Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14187 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14187 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Caulonia il 04/09/1970
avverso l’ordinanza emessa il 09/12/2024 dal Tribunale di Terni visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamol’11 novembre 2021.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 9 dicembre 2024 il Tribunale di Terni, pronunciandosi quale giudice dell’esecuzione, disponeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con i decreti penali di condanna irrevocabili di cui ai punti 1-7 del provvedimento censurato.
Tali revoche, in particolare, riguardavano sei decreti penali di condanna, emessi tra il 2017 e il 2018, nonché una sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo l’11 novembre 2021.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, articolando due correlate censure difensive.
Con tali doglianze si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 163, 164, 168 cod. pen., 674 cod, proc. pen., conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio sospensivo concesso alla condannata, che erano stati valutati dal Tribunale di Terni, con un percorso argonnentativo incongruo e smentito dalle risultanze processuali.
Quanto, in particolare, alla revoca della sospensione condizionale della pena per i decreti penali di condanna di cui ai punti 1-6 del provvedimento impugnato, si deduceva che nei relativi fascicoli processuali non sussistevano elementi, desumibili dai certificati penali, che inibivano la concessione del beneficio sospensivo in favore del ricorrente.
Quanto, invece, alla revoca della sospensione condizionale della pena per la residua sentenza, si deduceva che al Giudice di appello non era fatto onere di rilevare la non concedibilità della sospensione condizionale, riconosciuta dal Giudice di primo grado, in linea con quanto, da ultimo, affermato da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 – 01.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che il Tribunale di Terni, a sostegno della revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a NOME COGNOME con i decreti penali di condanna irrevocabili di cui ai punti 1-6 e con sentenza di cui al punto 7 del provvedimento censurato, richiamava il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 – 01, secondo cui: «È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al princip devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita».
Tale principio, dunque, presuppone che . l’eventuale causa ostativa fosse ignota al giudice di primo grado e nota a quello di appello, al quale, in assenza impugnazione del Pubblico ministero, è precluso l’esercizio del potere di revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa all’imputato. Ne consegue che tale opzione ermeneutica presuppone che l’esistenza della causa ostativa alla concessione del beneficio sospensivo non si nota al giudice di primo grado.
Tale orientamento, dunque, si pone in linea di continuità con il principio d diritto, affermato da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381 – 01, secondo cui: «Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo giudizio».
In questa cornice, deve osservarsi, quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena per i decreti penali di condanna di cui ai punti 1dell’ordinanza impugnata, che la difesa del ricorrente si doleva della legittimi del provvedimento revocatorio censurato, assumendo che, nel caso di specie, si sarebbe dovuto procedere all’enucleazione delle cause ostative presenti nei fascicoli processuali di ciascuno dei procedimenti considerati.
Tuttavia, tale censura difensiva veniva prospettata in termini generici, senza procedere all’indicazione delle cause ostative presenti nei fascicoli processuali ciascuno dei procedimenti considerati, che avrebbero dovuto essere prospettate nel rispetto della giurisprudenza consolidatasi a seguito di Sez. U, n. 37345 de 23/04/2015, COGNOME, cit.
Né dall’atto di impugnazione sono evincibili gli elementi indispensabili per il vaglio giurisdizionale richiesto da COGNOME in relazione ai benefici sospensivi su interveniva il provvedimento revocatorio censurato, che rende conseguentemente il ricorso inammissibile per la violazione del principio di autosufficienza, così come canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità, che, com’è noto, esplica i suoi effetti sia nel giudizio di cognizione sia nel giudizi esecuzione (tra le altre, Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, RAGIONE_SOCIALE Rv. 265053 – 01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263601 – 01).
4. A conclusioni% deve giungersi quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena per la residua sentenza, emessa dal Tribunale di Bergamo I’ll novembre 2021, divenuta irrevocabile I’l marzo 2023, a proposito della quale si deduceva che dal provvedimento impugnato non emergeva se la causa ostativa, correttamente indicata, fosse nota al momento della concessione del beneficio penitenziario.
Tale doglianza appare fondata, dovendosi evidenziare che, effettivamente, dal provvedimento impugnato non si evince se la causa ostativa alla concessione del beneficio sospensivo controverso fosse conosciuta o conoscibile dal Tribunale di Bergamo che emetteva la sentenza dell’Il novembre 2021, con la conseguenza che, allo stato, non è possibile affermare la conformità della decisione censurata al principio di diritto affermato da Sez. U, n. 37345 de 23/04/2015, COGNOME, cit.
Ne discende che dal provvedimento impugnato non è possibile comprendere se il Tribunale di Bergamo, nel momento in cui condannava NOME COGNOME alla pena detentiva per la quale concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena, era in possesso degli elementi documentali preclusivi del beneficio sospensivo, con la conseguenza che non è chiaro se tali cause fossero documentalmente note al giudice della cognizione alla data dell’Il novembre 2021.
Le considerazioni che si sono esposte impongono conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo 111 novembre 2021, divenuta irrevocabile I’l marzo 2023, con il conseguente rinvio al Tribunale di Terni per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si s richiamati.
L’atto di impugnazione proposto da NOME COGNOME nel resto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Bergamo in
data 11.11.2021, irrevocabile in data 1.03.2023, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Terni.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 18 marzo 2025.