Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13612 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13612 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 37243/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a Napoli il 25/01/1966 avverso l’ordinanza del 30/09/2024 del Tribunale di Napoli esaminati gli atti, visti il provvedimento impugnato e il ricorso, udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della penaconcessa a NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Napoli in data 13 marzo 2013, irrevocabile il 22 luglio 2023.
A ragione della decisione ha osservato che «dal certificato del casellario giudiziale in atti risulta che COGNOME ha usufruito del beneficio già due volte, sicchØ il beneficio non può che essere revocato».
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo un unico motivo, con cui denuncia violazionedi legge e vizio di motivazione in punto di erroneità della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Evidenzia il ricorrente che il Giudice dell’esecuzione avrebbe trascurato di considerare che la pena di cui alla terza sentenza di condanna riguardava una pena interamente espiata, siccome il condannato era stato ammesso al lavoro di pubblica utilità, i cui obblighi erano stati ottemperati positivamente, tanto che nel certificato del casellario giudiziale (allegato in copia i fini dell’autosufficienza del ricorso) non risultano condanne.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta
depositata il 26 novembre 2024, ha prospettato l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
In data 23 dicembre 2024 la difesa ha depositato documentazione, inclusa quella richiamata nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Preliminarmente, osserva il Collegio che – difformemente dalla prospettazione del Sostituto Procuratore generale di annullamento per il fatto che, nella parte motiva dell’ordinanza, il Giudice dell’esecuzione aveva riferimento al «certificato penale di COGNOME», ossia di persona diversa dall’interessato – tale indicazione dev’essere considerata un mero lapsus calami, del tutto ininfluente nell’econimia della decisione e che non dà luogo a equivoci ovvero fraintendimenti, poichØ sia nella parte iniziale, sia nel dispositivo dell’ordinanza de qua si fa espresso riferimento all’odierno ricorrente.
Tanto premesso, Ł incontroverso ed Ł confermato dal certificato del casellario giudiziale, in atti, che il ricorrente sia stato condannato con sentenza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in data 17 ottobre 2011, irrevocabile il 18 novembre 2011, alla pena sospesa di un anno di reclusione ed euro 6.000,00 di multa e, con sentenza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. del 29 giugno 2017, irrevocabile il 16 dicembre 2017, alla pena di undici mesi, venti giorni di reclusione e deuro 334,00 di multa; anche detta pena era stata sospesa.
Con il provvedimento impugnato il Giudice dell’esecuzione ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, apparentemente concesso per la terza volta con la sentenza del 13 marzo 2013, irrevocabile il 22 luglio 2023, di condanna alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 400,00, senza tuttavia avvedersi del fatto che, al momento di tale pronuncia, il condannato aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena una sola volta.
Inoltre, non ha neppure tenuto conto che l’ipotesi di revoca richiesta dal Pubblico ministero Ł quella di cui all’art. 168, terzo comma, cod. pen., introdotto dalla legge 26 marzo 2021, n. 128, secondo cui la sospensione condizionale della pena Ł revocata ove concessa in violazione dei limiti di reiterabilità previsti dall’art. 164, ultimo comma, cod. pen.
Detta revoca può essere disposta, sia in sede di cognizione, sia in sede di esecuzione, a condizione, in entrambi i casi, che i precedenti ostativi non fossero documentalmente noti al giudice che aveva concesso il beneficio obiettivamente non spettante, essendo il giudice, che delibera sulla revoca, tenuto ad acquisire, anche d’ufficio, il fascicolo del giudizio antecedente per la doverosa verifica al riguardo (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381; Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, COGNOME, Rv. 282084).
Per tali ragioni l’ordinanza dev’essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio che, libero negli esiti, sia ossequiante degli indicati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
Così deciso il 08/01/2025.
Il Presidente NOME COGNOME