Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22618 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22618 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato in MAROCCO il 4/10/1995
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Bologna del 29/10/2024
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 29.10.2024, la Corte d’Appello di Bologna , in funzione di giudice dell’esecuzione, ha provveduto su una richiesta del Procuratore Generale di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con le seguenti due sentenze: 1) sentenza della Corte di Appello di Bologna del 2.3.2023 (irrevocabile il 17.5.2023) di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui all’art. 628 cod. pen. (commesso il 20.8.2022); 2) sentenza della Corte di Appello di Bologna del 7.7.2023 (irrevocabile il 17.10.2023) di condanna alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. (commesso il 7.8.2022).
La Corte ha accolto la richiesta, in quanto COGNOME aveva beneficiato in altre due precedenti occasioni della sospensione condizionale della pena, che, dunque, è stata ulteriormente concessa in violazione dell’art. 164 cod. pen.
Avverso la predetta ordinanza, il difensore di COGNOME ha proposto ricorso, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 163, 164 e 168 cod. pen.
In particolare, il ricorrente rileva che dal fascicolo di esecuzione della Corte di Appello di Bologna risulta che non sia stato pregiudizialmente accertato se i precedenti ostativi risultassero o meno documentalmente al giudice della cognizione al momento della terza e della quarta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Di conseguenza, il giudice dell’esecuzione non ha osservato il principio di diritto secondo cui la revoca della sospensione condizionale della pena è subordinata all’accertamento -per adempiere al quale deve acquisire il fascicolo del giudizio -che le cause ostative alla concessione risultassero al giudice della cognizione.
Con requisitoria scritta trasmessa il 18.2.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, perché si fonda sul presupposto congetturale e indimostrato che i giudici della cognizione abbiano illegittimamente concesso al condannato il beneficio della sospensione condizionale, pur in presenza della condizione ostativa di cui all’u ltimo comma dell’art. 164 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Occupandosi dei limiti e delle modalità con cui la illegittima concessione della sospensione condizionale della pena nel giudizio di merito può essere rilevata nella fase esecutiva, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione: a tal fine, il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, P.m. in proc. COGNOME, Rv. 264381 -01).
Sotto questo peculiare profilo, l ‘ odierno ricorrente non afferma che le cause ostative fossero note ai giudici della cognizione e che ciò nonostante essi abbiano
riconosciuto egualmente il beneficio della sospensione condizionale per più di due volte; tuttavia, evidenzia che nel fascicolo dell’esecuzione è presente solo la copia delle sentenze che hanno concesso la sospensione per la terza e per la quarta volta, sicché non si è nella condizione di verificare se il controllo sia stato effettivamente compiuto dal giudice de ll’esecuzione.
Il rilievo difensivo trova corrispondenza negli atti del fascicolo e, soprattutto, nello stesso provvedimento impugnato, nel quale non si dà atto di avere acquisito i fascicoli della cognizione, né si indicano in alternativa altri eventuali elementi di fatto di cui si sia tenuto concretamente conto per accertare positivamente che ai giudici della cognizione non fossero note le cause ostative alla concessione del beneficio della sospensione condizionale.
Si tratta di un aspetto di sicura rilevanza, dal momento che, all’errore di diritto – che risulti eventualmente dagli atti – in cui sia incorso il giudice nella applicazione della sospensione condizionale della esecuzione della pena, dovrebbe porsi riparo mediante l’impugnazione, senza possibilità di rimedio in executivis .
Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, per un nuovo giudizio che faccia applicazione del principio di diritto affermato dalla sentenza delle Sezioni unite n. 37345 del 2015 sopra richiamata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Bologna.
Così deciso il 25.3.2025