Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1197 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1197 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 2170/2024
NOME COGNOME
UP Ð 02/12/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 32362/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE nato in Tunisia il 18 luglio 1997;
avverso la sentenza dellÕ11 marzo 2024 della Corte dÕappello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕannullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale, eliminando la relativa statuizione, e per lÕinammissibilitˆ nel resto del ricorso;
Oggetto dellÕimpugnazione è la sentenza con la quale la Corte dÕappello di Ancona, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio, con il riconoscimento dellÕattenuante di cui al n. 4 dellÕart. 62 cod. pen in regime di prevalenza, unitamente alle giˆ riconosciute attenuanti generiche, rispetto allÕaggravante contestata e revoca della sospensione condizionale della pena), ha ritenuto Moez
Akari responsabile del reato di tentato furto aggravato ai danni della RAGIONE_SOCIALE, concessionaria del servizio pubblico di vendita di beni per lÕamministrazione carceraria.
Il ricorso si compone di due motivi di censura, entrambi formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione.
Il primo attiene alla sussistenza dellÕaggravante contestata, ritenuta dalla Corte territoriale, sostiene la difesa, alla luce della sola allocazione del magazzino (ove si è consumato il fatto) allÕinterno della struttura carceraria. E tanto non permetterebbe di qualificare il predetto magazzino come .
Il secondo deduce violazione dellÕart. 597 cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte territoriale, nel revocare la sospensione condizionale della pena, avrebbe riformato lÕoriginaria pronuncia di primo grado.
Il primo motivo è eccentrico rispetto alla contestazione.
AllÕimputato, invero, è contestata lÕaggravante di cui al n. 7 dellÕart. 625 cod. pen. non perchŽ il fatto è stato commesso allÕinterno di uno stabilimento pubblico, ma perchŽ avente per oggetto un bene destinato a pubblico servizio, quindi in ragione della oggettiva destinazione del bene sottratto al soddisfacimento di un interesse riferibile alla generalitˆ dei consociati (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773).
Aggravante che, nella sua consistenza, non solo non è aggredita dalle censure difensive, ma è effettivamente sussistente. Ci˜ che caratterizza la fattispecie circostanziata, infatti, non è nŽ la forma giuridica del soggetto che svolge il servizio, nŽ la sua costituzione secondo le norme di diritto pubblico, nŽ il dato che lÕattivitˆ sia espletata direttamente dal soggetto pubblico ovvero, indirettamente, attraverso l’avvalimento di soggetti privati (Sez. 2, n. 45258 del 07/10/2022, COGNOME, Rv. 283991), ma esclusivamente la destinazione del bene sottratto al soddisfacimento di un pubblico interesse. E, per come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, il fatto è stato commesso allÕinterno del magazzino tenuto dalla RAGIONE_SOCIALE, ubicato allÕinterno della struttura carceraria e destinato unicamente al servizio dei detenuti. Ed è proprio lÕesclusivitˆ del servizio svolto e la sua direzionalitˆ (a soddisfare un interesse riconducibile alla stessa amministrazione penitenziaria) che dˆ conto della natura pubblica del servizio svolto dalla RAGIONE_SOCIALE e, con essa, della destinazione dei beni oggetto di sottrazione da parte del ricorrente.
Il secondo motivo è, invece, fondato.
Va premesso che la revoca della sospensione condizionale ha trovato il suo antecedente logico nella condanna alla pena di anni undici e mesi sei di reclusione (ostativa al riconoscimento del beneficio), divenuta definitiva il 12 dicembre 2022, quindi in un momento successivo alla decisione di primo grado e, pertanto, non valutabile da questÕultimo.
Ebbene, al giudice dÕappello, in ossequio al principio devolutivo che informa il giudizio dÕimpugnazione, in assenza di formale impugnazione del Pubblico Ministero o, comunque di una sollecitazione formale in tal senso, è precluso il potere di revoca d’ufficio del beneficio riconosciuto in primo grado, in presenza di una causa ostativa a lui ignota (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004). Per come evidenziato nella predetta pronuncia,
. E ci˜ nonostante la natura meramente dichiarativa del provvedimento e la concorrente competenza del giudice dell’esecuzione.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale, statuizione che deve essere eleminata. Per il resto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, che elimina.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Cos’ deciso il 2 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME