Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10384 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10384 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato a Focsani (Romania) il 16/07/1982
avverso la sentenza del 17/06/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito do gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data 21 novembre 2022 dal Tribunale di Tivoli, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi A)(art. 33 pen.) e B)(artt. 582, 585, 576, 61 n. 2 cod. pen.) ascrittigli e condannato a di giustizia, disponendosi la revoca del beneficio della sospensione condiziona della pena concesso con la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, violazione di norme a pena di nullità con riguardo all’omessa considerazione del legittimo impedimento del difensore a presenziare all’udienza del 17.06.2024 comunicato alla Corte, come documentato dal certificato trasmesso via pec circa la sua degenza, alla data del 16.06.2024, presso la UOC di Medicina Interna del Policlinico INDIRIZZO di Roma.
2.2. Con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione della legge penal e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità
La sentenza ha omesso di considerare gli elementi posti dall’atto d impugnazione.
Inoltre, mentre attribuisce credibilità alla ricostruzione effettuata ricorrente, diversamente dalla omessa considerazione a riguardo della prima sentenza, ha contraddittoriamente affermato la sua volontà di opporsi con la forz agli operanti, peraltro non considerando la testimonianza della teste COGNOME fatto corrispondente a quanto dichiarato dall’imputato circa l’inciampo incorso Carabiniere e, quindi, al carattere accidentale della sua caduta, così destitue di fondamento la sussistenza dell’elemento psicologico del reato di resistenza.
2.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, essendosi genericamente e ingiustificatamente affermata la congruità del trattamento sanzionatorio.
2.4. Con il quarto motivo violazione e falsa applicazione della legge penale i relazione alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena, in quant la precedente condanna era nota al primo Giudice.
E’ pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno dell’annullamento con rinvio, in base alla fondatezza dell’assorbente primo motivo
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato solo in parte.
Il primo motivo è infondato.
Dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale del motivo dedotto nella nota del difensore, in data 16 giugno 2024, alla Corte di appello, adducen impedimento per la successiva data del 17 giugno, si è limitato a comunicare la sua mera degenza in data 16 giugno, allegando la conforme certificazione che nulla diceva sulla sua durata o sulle sue ragioni.
Ritiene questa Corte che una siffatta proposizione, senza una esplicit motivata istanza di rinvio, non obbligava la Corte di appello ad una specifi risposta.
Il secondo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto al doppio conforme accertamento circa il violento atto oppositivo posto in essere dall’imputato al tentativo degli operanti di accedere al terrazzo dei condomini c i quali si era scontrato.
Il terzo motivo è genericamente proposto rispetto alla stessa generica formulazione del correlato motivo di appello.
Il quarto motivo è fondato.
La Corte di appello ha proceduto di ufficio alla revoca della sospensione condizionale della pena.
E’ stato autorevolmente affermato che è legittima la revoca, in sede esecutiva della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 16 comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice d primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione su punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004).
Pertanto, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, a quale l’imputato era stato ammesso dal primo Giudice, risulta illegittimamente intervenuta in violazione del principio devolutivo e deve, pertanto, esse annullata.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena; il ricorso dev essere, nel resto, rigettato.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 20 febbraio 2025.