Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27752 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27752 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il 21/01/1968
avverso l’ordinanza del 21/01/2025 del TRIBUNALE di MARSALA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 21 gennaio 2025, il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 164, comma 1, n. 1 e 168, ultimo comma, cod. pen. ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza del Tribunale di Marsala del 12 luglio 2022 (irrevocabile il 28 novembre 2022), rispetto alla pena condizionalmente sospesa poi revocata in data 11 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen., ai sensi dell’art. 674 cod. proc. pen. – irrogata dal medesimo Tribunale con sentenza del 14 aprile 2016, riformata con sentenza della Corte di Appello di Palermo, e divenuta irrevocabile il 31 gennaio 2019.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo con unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che il divieto di cui all’art. 164, comma 2 n. 1, cod. pen. non è previsto tra le cause di revoca di diritto del beneficio previste all’art. 168, comma 3, cod. pen., che richiama esclusivamente l’art. 164, comma 4, cod. pen.; evidenzia anche la non veridicità dell’assunto secondo cui l’intervenuta revoca del beneficio concesso con la sentenza della Corte d’appello di Palermo, costituente causa ostativa è successiva alla pronuncia oggetto dell’istanza di revoca (12 luglio 2022, irrevocabile il 28 novembre 2022), considerato che la revoca è dell’11.01.2022.
Inoltre, il ricorrente ha evidenziato che la pena risultante dai titoli esecutivi di c ai numeri 1,2,3 e 4 del certificato del casellario giudiziale è pari, come risulta dal provvedimento di cumulo, a mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 500,00 di multa, non superando pertanto il limite di cui all’art. 164, ultimo comma, cod. pen.
Ha, altresì dedotto, che la decisione assunta in violazione della causa ostativa di cui all’ad, 164, ultimo comma, cod. pen. non può essere sottoposta al giudice dell’esecuzione, salvo il caso in cui al giudice della cognizione non fosse nota la causa ostativa alla concessione del beneficio.
A tal fine, ha dedotto la non veridicità dell’assunto secondo cui l’intervenuta revoca del beneficio concesso con la sentenza divenuta irrevocabile il 31 gennaio 2019, costituente causa ostativa, è successiva alla pronuncia oggetto dell’istanza di revoca (sentenza del 12 luglio 2022) considerato che la revoca è del 11 gennaio 2022.
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Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Va rilevato che sul tema dei limiti al potere del giudice dell’esecuzione in ordine alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte di cassazione, con la sentenza Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc. COGNOME, Rv. 264381 – 01), ha affermato il principio di diritto – al quale la successiva giurisprudenza di legittimità ha dato continuità – secondo cui il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio.
Tanto premesso, deve rilevarsi che il giudice dell’esecuzione, nel disporre la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Vito Ardagna, con la sentenza del 12 luglio 2022, non ha fornito una chiara ricostruzione della successione delle sentenze, delle quali nulla viene riferito con riferimento al certificato del casellario giudiziale, pervenendo all’adozione del provvedimento a ciò ritenendosi legittimato ai sensi dell’art. 674 cod. proc. pen – sul rilievo per cui la revoca del beneficio concesso con la prima sentenza, costituente pronuncia ostativa, è successiva alla pronuncia della sentenza oggetto della decisione impugnata, risultando, pertanto, ignota a quel giudice.
Più specificamente, non risultano spiegati i motivi per i quali il Giudice dell’esecuzione l abbia affermato che la revoca del beneficio risultava non conosciuta e non conoscibile al giudice della cognizione che aveva concesso per la terza volta il beneficio della sospensione condizionale della pena, là dove a quella data la revoca era già stata disposta da sei mesi, non potendosi non rilevare che la revoca del beneficio è datata 11 gennaio 2022, mentre la sentenza oggetto del presente procedimento è stata adottata il 12 luglio 2022.
In conclusione, alla luce del travisamento delle date di cui alle esposte considerazioni in cui è incorso il Giudice dell’esecuzione, si impone l’annullamento del presente provvedimento con rinvio al Tribunale di Marsala per un nuovo giudizio che tenga conto dei principi enunciati,
P.Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Marsala.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2025.