Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47352 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47352 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PERUGIA nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato il 29/07/1979
avverso l’ordinanza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ‘ . “lette/sentite le conclusioni del PG,)
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Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 aprile 2024, la Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava i benefici della sospensione condizionale della pena che erano stati concessi a NOME COGNOME con la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Perugia il 19 giugno 2009, divenuta irrevocabile il 1° dicembre 2009, e con la sentenza di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia il 24 luglio 2012, divenuta irrevocabile il 10 novembre 2012. La revoca era ricondotta al rilievo che i benefici erano stati concessi in presenza di cause ostative.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 164, quarto comma, 168, terzo comma, cod. pen., e 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente afferma che, in base alla giurisprudenza di legittimità, la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, poteva essere disposta dal giudice dell’esecuzione solo se tali cause non fossero state note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine, il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv, 264381-01).
Nel caso concreto ora in esame, il citato principio non risulta applicato dal giudice dell’esecuzione, perché dalla motivazione dell’ordinanza impugnata non emerge che siano stati acquisiti, per la verifica di cui sopra, i fascicoli dei giudizi di cognizione in esito ai quali erano stati concessi i benefici della sospensione condizionale della pena poi oggetto di revoca.
Il ricorso, quindi, va accolto, con il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte di appello di Perugia, che svolgerà nuovo giudizio attenendosi al principio sopra richiamato.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma, 2 ottobre 2024.