Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26988 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26988 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/~ le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 20 settembre 2022 del Tribunale di Trento che, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato ex artt. 168 164 cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi otto di reclusione, precedentemente concesso dal G.u.p. del Tribunale di Trento con sentenza del 27 novembre 2013, definitiva il 19 dicembre 2013, e il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni due, mesi quattro ed euro 1.000,00 di multa (di cui mesi cinque e giorni venticinque già espiati in regime di custodia cautelare) precedentemente concesso dal G.u.p. del Tribunale di Trento con sentenza del 18 dicembre 2014, definitiva il 12 febbraio 2015 (in ordine a fatti avvenuti tra il 10 gennaio e il 2 febbraio 2014), perché tale pena, cumulata con la precedente pena sospesa, aveva superato i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 164, quarto comma, 168, quarto comma, cod. pen. e 674 cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione non avrebbe appurato se il giudice della cognizione, nel momento in cui aveva concesso il secondo beneficio, fosse a conoscenza della causa ostativa.
Il ricorrente, infatti, evidenzia che il giudice dell’esecuzione non aveva acquisito il fascicolo processuale della fase della cognizione e che, pertanto, non vi era prova del fatto che la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato
Giova premettere che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di alcune cause ostative, rappresentate da fatti antecedenti al passaggio in giudicato del provvedimento concessivo del beneficio.
Tale ipotesi di revoca, che trova fondamento nell’inosservanza della legge penale, che inficia la stessa concessione del beneficio, è preordinata all’eliminazione della patologia occorsa nella concessione del beneficio, elargito in violazione della legge a colui al quale non doveva essere concesso.
L’art. 164, secondo comma, cod. pen. stabilisce, tra gli altri requisiti, che la sospensione condizionale della pena non possa essere concessa a chi abbia
riportato una precedente condanna a pena detentiva per un delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione.
Il quarto comma del citato articolo (richiamato dall’art. 168, terzo comma, cod. pen.), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 1976, prevede che tale beneficio non possa essere concesso più di una volta, se non quando il giudice di merito, con una scelta discrezionale, decida di disporre una seconda sospensione condizionale della pena che, in ogni caso, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non può superare i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha stabilito che il giudice dell’esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione.
A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381).
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione non ha correttamente applicato il richiamato principio di diritto, non avendo appurato se il giudice della cognizione avesse avuto la possibilità di conoscere la causa ostativa e, quindi, se tale causa ostativa fosse documentalmente nota in sede di cognizione.
Per tale ragione, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione deve essere annullata per nuovo giudizio sul punto, considerando per di più che, nel caso in esame, la revoca del beneficio concesso con sentenza del 18 dicembre 2014 ha determinato anche la revoca ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la precedente sentenza del 27 novembre 2013 (definitiva il 19 dicembre 2013), perché COGNOME, nel quinquennio dal passaggio in giudicato del provvedimento di condanna, tra il 10 gennaio e il 2 febbraio 2014 aveva commesso ulteriori reati in ordine ai quali era intervenuta la sentenza di condanna del 18 dicembre 2014 a una pena non più sospesa, in quanto revocata con il provvedimento oggi impugnato.
Una condanna a pena condizionalmente sospesa, infatti, può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch’essa revocata per effetto di un’ulteriore condanna – intervenuta anche successivamente al quinquennio dall’irrevocabilità della prima condanna – non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all’ultima parte dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen. espressamente richiamato dal primo comma dell’art. 168 stesso codice – dal
momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Petrucci, Rv. 278980).
Alla luce di quanto sopra, la Corte deve annullare l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento.
Così deciso il 29/03/2023