Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36072 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36072 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LEVERANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; n t\I
letteit le conclusioni del PG GLYPH ‘ -s %ree k e,».à.c) ^”fr•-^-)t-
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo la Corte di appello di Ancona, in funzione giudice dell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del Pubblico ministe beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME COGNOME la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini prelimin del Tribunale dì Teramo, in data 24 gennaio 2013, irrevocabile il 12 febb 2013.
A ragione della decisione, ha posto la circostanza che il condannato ave commesso, il 21 settembre 2016 e, quindi, nel quinquennio dal passaggio giudicato dell’indicata sentenza, un altro delitto, per il quale e condannato con sentenza della Corte di appello di Ancona in data 31 marz 2022, irrevocabile il 17 maggio 2022.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla sc quattro motivi.
2.1. Con il primo e il secondo motivo ha lamentato la violazione di legge vizio di motivazione del provvedimento impugnato che, del tutto trascurando deduzioni difensive, aveva segnalato che la sentenza di patteggiamento d Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo era certamente nota alla Corte di appello di Ancona al momento della condanna con la sentenz del 31 marzo 2022. Il Giudice dell’esecuzione non doveva revocare il benefi della sospensione condizionale della pena, non trattandosi di ipotesi di r obbligatoria e, anzi, la somma delle pene delle due sentenze di condanna n superava i due anni.
2.2. Con il terzo motivo ha osservato l’impossibilità da parte del Giu dell’esecuzione di revocare il beneficio concesso, essendo il reato ogget quella pronuncia estinto dal 12 febbraio 2017.
La sentenza, infatti, di condanna alla pena di un anno e due mesi reclusione, è divenuta irrevocabile il 12 febbraio 2013 ed il relativo rea estinto alla data del 12 febbraio 2018, essendo decorso il termine di cinque di cui all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
2.3. Il quarto motivo lamenta l’erroneità della revoca del beneficio sospensione condizionale della pena, posto che anche nella seconda sentenza condanna la pena è stata sospesa, sicché non superando il cumulo delle d pene i limiti di cui all’art. 163 cod. pen., la seconda sentenza di condan
n
avrebbe mai potuto costituire titolo per la revoca della prima sospens condizionale.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chies l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza dev’essere annullata con rinvio per le ragioni che seguono.
Osserva in primo luogo il Collegio che, secondo un consolidato indirizz ermeneutico di questa Corte (vedi, da ultimo, Sez. 1, n.42363del 25/09/201 Stabile, Rv.277142, ma anche Sez. 1, n. 19936 del 08/10/2013, dep. 2014 Medina Taype, Rv. 262369; Sez. 1, n. 5451 del 1995, COGNOME, Rv. 207109 Sez. 1, n. 907 del 1996, COGNOME, Rv. 200505), competente a dispor la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena ai sensi de 168, comma secondo, cod. pen. è unicamente il giudicedella cognizione e non anche quello dell’esecuzione, trattandosi di provvedimento implicante apprezzamento discrezionale esulante dai poteri di quest’ultimo, GLYPH la cui competenza funzionale è limitata ai soli casi di revoca di diritto.
In secondo luogo, è altresì fermo nella giurisprudenza di legittimi principio secondo cui «Una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch’essa revocata p effetto di un’ulteriore condanna – intervenuta anche successivamente quinquennio dall’irrevocabilità della prima condanna – non operando, in siff ipotesi, il disposto di cui all’ultima parte dell’art. 164, ultimo comma, co espressamente richiamato dal primo comma dell’art. 168 stesso codice, d momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne pena sospesa» (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, COGNOME, R 278980; Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, dep. 04/05/2017, COGNOME, Rv 270576; Sez. 1, n. 34934 del 06/03/2012, COGNOME, Rv. 253438; Sez. 1, 14018 del 21/03/2007, COGNOME, Rv. 236379).
L’art. 168 cod. pen. impone, invero, la revoca di diritto a fronte ricorrenza delle condizioni ivi previste, facendo salva l’ipotesi che ricorra previsto dall’art. 164 cod. pen., il quale all’ultimo comma ammette la possi che la sospensione condizionale sia concessa una seconda volta dopo una prima condanna quando le pene, separatamente inflitte e poi cumulate, non superino limite di due anni di reclusione. Tanto comporta che il successivo reato
commesso nel quinquennio decorrente dall’irrevocabilità della prima sentenza condanna a pena sospesa, non assume rilievo quale causa di revoca del benefic ove il giudice ritenga di dover sospendere l’esecuzione della relativa pena; senso milita la clausola di riserva contenuta nella parte iniziale del primo c dell’art. 168 cod. pen., che riguarda per l’appunto l’ipotesi in cui a v considerazione quale possibile causa di revoca sia soltanto una seco condanna a pena condizionalmente sospesa, non già un’altra ancora.
La ratio è evidentemente individuabile nella circostanza che la concessione della seconda sospensione condizionale è frutto di una prognosi favorevole futuro comportamento dell’imputato e sarebbe, pertanto, del tutto illo concedere la sospensione condizionale della pena inflitta con la seco condanna, ove tale seconda condanna producesse ex se l’effetto di determinare l’esecuzione della precedente condanna con la revoca di diritto del benefi logicamente coordinata alla constatazione ex lege che il condannato non meritava la fiducia accordatagli con il primo beneficio.
Altro è, però, il caso in cui il secondo beneficio, legittimamente conces sensi dell’art. 164 cod. pen., sia revocato per la sopravvenienza di una condanna; in siffatta ipotesi, infatti, non essendo più operativa la riserv all’art. 168, primo comma, prima parte, cod. pen., la seconda condanna a p detentiva per delitto, rientrante nel quinquennio di esperimento fissato prima, costituisce a sua volta condizione di revoca di diritto della sospe condizionale con essa accordata, non essendovi ragioni per discostarsi d disciplina contemplata dall’art. 168 cod. pen. e dalla funzione generai-preve dell’istituto, volta ad indurre il condannato «a non reiterare comporta criminosi, attraverso la dinamica del premio (estinzione del reato) e punizione (esecuzione della pena a seguito della revoca)» (così Sez. 1, 270576, citata).
Avuto riguardo alla sequenza cronologica delle tre sentenze di condanna indicate nella stessa ordinanza impugnata, risulta evidente che il Giu dell’esecuzione non ha fatto corretta applicazione dei superiori principi, a operato una revoca facoltativa che non gli competeva e non avendo, invece verificato se vi fossero i presupposti per una revoca obbligatoria del ben della sospensione condizionale della pena più volte concesso al condannato.
Per le esposte ragioni l’ordinanza dev’essere annullata, con rinvio nuovo esame alla Corte di appello di Ancona.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d appello di Ancona.
Così deciso, il 13 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente