Revoca Sospensione Condizionale: Quando una Seconda Condanna la Rende Inevitabile
La sospensione condizionale della pena è uno strumento fondamentale del nostro ordinamento, finalizzato a favorire il reinserimento sociale del condannato evitando il carcere per reati di minore gravità. Tuttavia, questo beneficio è subordinato a precise condizioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i presupposti per la revoca sospensione condizionale, sottolineando come essa diventi un atto dovuto in determinate circostanze. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i meccanismi legali in gioco.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato contro un’ordinanza del Tribunale per i Minorenni. Quest’ultimo aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in precedenza a un soggetto. La revoca è scattata perché, successivamente alla prima condanna (con pena sospesa), l’imputato ha riportato un’altra condanna per un delitto commesso in data anteriore alla prima sentenza. La pena inflitta con questa seconda sentenza, cumulata a quella già sospesa, superava i limiti stabiliti dall’articolo 163 del codice penale per la concessione del beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione e la revoca sospensione condizionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione del giudice di merito. Secondo gli Ermellini, la revoca sospensione condizionale non era solo legittima, ma addirittura inevitabile e disposta in modo ineccepibile. Il Collegio ha ribadito che, quando si verificano le condizioni previste dalla legge, il giudice non ha alcuna discrezionalità, ma deve procedere obbligatoriamente alla revoca del beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sull’applicazione diretta dell’articolo 168, primo comma, n. 2, del codice penale. Questa norma stabilisce che la sospensione condizionale è revocata di diritto qualora il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a una pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti di cui all’articolo 163 c.p.
Nel caso di specie, tutti i presupposti erano soddisfatti:
1. Una prima condanna con pena sospesa.
2. Una seconda condanna, successiva alla prima, per un delitto commesso in precedenza.
3. Il cumulo delle due pene che superava i limiti legali.
La Corte ha specificato che, data la chiarezza della norma, non vi era spazio per interpretazioni diverse. La revoca è un effetto automatico previsto dalla legge per sanzionare la violazione delle condizioni che avevano giustificato la concessione del beneficio. Anche il fatto che il condannato fosse minorenne all’epoca dei fatti non ha influito sulla decisione, poiché la norma sulla revoca non prevede eccezioni in tal senso per questa specifica ipotesi.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: la sospensione condizionale della pena è una ‘seconda possibilità’ che richiede un comportamento irreprensibile. La decisione evidenzia che il beneficio può essere perso non solo per reati commessi dopo la condanna, ma anche a causa di condanne successive relative a fatti precedenti. Ciò implica che la situazione penale complessiva di un individuo è sempre sotto esame. Per i cittadini, il messaggio è chiaro: una condanna con pena sospesa non è un’assoluzione, ma un avvertimento. La sua stabilità dipende dal rispetto rigoroso delle condizioni imposte dalla legge, e la sua revoca, in casi come quello descritto, non è una scelta del giudice ma una conseguenza diretta e obbligatoria delle proprie azioni passate.
Quando viene revocata la sospensione condizionale della pena?
Secondo quanto stabilito in questa ordinanza, la revoca avviene di diritto quando il condannato, dopo aver ottenuto il beneficio, riceve un’altra condanna per un delitto commesso in precedenza, e la somma delle pene (quella sospesa e quella nuova) supera i limiti fissati dalla legge.
La revoca della sospensione condizionale è una scelta discrezionale del giudice?
No, nelle circostanze previste dall’art. 168, primo comma, n. 2, del codice penale, la revoca non è una scelta del giudice ma un atto dovuto e obbligatorio. Il giudice si limita a constatare la presenza dei presupposti di legge.
Lo status di minorenne al momento del fatto impedisce la revoca della sospensione condizionale?
No, in base a questa decisione, il fatto che l’imputato fosse minorenne all’epoca del reato non ha impedito l’applicazione della norma sulla revoca, che è stata considerata comunque obbligatoria una volta verificatesi le condizioni legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27903 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27903 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 05/06/2025
R.G.N. 8752/2025
ALESSANDRO CENTONZE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a XXXXXX il 30/10/2003
avverso l’ordinanza del 20/02/2025 del TRIB. MINORENNI di XXXXXX
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
esaminato il ricorso;
Rilevato che la revoca della sospensione condizionale della pena Ł stata, nella specie, ineccepibilmente disposta, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., avendo il ricorrente riportato, successivamente alla condanna condizionalmente sospesa, ed entro il termine biennale di legge, altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella già irrogata e sospesa, supera i limiti stabiliti dall’articolo 163 cod. pen.;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza ulteriori statuizioni trattandosi di condanna riguardante soggetto minorenne all’epoca dei fatti (Sez. 1, n. 26870 del 03/10/2014, dep. 2015, S., Rv. 264025-01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così Ł deciso, 05/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME