L’ordinanza impugnata ha revocato a COGNOME la sospensione condizionale della pena, concessa con sentenza di applicazione di pena del 3 ottobre 2007 emessa dal Tribunale di Messina, Sezione distaccata di Taormina per effetto di una seconda sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., in data 20 ottobre 2009 da parte del Tribunale di Messina, Sezione distaccata di Taormina, divenuta irrevocabile il 5 novembre del 2009, di applicazione della pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa anche questa con il beneficio della sospensione condizionale.
Il provvedimento evidenzia che la revoca, in questo caso, opera di diritto per il solo fatto che, nell’arco del quinquennio, dalla condanna della precedente sentenza è stato commesso un nuovo delitto.
Non si dà atto, da parte del giudice dell’esecuzione, se l’autorità procedente abbia o meno provveduto al controllo degli atti processuali della cognizione né se, effettivamente, il precedente ostativo era documentalmente noto al Giudice della cognizione al momento della concessione del secondo beneficio, in applicazione dell’art 168, comma terzo, cod. pen., in relazione all’ad 164 cod. pen.
Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale il Giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale, concesso in violazione dell’art 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative a meno che tali cause non fossero documentatamente note al giudice della cognizione dovendo svolgere, sul punto, doverosa verifica acquisendo il fascicolo del giudizio di cognizione.
Si richiama tra le altre la decisione delle Sezioni Unite ricorrente Longo.
Invece, a parere del ricorrente, nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione non fa alcun riferimento all’effettuazione del controllo degli atti, quanto all conoscenza della circostanza da parte di quello della cognizione che ha applicato la sospensione condizionale della pena per la seconda volta.
Si richiama giurisprudenza di legittimità, in particolare la decisione Sez 1, del 27 maggio 2022 n. 38132, in virtù della quale al Giudice dell’esecuzione investito della richiesta del pubblico ministero di revoca ai sensi dell’ad 674 del codice di rito, comma 1-bis e 168 comma quarto cod. pen. della sospensione condizionale della pena, compete preliminarmente accertare se i precedenti penali ostativi risultassero docunnentalmente al giudice della cognizione all’atto della concessione dei benefici.
2.2.2. Sotto altro profilo, si deduce che l’ordinanza è viziata perché la pena sospesa concessa in relazione alla condanna di mesi quattro di reclusione non andava revocata posto che, pur cumulata con la seconda pena sospesa, concessa in relazione alla pena di anni uno di reclusione, non determinava il superamento del limite di cui all’àrt 163 cod. pen.
Peraltro, la pena irrogata con la prima sentenza è già prescritta alla data in cui è stata disposta la revoca.
Il termine di decorrenza della prescrizione della pena divenuta eseguibile in ragione del verificarsi e le condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena ha inizio nel momento in cui diventa definitiva la decisione di accertamento della causa di revoca e non in quello in cui si è adottato dal giudice dell’esecuzione il provvedimento di revoca (Sez. 1, n. 27015 de12-7-2021).
2.2.3. Con riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 20 ottobre 2009, – divenuta irrevocabile il 5 novembre del 2009, si contesta il punto dell’ordinanza che ha ritenuto, altresì, di
revocare d’ufficio tale beneficio in ragione della sentenza indicata al sub 3, per avere NOME riportato una successiva condanna per delitti, a pena che, cumulata a quella precedentemente irrogata, supera i limiti di cui all’art 163 cit.
Anche rispetto a tale revoca, non risulta che il Giudice dell’esecuzione abbia compiuto la verifica dell’accertamento circa la conoscenza da parte di quello della cognizione della causa ostativa nel concedere la sospensione condizionale della pena.
Con riferimento a questa terza condanna la difesa valorizza la circostanza che NOME è stato in regime di detenzione domiciliare ex artj 47, comma 1-bis, ord pen., di guisa che si è già verificata l’estinzione della pena.
In ogni caso si evidenzia che la prima pena sospesa come la seconda pena sono prescritte. Infatti, il termine di decorrenza della prescrizione della pena divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non da quello in cui il giudice dell’esecuzione emette il provvedimento di revoca.
2.2.4. Si evidenzia, infine, che la revoca della pena sospesa sia nel primo caso che nel secondo caso, non corrisponderebbe alla finalità rieducativa della condanna e si porrebbe in contrasto con l’art 27 Cost. Tanto tenuto conto della distanza di tempo dalla violazione del precetto penale e, quindi, dalle diverse condizioni di vita del condannato all’attualità, ignorando le quali verrebbe frustrata la finalità rieducativa della pena.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. Invero, è noto il costante indirizzo interpretativo di questa Corte secondo il quale (tra le altre, Sez. 5, n. 24131 del 31/05/2022,, NOME COGNOME, Rv. 283430 – 01; Sez. 1, n. 1839 del 28/11/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235794 – 01) il Giudice dell’esecuzione può procedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena solo su istanza di parte, trattandosi di provvedimento non rientrante nel novero di quelli, tassativamente previsti, dei quali è prevista l’adozione d’ufficio (nel caso citato, si tratta di fattispecie in cu Corte di cassazione ha censurato la decisione del giudice dell’esecuzione con la quale era stato revocato il beneficio a seguito di richiesta del pubblico ministero volta alla mera verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 165 cod. pen.).
Tuttavia, è stato precisato che il Giudice dell’esecuzione può procedere d’ufficio alla revoca della sospensione condizionale della pena nel caso in cui si tratti di revoca che opera di diritto (Sez. 1, n. 16243 del 07/04/2010, Lanza, Rv. 247241 – 01; conf, Sez. U, n. 7551 del 1998 Rv. 210798 – 01 COGNOME).
Sicché la relativa censura è infondata, tenuto conto delle ragioni innanzi esposte, con riferimento al secondo motivo.
1.2.11 secondo motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Quanto alla prima revoca della sospensione condizionale (concessa con sentenza del 3 ottobre 2007, divenuta definitiva il 18 febbraio 2008) si osserva che, premesso che il giudice dell’esecuzione può procedere d’ufficio alla revoca della sospensione condizionale della pena solo nel caso in cui si tratti di revoca di diritto, egli tuttavia non è esonerato, anche in tal caso, dal verificare – con accertamento che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato previa acquisizione, per il doveroso controllo al riguardo, del fascicolo del giudizio se, nella specie, il giudice della cognizione, nel concedere la seconda sospensione condizionale della pena, fosse o meno a conoscenza dell’esistenza di cause ostative alla concessione di un secondo beneficio e della mancata revoca del primo, pure in presenza di un reato commesso dal ricorrente nell’arco temporale inferiore al quinquennio e senza che entrambe le statuizioni siano state oggetto di impugnazione.
In ogni caso, posto che il ricorrente ha contestato l’illegittimità della revoca della sospensione condizionale della pena e, pertanto, ha devoluto al giudice dell’impugnazione tale aspetto, va considerato che il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere revocato per effetto di una successiva sentenza di applicazione di pena, non contenendo quest’ultima quell’accertamento di responsabilità che costituisce imprescindibile presupposto per la revoca disciplinata dall’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218526 – 01).
Quanto alla seconda revoca del beneficio (concesso con sentenza del 20 ottobre 2009, divenuta definitiva in data 5 novembre 2009), va considerato che il termine di prescrizione della pena condizionalmente sospesa deve computarsi a far tempo dalla data del passaggio in giudicato della condanna che comporta la revoca del beneficio, come statuito dalla pronunzia delle Sezioni Unite, intervenuta sull’analogo tema della prescrizione della pena in relazione alla revoca dell’indulto (Sez. U., n. 2 del 30/10/2014, dep. 201.5, Maiorella, Rv. 261399).
Ne consegue che il termine di decorrenza della prescrizione della pena, per sopravvenuta eseguibilità in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca (nel caso di
specie 26 maggio 2011 con prescrizione della pena in data 26 maggio 2021, antecedente a ordinanza di revoca del 24 ottobre 2023) e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell’esecuzione il provvedimento di revoca (Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, COGNOME, Rv. 279759 – 01; Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Ouledfares, Rv. 266343 – 01).
Tuttavia, il giudice dell’esecuzione, nel caso di revoca di un beneficio comportante l’esecuzione di una pena, suscettibile di estinzione per prescrizione, deve attentamente vagliare l’eventuale, concreta sussistenza delle cause ostative previste dall’art. 172, settimo comma, cod. pen.
1.3.11 Collegio osserva, però, che entrambi i motivi di revoca comportano accertamenti di fatto preclusi nel giudizio di legittimità e che devono, pertanto, essere rimessi a quello del rinvio per nuovo esame.
Ne deriva l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina.
Così deciso, il 21 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente