Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26995 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26995 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/sefrtfte le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 20 settembre 2022 della Corte di appello di Catanzaro che, quale giudice dell’esecuzione, per quello che qui interessa, ha revocato ex artt. 164, quarto comma, e 168, quarto comma, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena, precedentemente concesso dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza dell’8 giugno 2021, definitiva il 22 ottobre 2021.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza del 19 novembre 2019, definitiva l’8 gennaio 2021, aveva già concesso a COGNOME il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi quattro di reclusione
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 168, quarto comma, e 164, quarto comma, cod. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di acquisire la copia del fascicolo del giudizio di cognizione nell’ambito del quale era stato già concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, al fine di considerare opportunamente e attentamente il relativo certificato del casellario giudiziale in ossequio al principio affermato da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Giova premettere che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di alcune cause ostative, rappresentate da fatti antecedenti al passaggio in giudicato del provvedimento concessivo del beneficio.
Tale ipotesi di revoca, che trova fondamento nell’inosservanza della legge penale, che inficia la stessa concessione del beneficio, è preordinata all’eliminazione della patologia occorsa nella concessione del beneficio, elargito in violazione della legge a colui al quale non doveva essere concesso.
L’art. 164, secondo comma, cod. pen. stabilisce, tra gli altri requisiti, che la sospensione condizionale della pena non possa essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per un delitto, anche se intervenuta la riabilitazione.
Il quarto comma del citato articolo (richiamato dall’art. 168, terzo comma, cod. pen.), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 1976, prevede che tale beneficio non possa essere concesso più di una volta, se non quando il giudice di merito, con una scelta discrezionale, decida di disporre una seconda sospensione condizionale della pena che, in ogni caso, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non può superare i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha stabilito che il giudic dell’esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione.
A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento, posto che l’acquisizione del fascicolo si rende necessaria nel caso in cui le risultanze non siano già indubitabili attraverso l’esame degli elementi presenti nel fascicolo.
Come riferisce l’ordinanza impugnata, infatti, la sentenza dell’8 giugno 2021 aveva evidenziato uno stato di incensuratezza dell’imputato desumibile dal certificato del casellario giudiziale in atti e la prima sentenza era divenuta definitiv solo cinque mesi prima della seconda pronuncia, circostanza che non aveva consentito l’aggiornamento del casellario giudiziale, sicché era evidente che il giudice della cognizione, nel momento in cui si è pronunciato, non era in grado di rendersi conto della intervenuta causa ostativa ad una nuova concessone del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il giudice dell’esecuzione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, poteva quindi pronunciarsi sulla richiesta di revoca del beneficio presentata dal pubblico ministero.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 29/03/2023