Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30269 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30269 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1847/2025
CC – 27/05/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 04/03/2025 del TRIBUNALE di MESSINA
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio;
Con ordinanza in data 04/03/2025, il Tribunale di Messina, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena applicata a NOME COGNOME con la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 05/10/2017, irrevocabile il 23/01/2020, subordinatamente condizionata all’adempimento delle obbligazioni civili.
Il Tribunale di Messina evidenziava che Coco era stato ammesso al medesimo beneficio in tre distinti procedimenti, definiti rispettivamente con sentenza del Tribunale di Messina irrevocabile il 12/07/2018, con sentenza del Tribunale di Messina irrevocabile il 20/11/2018 e infine con sentenza del Tribunale di Messina irrevocabile il 23/01/2020. PoichØ il beneficio non poteva essere concesso piø di due volte ricorreva un’ipotesi di revoca ai sensi dell’art. 164, comma 4, cod. proc. pen.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME censurandolo in relazione all’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e agli artt. 163, 164 e 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen.
La revoca era stata motivata solo con riferimento alla plurima concessione del beneficio, ma il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che non era soddisfatta la condizione di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen., ossia il superamento dei limiti di legge per l’ottenimento del beneficio, trattandosi, infatti, di condanne che, anche cumulate, non superano i due anni di pena complessiva.
Il Tribunale non aveva nemmeno verificato l’effettiva conoscenza da parte del giudice della cognizione di eventuali cause ostative alla concessione del beneficio, nØ l’eventuale estinzione del reato in ragione del decorso del termine.
Aveva altresì omesso di verificare la ricorrenza del bis in idem quanto al fatto oggetto della sentenza del Tribunale di Messina irrevocabile il 20/11/2018 e quello oggetto della sentenza di assoluzione in data 09/11/2017 perchØ non punibile per particolare tenuità del fatto (riportata al punto 2 del certificato penale), visto che la data di commissione del reato Ł
dello stesso giorno.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto annullarsi l’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.
Secondo il Procuratore Generale, il giudice dell’esecuzione, una volta acclarata la causa di revoca, avrebbe dovuto verificare dagli atti se i precedenti preclusivi non fossero documentalmente noti al giudice che aveva concesso il beneficio obiettivamente non spettante, dopo avere acquisito, anche d’ufficio, il fascicolo del giudizio antecedente (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381-01).
Infatti, il giudice dell’esecuzione non può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note in concreto al giudice della cognizione.
Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1bis , cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, Ł onerato, in via preliminare e necessaria, del compito di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all’atto della concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., e provvedere all’acquisizione, in originale o in copia, del fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto della richiesta di revoca (in questi termini: Sez. 1, n. 23746 del 15/07/2020, Cannata).
Secondo il Procuratore Generale, dunque, l’ordinanza impugnata aveva disposto la revoca in applicazione della disciplina prevista dall’art. 168, terzo comma, e dall’art. 164 cod. pen., ma non aveva dato atto di avere effettuato il controllo ex actis , necessariamente richiesto per la verifica del presupposto dell’applicazione della disciplina succitata e del relativo esito.
Il Procuratore Generale aggiungeva che Ł legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita (Cass., sez. un., 30 maggio 2024, n. 36460, CED 287004 – 01).
SicchŁ la carenza di motivazione andava rilevata anche in ragione del fatto che il Tribunale non aveva dato atto neanche di quanto avvenuto nel giudizio di appello del procedimento relativo alla sentenza del Tribunale di Messina del 5 ottobre 2017 poi confermata dalla Corte di appello di Messina in data 29/03/2019).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato.
Ai sensi dell’art. 164, comma quarto, cod.pen. «la sospensione condizionale della pena non può essere concessa piø di una volta. Tuttavia il giudice, nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163».
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «Ł legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma
quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita» (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 – 01).
Nella vicenda esame emerge che il ricorrente ha ottenuto il medesimo beneficio in tre distinti procedimenti.
Il primo Ł stato definito con sentenza del Tribunale di Messina irrevocabile il 12/07/2018 e il secondo Ł stato definito con sentenza del Tribunale di Messina irrevocabile il 20/11/2018.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina aveva richiesto la revoca del beneficio concesso all’esito del terzo procedimento, definito pure con sentenza del Tribunale di Messina, emessa in data 05/07/2017, confermata dalla Corte di appello di Messina in data 26/03/2019 e divenuta irrevocabile il 23/01/2020.
Alla data in cui Ł stata emessa tale ultima sentenza nessuna delle due precedenti era divenuta irrevocabile e quindi il Tribunale di Messina ben poteva applicare il beneficio non risultandone ancora concesso alcuno.
Il giudice di appello non Ł stato investito della questione inerente la sussistenza della causa ostativa derivante dal successivo passaggio in giudicato di due precedenti sentenze che avevano concesso analogo beneficio e non avrebbe potuto procedere comunque a revocarla d’ufficio, perchØ avrebbe emesso una statuizione in pejus , e in ogni caso non si Ł pronunciato sul punto.
La pronuncia del Tribunale di Messina, emessa in data 05/07/2017, confermata dalla Corte di appello di Messina in data 26/03/2019 e divenuta irrevocabile il 23/01/2020, ha concesso la sospensione condizionale della pena per la terza volta e tale beneficio può essere concesso non piø di due volte, seppure alle condizioni fissate dall’art. 164, comma quarto, cod. pen., già richiamato.
Se Ł stato affermato che «quando la sospensione condizionale della pena viene concessa oltre i limiti posti dall’art. 164, comma quarto, cod. pen., il giudice dell’esecuzione Ł tenuto a disporne la revoca ancorchØ al momento dell’adozione del beneficio per la terza volta solo una delle antecedenti condanne sia già divenuta definitiva e, pertanto, la causa ostativa sia effettivamente intervenuta in un momento successivo» (Sez. 1, n. 906 del 09/10/2019, dep. 2020, Pmt, Rv. 277971 – 01); a maggior ragione vi si deve procedere quando la causa ostativa era intervenuta in epoca antecedente ma non avrebbe potuto essere rilevata nel giudizio di cognizione.
In ossequio al disposto dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., introdotto dall’art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, secondo cui «la sospensione condizionale della pena Ł …… revocata quando Ł stata concessa in violazione dell’articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative», il rimedio della revoca in sede di giudizio di esecuzione va attivato anche quando il provvedimento, al momento della sua adozione, era corretto perchØ non esistevano cause ostative (nel caso di specie le due sentenze divenute irrevocabili prima erano state emesse dopo quella del 05/10/2017, divenuta irrevocabile per ultima) e nei giudizi di impugnazione non era stata dedotta alcuna censura alla statuizione che concedeva la sospensione condizionale della pena.
SicchŁ, vertendosi in un’ipotesi in cui il beneficio non avrebbe potuto essere legittimamente applicato perchØ era stato superato il limite delle due volte fissato dall’art. 164, quarto comma, cod. pen., alla luce del tenore letterale della disposizione e della
giurisprudenza sopra ricordata, nessuna rilevanza avrebbe potuto avere la verifica dell’accertamento se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all’atto della concessione della sospensione condizionale.
E’ inoltre inammissibile, perchØ generico, il secondo profilo di censura, dedotto con il motivo unico, e che lamenta l’omessa verifica della ricorrenza del bis in idem quanto al fatto oggetto della sentenza del Tribunale di Messina irrevocabile il 20/11/2018 e quello oggetto della sentenza di assoluzione in data 09/11/2017 perchØ non punibile per particolare tenuità del fatto (riportata al punto 2 del certificato penale).
Il ricorrente si limita a segnalare che la data di commissione del reato nell’una e nell’altra sentenza Ł la stessa, senza null’altro aggiungere su natura e modalità del fatto nØ sui contenuti dei due provvedimenti.
Tali gravi carenze di prospettazione rendono la doglianza priva di qualsivoglia profilo di specificità e meramente esplorativa, impedendole di superare la soglia dell’ammissibilità.
3. Il ricorso Ł, pertanto, complessivamente infondato e va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 27/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME