Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11777 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11777 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Messina il 18/10/1988
avverso l’ordinanza del 17/11/2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di GDI to udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissigilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, quale giudice dell’esecuione, con provvedimento in data 17 novembre 2023, ha accolto la richiesta dell’Ufficio della Procura e ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza n. 787,2019 pronunciata il 17 settembre 2019, irrevocabile in data 5 novembre 2019.
Nello specifico il Tribunale ha ritenuto che il beneficio era stato concesso in violazione dei presupposti di cui agli artt. 164 e 168 cod. pen. poiché qiiando è stata pronunciata la sentenza che lo ha riconosciuto, il 17 Settembre :2( 19, il giudice non aveva avuto contezza che in data 28 febbraio 2019 era divenuta irrevocabile una precedente sentenza con la quale era già stato concesso ger la seconda volta il medesimo beneficio.
Secondo il giudice dell’esecuzione, infatti, nel fascicolo del dibattimenio era presente un certificato del casellario nel quale la seconda concessio -h non risultava.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessata che, COGNOME inezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 164, comma 4, 168, cori ima 3 cod. pen. e 666, comma 5 e 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione del Tribunale sarebbe illegittima in q.1,: nto il giudice dell’esecuzione si sarebbe pronunciato senza acquisire il fascico o del dibattimento e, quindi, nella sostanza senza avere effettiva contezza di quanto era in questo contenuto e se effettivamente il giudice di merito aveva avuto modo di sapere l’esistenza della causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena.
3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 164, comma 4, 168, ain ma 3 cod. pen. e 666, comma 5 e 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. Nel 5;e:ondo motivo la difesa rileva la totale carenza di motivazione quanto alla conosEE nza o conoscibilità da parte del giudice di appello della causa ostativa alla “conferma” della concessione del beneficio della sospensione condizionale della peri 3,. ciò anche considerato che la mancata pronuncia sul punto può essere significa iva di una valutazione implicita e che, proprio per accertare tale aspetto, il g udice dell’esecuzione avrebbe dovuto acquisire il fascicolo del giudice della cogni2: one.
In data 26 novembre 2024 sono pervenute in cancelleria le osse -v azioni con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il riccr: o sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il v zio di motivazione in relazione alla mancata acquisizione del fascicolo del dibattiinento al fine di accertare e verificare se e in che modo il giudice della cognizionE! aveva avuto, ovvero avrebbe potuto avere, conoscenza della causa ostativi alla concessione, rectius alla conferma, della sospensione condizionale della pera.
Le doglianze sono infondate.
Il giudice dell’esecuzione, con gli specifici riferimenti alle date in cui sono state pronunciate le sentenze di primo grado e al fatto che l’irrevocabilità della sentenza di condanna emessa 1’8 novembre 2016 non risultava dal casellario giudiziale presente al fascicolo del dibattimento, ha dato adeguato e rente conto della mancata conoscenza della causa ostativa da parte del gilici ce di primo grado che ha concesso la sospensione condizionale della pena.
La motivazione così resa è corretta e non è sindacabile in questa sede.
Ciò anche considerato che il ricorrente si limita a censurare, in tel -rniní di assoluta genericità, il presupposto di fatto della decisione che, invece, risulta conforme al principio da ultimo enucleato dalle Sezioni unite di questa Cor:e per cui «è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizion2111: della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in prese iza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a iuello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivc , e. non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita» (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 – 01)
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagEnnento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20 dicembre 2024
CORTE SUPREMA M CASSAZ1ONE