Revoca Sospensione Condizionale: Quando un Nuovo Reato Annulla il Beneficio
La revoca sospensione condizionale della pena è un istituto cruciale nel diritto penale, che segna il confine tra una seconda possibilità e le conseguenze di una recidiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza i presupposti per la sua applicazione, focalizzandosi su un aspetto temporale fondamentale: quale data conta quando si commette un nuovo reato? Quella del fatto o quella della condanna definitiva? Analizziamo insieme la decisione per fare luce su questo importante meccanismo.
I Fatti del Caso: un Beneficio Messo in Discussione
Il caso esaminato trae origine dal ricorso di un individuo contro l’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione che aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena. Al ricorrente era stato concesso tale beneficio con una sentenza del 2015, divenuta irrevocabile nel 2017. Successivamente, nel 2021, egli commetteva un altro reato, per il quale veniva condannato con una sentenza divenuta irrevocabile nel 2024.
Il Giudice dell’Esecuzione, constatando che il nuovo delitto era stato commesso entro il termine di cinque anni dalla data di irrevocabilità della prima sentenza, procedeva alla revoca del beneficio. Il ricorrente, tuttavia, impugnava tale decisione, sostenendo una violazione di legge e basando la sua difesa su un’errata interpretazione della norma applicabile.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla revoca sospensione condizionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito senza ombra di dubbio il principio di diritto che governa la revoca sospensione condizionale della pena in queste circostanze.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha smontato la tesi difensiva, evidenziando come il ricorrente avesse citato un precedente giurisprudenziale non pertinente al suo caso. Il punto centrale della motivazione risiede nella distinzione tra la data di commissione del nuovo reato e la data in cui la relativa condanna diventa definitiva.
I giudici hanno affermato che, per la revoca ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1 del codice penale, il termine di cinque anni (che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con cui è stato concesso il beneficio) si riferisce al momento in cui viene commesso il nuovo delitto. È irrilevante, a tal fine, quando la sentenza che accerta tale nuovo reato diventi a sua volta irrevocabile.
Nel caso specifico:
– Prima sentenza irrevocabile: 3 giugno 2017
– Scadenza del termine di 5 anni: 3 giugno 2022
– Data di commissione del nuovo reato: 16 marzo 2021
Poiché il nuovo reato è stato commesso ben all’interno del quinquennio, il Giudice dell’Esecuzione ha correttamente applicato la legge disponendo la revoca. La doglianza difensiva è stata quindi giudicata priva di fondamento, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale per chiunque abbia ottenuto il beneficio della sospensione condizionale. La “libertà” concessa non è assoluta, ma è vincolata a una condotta irreprensibile per un periodo di tempo definito dalla legge (cinque anni per i delitti). Il messaggio è chiaro: il periodo di ‘prova’ inizia con la irrevocabilità della prima sentenza e la commissione di un nuovo reato durante questo lasso di tempo determina, di regola, la perdita del beneficio, indipendentemente da quanto tempo ci vorrà per accertare giudizialmente il nuovo crimine. È un monito a non sottovalutare le condizioni poste dalla legge per mantenere attiva una seconda possibilità.
Quando viene revocata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale viene revocata se il condannato, entro cinque anni dal momento in cui la prima sentenza è diventata definitiva, commette un nuovo delitto per il quale viene inflitta una pena detentiva.
Quale data è rilevante per calcolare il termine di cinque anni ai fini della revoca?
La data rilevante è quella in cui viene commesso il nuovo reato. Non ha importanza quando la sentenza di condanna per questo secondo reato diventerà a sua volta definitiva.
Cosa comporta una doglianza difensiva manifestamente infondata in questi casi?
Se il ricorso contro l’ordinanza di revoca viene ritenuto manifestamente infondato, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18672 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18672 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZZARINO il 23/04/1997
avverso l’ordinanza del 02/10/2024 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui il g.i.p. del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del Tribunale di Messina dell’11.12.2015 (irrevocabile in data 3.6.2017), per avere il ricorrente riportato un’altra condanna del g.i.p. del Tribunale di Caltanissetta in data 26.10.2022 (irrevocabile in data 7.5.2024) per un reato commesso il 16.3.2021;
Evidenziato che, con l’unico motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge con riferimento all’art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., laddove il giudice dell’esecuzione ha invece proceduto alla revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1) cod. pen., dando atto che Ginevra avesse commesso un altro delitto entro cinque anni dalla data di irrevocabilità della prima sentenza che aveva concesso il beneficio previsto dall’art. 163 cod. pen.;
Considerato che il ricorso, in virtù dell’errata individuazione del contenuto del provvedimento impugnato, cita, a sostegno della propria prospettazione censoria, un inconferente precedente di legittimità, in quanto relativo, in realtà, ad una revoca della sospensione condizionale concessa ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2) cod. pen. in un caso in cui la seconda condanna riguardava un delitto anteriormente commesso;
Ritenuto, invece, che per il caso – come quello di specie – di reato commesso successivamente a quello oggetto della prima sospensione, il termine di cinque anni, che deve computarsi dal passaggio in giudicato della prima sentenza, riguardi la data di commissione del secondo reato e non la data di irrevocabilità della sentenza che lo accerta;
Ritenuto, quindi, che la doglianza difensiva sia manifestamente infondata e che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025