Revoca Sospensione Condizionale per Precedenti Sconosciuti: Analisi della Cassazione
La concessione della sospensione condizionale della pena è un beneficio cruciale nel nostro sistema penale, ma non è un diritto assoluto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i poteri del giudice dell’esecuzione in caso di revoca sospensione condizionale quando emergono cause ostative non note al momento della sentenza. Questo articolo analizza la decisione, evidenziando il principio di legalità che prevale anche su un provvedimento già emesso.
I Fatti di Causa: Un Beneficio Concesso per Errore
Il caso ha origine da un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) che, nel 2020, aveva concesso a un imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Successivamente, il giudice dell’esecuzione ha revocato tale beneficio. Il motivo? Al momento della concessione, il certificato del casellario giudiziale a disposizione del GIP non era aggiornato e, pertanto, non riportava una precedente condanna a carico dell’imputato.
Questa pregressa condanna costituiva una “causa ostativa”, ovvero un impedimento legale alla concessione di un’ulteriore sospensione condizionale. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro l’ordinanza di revoca, sostenendo la sua illegittimità.
La Decisione della Corte sulla revoca sospensione condizionale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno pienamente avallato l’operato del giudice dell’esecuzione, ritenendo la revoca non solo legittima, ma doverosa. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, data l’evidente infondatezza del ricorso.
Le Motivazioni alla Base della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su un consolidato principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 37345 del 2015). Secondo questo principio, il giudice dell’esecuzione ha il potere e il dovere di revocare una sospensione condizionale concessa in violazione di legge, come nel caso di esistenza di cause ostative.
L’unico limite a tale potere si ha quando la causa ostativa era già documentalmente nota al giudice della cognizione (cioè il giudice che ha emesso la sentenza). In questo caso, si presume che il giudice abbia valutato e superato l’ostacolo.
Nel caso specifico, era palese che il primo giudice avesse deciso sulla base di informazioni incomplete. Il certificato penale non aggiornato ha indotto in errore il GIP sulla situazione dell’imputato. Il giudice dell’esecuzione, acquisendo il fascicolo completo e un casellario aggiornato, ha semplicemente ripristinato la corretta applicazione della legge, procedendo alla revoca sospensione condizionale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: un provvedimento giudiziario, anche se emesso, può essere corretto nella fase esecutiva se basato su un errore di fatto determinante. La revoca sospensione condizionale è uno strumento essenziale per garantire che i benefici di legge siano concessi solo a chi ne ha effettivamente diritto.
Per i cittadini, ciò significa che la correttezza e completezza della documentazione processuale, in particolare del casellario giudiziale, sono di fondamentale importanza. Per i professionisti legali, sottolinea la necessità di verificare sempre la situazione dei propri assistiti e l’importanza della fase esecutiva come momento di controllo della legalità delle pene inflitte.
Può essere revocata una sospensione condizionale se il giudice che l’ha concessa non era a conoscenza di una precedente condanna?
Sì, il giudice dell’esecuzione può e deve revocare la sospensione condizionale se questa è stata concessa in violazione della legge a causa dell’esistenza di una precedente condanna ostativa non nota al giudice della cognizione, ad esempio perché il casellario giudiziale era incompleto.
Qual è il ruolo del giudice dell’esecuzione nel controllo sulla sospensione condizionale?
Il giudice dell’esecuzione ha il dovere di verificare la legalità del beneficio concesso. A tal fine, acquisisce il fascicolo del giudizio e, se rileva che la sospensione è stata concessa in presenza di cause ostative non note in precedenza, provvede alla sua revoca.
Cosa accade se si presenta un ricorso inammissibile contro la revoca?
Se il ricorso contro l’ordinanza di revoca viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, a meno che non vi siano elementi per escludere la sua colpa nel proporre l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3309 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3309 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che la doglianza articolata – che è circoscritta alla revoca del sospensione condizionale della pena inflitta a NOME COGNOME dal Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord con sentenza del 10 dicembre 2020 – è manifestamente infondata, atteso che il giudice dell’esecuzione ha espressamente dato atto che quel giudice, al momento della decisione, disponeva di un certificato del casellario giudiziale dell’imputato che, in qu non aggiornato, non recava traccia della pregressa condanna, costituente causa ostativa alla ulteriore concessione del beneficio;
che, al cospetto della descritta situazione, il giudice dell’esecuzion provveduto alla revoca della sospensione condizionale in perfetto ossequio a principio di diritto, consacrato dal massimo consesso nomofilattico, secondo cu «Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensio condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fosse documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudic dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicol giudizio» (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 26/10/2023.