Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41555 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41555 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Bellano il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 21/05/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione, accogliendo la richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano in data 30 giugno 2011 (irrevocabile il 25 settembre 2012).
La revoca è stata disposta in quanto NOME COGNOME, in data 8 luglio 2013 (quindi nel quinquennio successivo alla irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio), ha commesso un altro delitto per cui gli è stata inflitta una pena detentiva con sentenza della Corte di appello di Brescia del 31 ottobre 2020 (irrevocabile in data 24 gennaio 2021) che, a sua volta, ha confermato quella del Tribunale di Brescia del 26 febbraio 2016.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insisten per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 168 cod. pen. e sostiene che la revoca della sospensione condizionale non poteva essere disposta in quanto la pena inflitta con la sentenza sospesa era estinta ai sensi dell’art. 172 cod. pen., dovendosi ritenere che il termine previsto da tale disposizione decorre dalla commissione del reato commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato della pronuncia con la quale era stato concesso il beneficio ex art. 163 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto deve essere respinto.
Invero, trattandosi di condanna con il beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice dell’esecuzione ha legittimamente ritenuto, in forza del disposto dell’art. 172, comma quinto, cod. pen., la decorrenza del termine di prescrizione dalla data in cui era intervenuta la causa di revoca del beneficio, con conseguente eseguibilità della pena inflitta. Il provvedimento impugnato ha quindi correttamente applicato il principio giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della revoca della sospensione condizionale, il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del
verificarsi GLYPH delle GLYPH condizioni GLYPH per GLYPH la revoca del GLYPH beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca, vale a dire- nel caso di specie – il 24 gennaio 2021 data di irrevocabilità della sentenza della Corte di appello di Brescia del 31 ottobre 2020, che aveva confermato quella pronunciata dal Tribunale di Brescia il giorno 26 febbraio 2016 (Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Rv. 279759 – 01).
In sostanza, la causa di revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen. richiede il concorso di una fattispecie giuridica complessa: la condanna a pena detentiva per delitto, o per contravvenzione della stessa indole, commessi nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che ha riconosciuto dal beneficio. Dunque, tale causa non è integrata solo dalla commissione, nel quinquennio, di nuovo delitto, ma è necessario che per tale reato sia stata inflitta condanna a pena detentiva. Questa sentenza non rileva solo come accertamento della commissione del nuovo reato, ma, in relazione alla specie della pena inflitta, costituisce ulteriore elemento, necessario, della fattispecie giuridica che determina la revoca del beneficio.
Il momento in cui la sentenza di condanna, per effetto della revoca del beneficio, diviene eseguibile va dunque individuato in quello in cui è perfezionata la causa di revoca, e dunque nella data di irrevocabilità della condanna, a pena detentiva, per il nuovo reato, e non – come sostenuto dal ricorrente – nella data di commissione del reato, che è elemento necessario, ma non sufficiente ad integrare la causa di revoca.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2024.