Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5494 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5494 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INFANTE NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
Ricorso trattato ai sensi ex art.23 comma 8 D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sig. NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza de 30/05/2023 del Tribunale di Napoli che, pronunciando in sede esecutiva, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del 26/06/2015 del medesimo tribunale che lo aveva condanNOME alla pena di sei mesi di reclusione e 600 euro di multa ed aveva subordiNOME l concessione del beneficio alla demolizione delle opere abusive nel termine d novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, divenuta irrevocabile 21/09/2015.
1.1.Con unico motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 172 e 173 cod. pen. lamentando che, alla data dell’accertamen dell’inottemperanza, la pena era già estinta essendo maturato il termi quinquennale di cui all’art. 173 cod. pen. decorrente dall’inutile scadenza termine assegNOME per l’adempimento.
2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
3.0sserva il Collegio:
3.1.con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti del ricorrente la pena, concorda con il pubblico ministero, di sei mesi di reclusione e seicento euro di multa pe reato continuato di violazione di sigilli e violazioni edilizie di cui agli artt. 8 349 cod. pen, 44, d.P.R. n. 380 del 2001;
3.2.il Tribunale aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena espressamente subordinandolo alla demolizione dell’opera abusiva entro il termine di novanta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (irrevocabi risalente al 21/09/2015);
3.3.con informativa del 05/04/2022, la Polizia Locale di Napoli comunicava di aver accertato il mancato adempimento della condizione sospensiva;
3.4.il ricorrente postula che, alla data dell’accertamento, la pena correl all’abuso era ormai estinta, stante il decorso del termine quinquennale di c all’art. 173, primo comma, cod. pen. decorrente dal novantesimo giorno successivo alla data di irrevocabilità della sentenza, secondo quanto preved l’art. 172, quinto comma, cod. pen., richiamato dall’ultimo comma dell’art. 173;
3.5.a tal fine invoca l’applicazione dell’art. 173, quinto comma, cod. pen per effetto del quale, in caso di concorso di reati, si ha riguardo, per l’esti della pena a ciascuno di essi;
NOME
3.6.tanto premesso, occorre uscire dall’equivoco nel quale sembra essere caduto anche il PG il quale, nel chiedere l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME invoca l’applicazione, al caso di specie, del principio affermato da Sez. 3, n. 15589 del 10/12/2019, Monosi, Rv. 278838 – 01, secondo cui il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguit del verificarsi delle condizioni per la revoca della sospensione condizional consistenti nell’inadempimento dell’obbligo di demolizione delle opere abusive cui la stessa era stata subordinata, decorre dal giorno successivo a quello entro c l’interessato avrebbe potuto procedere a detta demolizione;
3.7.in realtà, nel caso di specie, la sospensione condizionale della pena stata concessa per tutti i reati oggetto di condanna sicché, se può dirsi prescr la (frazione di) pena applicata a titolo di continuazione per la contravvenzione non altrettanto può dirsi per quella applicata in ordine al delitto;
3.8.non si vede, dunque, in che modo e in base a quale automatismo l’estinzione della pena applicata per la contravvenzione determini l’estinzion anche della condizione cui è subordinata la sospensione condizionale della pena irrogata (anche) per il delitto;
3.9.I’estinzione della pena non fa venir meno le conseguenze dannose o pericolose del reato alla cui eliminazione è stata subordinata la concessione dell sospensione condizionale della pena, né muta le basi fattuali del giudizi prognostico espresso dal giudice; l’estinzione della pena ascrivibile al contravvenzione determina la non eseguibilità della relativa frazione ma non della condizione cui era subordiNOME il beneficio della sospensione della pena non estinta, relativa al delitto.
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorren (C. Cost. sent. 743 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equítativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023.