Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40464 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a S. Agata di Militello il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 08/04/20 A;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 1 ;7 de 2020 succ. nnodd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Pro :uratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento sen a rin della sentenza impugnata relativamente alla revoca della sospensione con( izionale della pena;
lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, il cuale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata il giorno 12 aprile 2023 il Trib male di Patti dichiarava, tra l’altro, NOME COGNOME colpevole del reato di cui gli artt. 81 cpv. cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 e lo aveva condan Iato Ila pena di anni uno e mesi uno di reclusione, con i doppi benefici.
1.1. L’imputazione a suo carico era relativa al reato di cui all’art. 81 ( pv., 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 perché, con più azioni anche in tempi diversi egli non osservava gli obblighi e le prescrizioni inerenti la sorveglianza spec ale con obbligo di soggiorno disposta con decreto n.80/19 del 25-26 giugno ; 019 del Tribunale di Messina, sezione misure di prevenzione (proc. n. 62/ 8 r.g.m.p.) a lui notificato in data 11 ottobre 2019. In particolare: – non ottemper va al ‘obbligo di versare a titolo di cauzione, entro 30 giorni dall’esecuzione de la m sura, la somma di euro 800,00 alla Cassa delle ammende; – violava il divieto di partecipare a pubbliche riunioni, recandosi in data 21 otto )re »:019 ai festeggiamenti del AVV_NOTAIO NOME di Capo d’Orlando. on recidiva infraquinquennale. In Capo d’Orlando il 21 ottobre 2019 ed il 31 o tobrE 2019.
1.2. La Corte di appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, ha cor fermato la decisione del Tribunale di Patti, avverso la quale l’imputato aveva in .erposto gravame; inoltre, la Corte territoriale ha revocato, per difetto dei resupposti di legge, la sospensione condizionale della pena e la non menzione conc.!sse dal primo giudice.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, per m .zzo :Iell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a trE motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’ art. 173 disp. att. cod pro::. insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, le .t. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetta alla ritenuta sussistenza del reato oggetto di contestazione, pur in assenza dell’e ennento oggettivo e soggettivo.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 597, comma 3, del codice di rito con riferimento al divieto di ‘reformatio in peius’ dato che la rev ica d i doppi
benefici è stata disposta di ufficio dalla Corte territoriale, senza c e fo!;se stat proposta impugnazione sul punto da parte del Pubblico ministero.
2.3. Con il terzo motivo censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., la mancanza o contraddittorietà della motivazione n orcline alla espressa richiesta, avanzata dalla difesa, di riconoscimento d Ila ipotesi di particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.
Il primo motivo è manifestamente infondato; deve infatti ricordars che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisament dell :11 prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del In -ocesso specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace s lo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probato -io, nndendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elem 2nto1rainteso o ignorato, fermi restando il limite del ‘devolutum’ in caso ii ccsiddetta “doppia conforme” (come nel caso di specie) e l’intangibilità della v iluta; ione nel merito del risultato probatorio (ex multi: Cass. Sez. 5, n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
2.1. Orbene, come chiarito in seguito, le critiche esposte dall’i Iputa GLYPH – pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di illogicità della notiv zione riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo d lIa cecisione impugnata e la cui riproposizione è tesa – in tutta evidenza – ad una rival itazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, quindi il -icorsb finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclu ;a in sede di legittimità.
E’ costante, infatti, l’ insegnamento di questa Corte per cui il sindaca° sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della sua interna coerenza logicogiuridica, non essendo possibile compiere in sede di legitti ità :nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei edes mi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una di rersa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, tra le altre, Sez. 6, n. 11194 del 08/0:3/20121
Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l’illogicità della moti azior e, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da ‘isultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo esser€ limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime in considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non e confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. congi uenze e pres.;amente purcié siano ;ez. Il., n. 24 226( 74).
2.2. Infine, non va dimenticato che ai fini del controllo di legittimità :;u1 vizi di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la senten nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di pri attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi c nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sent essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo cor i (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01). di appello, o grado sia · iteri mze :)ossono o decisionale
2.3. Ciò posto è opportuno evidenziare che l’odierno ricorrente capo della sentenza di secondo grado che ha confermato la sua resp il mancato ed ingiustificato versamento della cauzione, contestand la sussistenza della violazione consistita nell’avere preso parte ai f del AVV_NOTAIO NOME il giorno 21 ottobre 2019, sostenendo che nell’ si trovava solo di passaggio e che era diretto verso la sua abitazion Ion censura il )nsabilità per ) unicamente stegc ia menti ccasiDne egli e.
Al riguardo deve ricordarsi che per costante giurisprudenza di (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, COGNOME, Rv. 272612-01; S e. del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 264477-01; Sez. 1, n. 8412 del Tuono, Rv. 242975 01), in tema di sorveglianza speciale le c.d accessorie di cui all’art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 – che consentono ques :a Corte · 7, r . 11217 27/01/2009, · pre:.;crizioni Ji ad rttare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura di prevenzione, al caso cc ncreto hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all’art. 75, ( omnni e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che la lor ) viclazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati.
2.4. Orbene, da tale principio di diritto la sentenza impugn )ta ron si è discostata, avendo spiegato, con motivazione adeguata e non nnanifes annente illogica, che la violazione sussisteva in quanto nell’occasione l’inn utato (come
emerso dalla deposizione dell’operante NOME COGNOME) era stato trovato all’interno del luna park assieme alla fidanzata, di talché doveva scluc ersi che fosse diretto a casa.
Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando il vizio motivazionale e la violazione di legge, sollecita a questa Corte una non consentit vai itazione alternativa degli elementi di fatto.
Il terzo motivo è infondato; invero, rispetto alla mancata app cazione dell’art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l’assenza dei presupposti per l’applicazione della relativ cau5a di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, v. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 22 780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattisp cie c:mcreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall’art. 133, primo comina, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibils:, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Orbene, la sentenza impugnata non risulta eccepibile sul punto avendo fatto specifico riferimento, con motivazione esente da vizi logici, ai numerosi precedenti penali dell’imputato ed alla aperta frequentazione del lu la park nonostante l’espresso divieto contenuto nelle prescrizioni indici del a persistente pericolosità del soggetto e della non particolare tenuità del fatto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Al contrario risulta fondato il secondo motivo. Come noto il gridice di appello può revocare “ex officio” la non menzione e la sospension con( izionale della pena concessa, in violazione dell’art. 164, comma quarto, :od. pen., in presenza di cause ostative, a condizione che le stesse non fossero documentalnnente note al giudice che ha concesso il beneficio, aven lo eg i l’onere di procedere a una doverosa verifica al riguardo. (Sez. 3, n. 42 )04 del 05/10/2022 Rv. 283712 – 01). Il tema concernente il potere di re foca di ufficio della non menzione e della sospensione condizionale della pena con essa n primo grado da parte del giudice di appello, in presenza di impugnaz one lel solo imputato, è stato già esaminato dalla giurisprudenza. In particolar , sec:mdo un diffuso orientamento, il provvedimento che dispone, ai sensi della t. 1E8, terzo
comma, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quan o il leneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al quarto comma dell’art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad eretti di diritto sostanziale che si producono ‘ope legis’e possono essere rilevati in sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma 1-bi cod. proc. pen., dal giudice dell’esecuzione, e, dunque, anche appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (cfr., gni n omento delr3rt. 674 al giAdice di tra l tante: Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 272429-01, nonché Sez. 3, n. 7199 del 23/01/2007, COGNOME, Rv. 236113-01, nonché ancora Sez 5, r, 40466 del 27/09/2002, COGNOME, Rv. 225699-01; non costituisce, invec , prEcedente pertinente Sez. U, n. 755 del 08/04/1998, COGNOME, Rv. 210798-01, ·erche attiene alla revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza i Tevo :abile in altro giudizio). Questo orientamento è condivisibile, ma sennb a ne::essario operare una puntualizzazione.
4.1. Il giudice di appello ripete il proprio potere di revocare di uff cio i )enefic ivi compreso quello della sospensione condizionale della pena, d lila disciplina dettata per la materia di esecuzione, e, segnatamente, dall’art. 674, comma 1bis, cod. proc. pen. Infatti, la disciplina relativa al processo di cognizione lon solo non contiene alcuna disposizione che autorizza la revoca di sospensione condizionale, ma, addirittura, prevede, nell’ambito d del divieto di ‘reformatio in peius’, all’art. 597, comma 3, cod. pr «quando appellante è il solo imputato, il giudice non può rev ». Il potere di revoca di ufficio dei benefici, peraltro, appare ese stessi casi in cui potrebbe essere fatto valere dal giudice dell’es evidenti ragioni di economia processuale. Viene perciò in rilie specificamente previsto dal legislatore per ovviare all’ipotesi di condizionale della pena concessa in difetto dei presupposti, con I comma 1-bis nell’art. 674 cod. proc. pen. mediante l’art. 1, comm marzo 2001, n. 128. Secondo questa disposizione, «il giudice d provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della rileva l’esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell’art. 1 penale». L’art. 168, terzo comma, cod. pen., nel primo periodo di sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è s in violazione dell’art. 164, quarto comma, in presenza di cause os uffic o della lla disciplina c. pE n., che, care benefici -citat ile negli !cuzicne, per ,o il rimedio sosp e.nsione aggiunta del 2, I nge 26 Al’esc cuzione NOME quando 38 dE I codice pone che «la ata cDncessa
164, quarto comma, cod. pen., a sua volta, vieta la concessione dell condizionale più di una volta, salvo deroga nel solo caso in c condanna, cumulata con quella precedente, non superi i limiti st 163 cod. pen. sosp ensione i la :;econda rbiliti dall’art.
4.2. Questo dato normativo è stato oggetto di un intervento Unite, secondo le quali, in forza del disposto di cui all’art. 674, com proc. pen., il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio dell condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause documentalmente già note al giudice della cognizione, e, a tal fine, acquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudi U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381-01). delle Sezioni la 1- Jis, cod. sosp ensione comna, cod. non fossero ha l’ :nere di io (così Sez.
rmaz ioni che recis3mente, )le sa stata ile d essere uno !pecifico ?.rmir i e delle nza E logicità )va n l senso :e eszlusa la ;sere dedotto ‘effetto della embi a allora i app:.)IIo può in vi :)lazione osta ive non ie, hzi l’onere Le Sezioni Unite, inoltre, in motivazione, hanno compiuto aff appaiono pertinenti anche per il giudizio di cognizione. Le stesse, dopo aver osservato che «il dato (esistente ex actis) del qu indebitamente omessa la doverosa valutazione, non è suscetti ricondotto nell’ambito dei nova», hanno rilevato: «la previsione di mezzo di impugnazione (col rigoroso regime della perentorietà dei t forme relative) consente – in virtù del postulato della intrinseca coer dell’ordinamento – di stabilire con nettezza la linea di confine dei n che, laddove si configura la acquiescenza, resta simnnetricam n possibilità di far valere, per vincere la preclusione, quanto doveva e colla impugnazione la cui mancata proposizione ha comportato preclusione stessa » (cfr. § 6.6. del Considerato in Diritto). ragionevole concludere che, nel giudizio di cognizione, il giudice d revocare di ufficio la sospensione condizionale della pena concessa dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., ma sempre che le cause fossero documentalmente note al giudice di primo grado, e, a tal fi di procedere ad una doverosa verifica al riguardo.
4.3. Ciò posto va evidenziato che, dalla lettura della sentenza impugn yta, non risulta che la Corte di appello di Messina abbia verificato la effettiv3 conoscenza delle cause ostative da parte del Tribunale di Patti, di talché non po ‘ex officio’ i benefici di cui si tratta. eva revocarg – y
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata :on ri wio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina I mita :amente alla disposta revoca della non menzione e della sospensione condizionille della pena, mentre il ricorso va respinto per il resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena e della non menzione della sonda ma con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte d appello di Messina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024.