Revoca Sospensione Condizionale: Quando un Errore sulla Data Cambia Tutto
La revoca sospensione condizionale della pena è un istituto cruciale nel nostro ordinamento, che subordina un beneficio concesso al condannato al suo buon comportamento futuro. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza della precisione assoluta negli atti giudiziari, annullando una revoca basata su un palese errore materiale relativo alla data di commissione di un nuovo reato. Questo caso dimostra come un dettaglio apparentemente piccolo possa avere conseguenze decisive sull’esecuzione della pena.
I Fatti del Caso: La Revoca Basata su un Presupposto Errato
Un soggetto, già condannato con una sentenza divenuta definitiva il 2 gennaio 2009 e beneficiario della sospensione condizionale della pena, si vedeva revocare tale beneficio dal Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione. La decisione si fondava su una successiva condanna per un altro reato, che il giudice riteneva essere stato commesso il 29 gennaio 2013.
Il termine previsto dalla legge per la buona condotta è di cinque anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza. In questo caso, il quinquennio sarebbe scaduto il 2 gennaio 2014. Pertanto, un reato commesso nel gennaio 2013 sarebbe rientrato pienamente nel periodo di osservazione, legittimando la revoca.
Tuttavia, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice dell’esecuzione fosse caduto in un errore di fatto. L’errore derivava da un’imprecisione nel capo di imputazione della seconda sentenza, che indicava la data del reato come 29 gennaio 2013. In realtà, come emergeva chiaramente da altri atti dello stesso procedimento, il fatto era stato commesso il 29 gennaio 2014, ovvero oltre la scadenza del termine di cinque anni.
La Decisione della Corte di Cassazione e la revoca sospensione condizionale
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza che disponeva la revoca. Gli Ermellini hanno riconosciuto la fondatezza del motivo sollevato dalla difesa, qualificando l’errore del giudice dell’esecuzione come un vero e proprio ‘travisamento’ del fatto, indotto dalla formulazione errata del capo di imputazione.
La Suprema Corte ha stabilito che, nonostante l’errore materiale formale, altri elementi inconfutabili presenti negli atti processuali avrebbero dovuto condurre il giudice a una conclusione diversa. Di fronte a un errore così palese, la revoca sospensione condizionale non poteva essere disposta.
Le Motivazioni: L’Errore Materiale “Ictu Oculi”
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nel concetto di errore materiale rilevabile ictu oculi, cioè ‘a colpo d’occhio’. La Corte ha osservato che, sebbene il capo di imputazione riportasse la data del 29 gennaio 2013, la stessa sentenza descriveva una sequenza processuale inequivocabile: l’imputato era stato arrestato in flagranza di reato il 29 gennaio 2014, e l’arresto era stato convalidato il giorno successivo, 30 gennaio 2014.
Inoltre, il numero di registro generale del procedimento (relativo all’anno 2014) confermava ulteriormente la corretta collocazione temporale dei fatti. Questi dati certi e convergenti rendevano l’indicazione del 2013 un refuso evidente, che non poteva essere posto a fondamento di una decisione così grave come la revoca di un beneficio penale.
Le Conclusioni: L’Importanza della Precisione e della Verifica Sostanziale
La sentenza in esame rafforza un principio fondamentale: il giudice, anche nella fase esecutiva, ha il dovere di non fermarsi alla mera apparenza formale degli atti, ma di compiere una verifica sostanziale dei fatti, specialmente quando emergono palesi incongruenze. Un errore materiale, per quanto presente in un atto ufficiale come un’imputazione, non può prevalere sulla realtà processuale documentata da altri elementi certi.
Questa decisione sottolinea che la revoca sospensione condizionale è una misura eccezionale, che può essere attivata solo in presenza di presupposti rigorosamente accertati. In assenza di tale certezza, e a maggior ragione in presenza di un errore evidente, il beneficio concesso al condannato deve essere preservato, garantendo la certezza del diritto e la corretta applicazione della legge.
Per quale motivo è stata inizialmente disposta la revoca della sospensione condizionale della pena?
La revoca era stata disposta perché il giudice dell’esecuzione riteneva, sulla base di un’errata indicazione nel capo di imputazione, che il condannato avesse commesso un nuovo reato entro il periodo di cinque anni dalla prima sentenza, condizione che per legge comporta la perdita del beneficio.
Quale errore ha commesso il giudice dell’esecuzione secondo la Corte di Cassazione?
Il giudice ha commesso un errore di ‘travisamento’ del fatto. Non ha rilevato che la data del nuovo reato riportata nell’imputazione (29 gennaio 2013) era un palese errore materiale, contraddetto da altri elementi certi presenti nello stesso fascicolo processuale (come la data dell’arresto e il numero di registro del procedimento), che provavano che il fatto era avvenuto il 29 gennaio 2014.
Perché la data esatta del nuovo reato era così importante in questo caso di revoca sospensione condizionale?
La data era determinante perché la legge consente la revoca del beneficio solo se il nuovo reato viene commesso entro cinque anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza. La data corretta (29 gennaio 2014) si collocava al di fuori di tale periodo, che scadeva il 2 gennaio 2014, rendendo quindi la revoca del beneficio illegittima.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17936 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17936 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/10/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG GLYPH . 6 t GLYPH ei2A4 LL.Q Cco-edA) ) -0 rtg GLYPH f GLYPH AL-L/0AI° oet(
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Roma, quale giudice della esecuzione, con ordinanza resa in da 16 ottobre 2023 ha disposto la revoca, nei confronti di NOME della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza emessa dal Tribuna di Napoli in data 8 dicembre 2008, definitiva iii 2 gennaio del 2009.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, nelle forme d legge, NOME, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 La difesa rappresenta, in sintesi, che la decisione si basa su un er presupposto in fatto, dovuto alla erronea formulazione del capo di imputazio riportato nella sentenza emessa dal Tribunale di Cassino in data 6 marzo 2014.
2.2 Pacifico è il momento del passaggio in giudicato – 2 gennaio 2009 – da sentenza contenente il beneficio, si evidenzia che il reato giudicato con la deci posteriore (quella del 6 marzo 2014) non è stato commesso il 29 gennaio 2013 (come ritenuto dal giudice della esecuzione) ma il 29 gennaio del 2014 (com risulta dal contenuto della decisione allegata al ricorso).
2.3 La nuova condotta di reato sarebbe, pertanto, avvenuta oltre il limite cinque anni (2 gennaio 2014) dal passaggio in giudicato della prima decisione, c correlata inapplicabilità della previsione di legge in tema di revoca (art comma 1 n.1 cod.pen.).
3. Il ricorso è fondato.
3.1 Il tema posto dal ricorrente riguarda – in sostanza – una ipot travisamento, indotta dalla erronea formulazione del capo di imputazione (quant al tempus commissi delicti) riportato nella sentenza emessa dal Tribunale di Cassino in data 6 marzo 2014, in atti.
3.2 Pur in assenza di una correzione dell’errore materiale del capo di imputazio è evidente – e desumibile ictu ocu/i – l’errore dedotto dal ricorrente.
La sentenza in parola reca effettivamente, nella descrizione della contestazion indicazione del fatto come commesso in data 29 gennaio 2013,, ma dal contenuto della decisione si evince – senza dubbio alcuno – che il fatto di reato è commesso in data 29 gennaio 2014.
2
Ciò perché dalla stessa descrizione della sequenza processuale risulta che il Vas venne tratto in arresto (per il fatto oggetto del giudizio, celebrato co direttissimo) il 29 gennaio del 2014, con presentazione per la convalida dell’ar in data 30 gennaio 2014. La stessa indicazione del numero di RG NUMERO_DOCUMENTO (n.405 del 2014) non fa che confermare detta sequenza.
3.3 In presenza di un errore materiale della formulazione del capo di imputazio rilevabile ictu °cui/ e di più dati certi cui ancorare la effettiva data di commissio del nuovo reato (oltre il limite temporale dei cinque anni dal passaggio in giud della sentenza contenente il beneficio), non può che disporsi l’annullamento sen rinvio della decisione impugnata, con comunicazione della presente decision all’organo della esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Così deciso in data 30 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente