Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41884 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41884 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a SCHIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, provvedendo in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata dal Procuratore generale presso la stessa Corte in data 18 dicembre 2023, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME:
1) con sentenza del Tribunale di Pescara del 7 giugno 2007 (irrevocabile il 12 ottobre 2007);
2) con sentenza dello stesso Tribunale del 27 novembre 2013, confermata dalla Corte di appello di Ancona con sentenza del 16 gennaio 2017 (irrevocabile il 14 dicembre 2018).
Il Giudice dell’esecuzione rilevava che la Corte di appello di Bologna, nell’emettere altra sentenza di condanna del COGNOME in data 30 ottobre 2015 (divenuta irrevocabile il 6 aprile 2017), pur potendo constatare, tramite l’esame dei certificati del casellario giudiziale datati 3 marzo 2011 e 28 giugno 2012, i presupposti di cui all’art. 168, primo comma n. 1), cod. pen., per la revoca del beneficio concesso con la sentenza di cui al punto 1), non l’aveva disposta.
Con riguardo alla sentenza di cui al punto 2), nel provvedimento di cui sopra si osservava che la revoca della sospensione del beneficio concesso con tale sentenza, non era intervenuta con la sentenza di appello resa nel medesimo procedimento, pur potendo i giudici di secondo grado costatare la sussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 164, quarto comma, cod. pen.
Da ciò, secondo quanto aggiunto nella motivazione, l’impossibilità di provvedere in entrambi i casi alla revoca del beneficio in sede di esecuzione, in conformità dell’insegnamento impartito da Sez. U. n. 37345 del 2015.
Propone ricorso per cassazione, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, denunciando violazione degli artt. 164 e 168, cod. pen.
Il ricorrente deduce, quanto al beneficio concesso con la sentenza di cui al punto 1), che nessuna preclusione poteva derivare in sede di esecuzione dalla decisione in altro procedimento di cognizione che aveva comportato l’avverarsi dei presupposti della revoca previsti dall’art. 168, primo comma n. 1), cod. pen.
In relazione alla sentenza di cui al punto 2), rileva che non solo la presenza dei presupposti della revoca, in tal caso ex art. 164, quarto comma, cod. pen., non appariva nota per i giudici di appello alla stregua dell’esame degli atti del procedimento, ma anche che tale circostanza non poteva avere rilevanza, non
risultando esaminata nel giudizio di appello la questione della revoca, né d’ufficio, né in ragione di un’impugnazione proposta sul punto dal pubblico ministero.
Il difensore del ricorrente, con memoria in data 30 settembre 2024, ha nuovamente illustrato il percorso motivazionale del provvedimento impugnato, esponendo osservazioni volte a rappresentarne la correttezza giuridica
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, per le ragioni di seguito illustrate.
Quanto al diniego della revoca del beneficio concesso con la sentenza di cui al punto 1), va osservato che, come disposto dall’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., la sospensione condizionale è revocata qualora, nei termini stabiliti dall’art. 163, cod. pen., con decorrenza dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio (fra le altre, Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Fulle, Rv. 283404-01), il condannato commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole, per i quali sia inflitta pena detentiva con altra sentenza.
In tal caso, ai sensi dell’art. 674, comma 1, cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione dispone la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per l’altro reato.
Poiché per la costatazione dei presupposti di tale revoca rileva il passaggio in giudicato delle sentenze emesse nei diversi procedimenti, la sede propria per provvedervi è quella esecutiva, seppure, come appena rilevato, lo stesso potere può essere esercitato, anche d’ufficio, dal giudice che procede per il nuovo reato, fermo restando, comunque, che l’efficacia della revoca, quando essa è disposta in cognizione, rimane subordinata al passaggio in giudicato della nuova sentenza.
Da quanto sopra deriva che il mancato intervento del giudice della cognizione che ha emesso la sentenza, per l’altro reato, ostativa ai sensi dell’art. art. 168, primo comma n. 1), cod. pen. e che pur ha avuto conoscenza dei presupposti per la conseguente revoca, non può mai precludere l’esercizio dello stesso potere conferito al giudice dell’esecuzione dall’art. 674, comma 1, cod. proc. pen.
Una preclusione che, di contro, nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha mostrato di ritenere esistente, nel motivare il rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza di cui al punto 1).
La decisione va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.
Con riguardo al diniego della revoca del beneficio concesso con la sentenza di cui al punto n. 2), va premesso che l’art. 168, terzo comma, cod. pen.,
introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, prevede, a sua volta, che la sospensione condizionale della pena va revocata, ove concessa in violazione dei limiti di reiterabilità previsti dall’art. 164, ultimo comma, cod. pen. La revoca in esame può essere disposta in sede di esecuzione, secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell’art. 674, cod. proc. pen. (introdotto con la stessa legge n. 128 del 2001), a condizione che i precedenti ostativi non fossero documentalmente noti al giudice che aveva concesso il beneficio, obiettivamente non spettante; di talché, il giudice dell’esecuzione che delibera sulla revoca è tenuto ad acquisire, anche d’ufficio, il fascicolo del giudizio antecedente per la doverosa verifica in ordine alla suddetta conoscenza (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01).
In ordine al perimetro di operatività della preclusione ora descritta, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 36460 del 30 maggio 2024, hanno affermato che è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l’impugnazione.
Il provvedimento impugnato non si è attenuto a tale principio, poiché ha negato la revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza di cui al punto 2), ritenendo l’esistenza di una preclusione all’esercizio del potere al riguardo derivante semplicemente dall’asserita conoscibilità da parte dei giudici di appello della causa ostativa al beneficio già concesso in primo grado.
Ne deriva che anche sul punto si impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame.
4. Quanto all’esperibilità della revoca in sede esecutiva che dovrà essere oggetto di nuovo esame, va rilevato che, come pure chiarito da questa Corte (Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, COGNOME, Rv. 286411 – 01), nel caso previsto dall’art. 168, primo comma n. 1), cod. pen., la commissione del nuovo reato, da cui la legge fa dipendere la revoca del beneficio, e correlativamente l’impedimento del successivo effetto estintivo (previsto dall’art. 167 cod. pen.) del reato in relazione al quale il beneficio era stato accordato, rileva se avvenuta nei termini previsti dall’art. 163, cod. pen., indipendentemente dalla data di irrevocabilità della sentenza che l’accerta (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Greco, Rv. 279015-01).
Invero, tale sentenza, ai fini di cui trattasi, assume valenza meramente ricognitiva di un effetto decadenziale già prodottosi con la ricaduta nel reato, che costituisce la condizione della revoca. Gli effetti di diritto sostanziale, dunque, risalgono de iure al momento, antecedente alla nuova pronuncia giudiziale, in cui
si è verificata detta condizione: il provvedimento di revoca non fa altro che prendere atto di una situazione (il venir meno della clausola di sospensione) già determinatasi per legge, in conseguenza del reato sopravvenuto e accertato con pronuncia passata in giudicato.
La revoca, prevista dall’art. 168, terzo comma, cod. pen., ha invece struttura e funzione diverse, non essendo correlata al verificarsi di fatti nuovi, che si pongano come fattore risolutivo del beneficio già concesso. Essa non si atteggia, a revoca di carattere decadenziale, costituendo piuttosto esercizio di un vero e proprio ius poenitendi. Dal lato finalistico, l’intervento pone rimedio non già alla constatata frustrazione degli scopi della sospensione condizionale, bensì all’inesistenza, originaria, dei suoi presupposti applicativi. In virtù di t caratteristiche la revoca in questione, quale rimedio ad un vizio genetico del provvedimento concessivo, incontra il limite dell’antecedente avveramento dell’effetto estintivo ex art. 167 cod. pen., posto che tale effetto non è normativamente impedito nella pendenza della situazione giuridica considerata dall’art. 168, terzo comma, cod. pen. e, al verificarsi delle condizioni stabilite, risulta irreversibile, pur se la relativa declaratoria (ammessa dall’ordinamento: Sez. 1, n. 38043 del 27/10/2006, Ravaioli, Rv. 235167-01) non sia intervenuta.
Ne discende che la revoca della sospensione condizionale della pena nei casi previsti dall’art. 168, terzo comma, cod. pen., non può intervenire quando ormai il beneficio si sia consolidato, essendo decorso il termine di cui all’art. 163 cod. pen. ed essendo maturate tutte le altre condizioni alla cui presenza si determina, ai sensi dell’art. 167 dello stesso codice, l’estinzione del reato e, pertanto, non può avere luogo l’esecuzione della pena di cui alla sentenza di condanna.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente al rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale formulata da P.M. in data 18 dicembre 2023 con riferimento alle sentenze sub 1 e 2 della richiesta, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Ancona.
Così deciso il 11/10/2024.