Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43226 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo;
avverso la ordinanza del Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 13/05/2024;
nell’ambito del procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a Contarina il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto solo parzialmente la richiesta del locale Procuratore della Repubblica diretta ad ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME con la sentenza del Tribunale di Rovigo del 27 ottobre 1976 (irrevocabile il 3 ottobre 1980) e con la sentenza del Tribunale di Rovigo dell’ 1 giugno 1990 (irrevocabile 11 ottobre 1990).
In particolare, per quanto di interesse in questa sede, il giudice dell’esecuzione ha respinto la richiesta di cui sopra con riferimento alla sentenza del 27 ottobre 1976 sia perché le due precedenti condanne riportate da NOME erano state pronunciate per reati successivamente depenalizzati, sia perché la previsione di cui all’art. 168, terzo comma, cod. pen. è stata introdotta con la 1.128/2001, dunque in epoca posteriore al verificarsi delle cause di revoca della sospensione. Inoltre, la condanna riportata per fatti commessi il 12 luglio 1984, a parere del giudice dell’esecuzione, non era suscettibile di determinare la revoca del beneficio in questione, trattandosi di condanna a pena che – cumulata con quella inflitta con la sentenza del 27 ottobre 1976 – non supera i due anni di reclusione.
Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistend per l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al diniego della revoca della sospensione condizionale della pena della sentenza in data 27 ottobre 1976.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 163, 164, 168 cod. pen., 656 e 666 del codice di rito ed osserva che la richiesta di revoca non doveva essere accolta in quanto NOME – nel quinquennio successivo alla irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Rovigo del 27 ottobre 1976 (irrevocabile il giorno 3 ottobre 1980) – aveva commesso in data 12 luglio 1984 un altro delitto per il quale era stato condannato con sentenza del Tribunale di Rovigo del 3 dicembre 1984, confermata dalla Corte di appello di Venezia il 17 maggio 1988.
Secondo il ricorrente la circostanza che la condanna per il secondo reato, cumulata con la prima, non superi i due anni di reclusione è irrilevante poiché la previsione di cui al primo comma dell’art. 168 cod. pen. riguarda la diversa ipotesi di due condanne entrambe sospese e l’ultimo comma di tale disposizione si riferisce alla seconda condanna per un delitto anteriormente connesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Anzitutto, nel caso in esame, risulta inconferente il richiamo effettuato dal giudice dell’esecuzione,alla previsione contenuta nell’ad. 168, terzo comma, cod. pen. poiché si vede nella ipotesi della revoca c.d. ‘di diritto’, conseguente la commissione di un nuovo reato nel quinquennio successivo a quello per il quale era stato concesso il beneficio.
Inoltre, posto che non era stata sospesa la condanna inflitta con la sentenza del Tribunale di Rovigo del 3 dicembre 1984, è irrilevante il fatto che la relativa pena sommata con quella inflitta con la decisione condizionalmente sospesa non superi il limite di anni due.
2.1. La causa di revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’ad. 168, comma 1 n. 1, cod. pen. richiede il concorso di una fattispecie giuridica complessa: la condanna a pena detentiva per delitto, o per contravvenzione della stessa indole, commessi nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che ha riconosciuto dal beneficio. Dunque, tale causa non è integrata solo dalla commissione, nel quinquennio, di nuovo delitto, ma è necessario che per tale reato sia stata inflitta condanna a pena detentiva. Questa sentenza non rileva solo come accertamento della commissione del nuovo reato, ma, in relazione alla specie della pena inflitta, costituisce ulteriore elemento, necessario, della fattispecie giuridica che determina la revoca del beneficio.
2.2. Il momento in cui la sentenza di condanna, per effetto della revoca del beneficio, diviene eseguibile va dunque individuato in quello in cui è perfezionata la causa di revoca, e dunque nella data di irrevocabilità della condanna, a pena detentiva, per il nuovo reato.
Quanto poi alle due precedenti condanne riportate da NOME COGNOME, deve ricordarsi COGNOME che COGNOME in COGNOME tema COGNOME di revoca del COGNOME beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice dell’esecuzione è legittimato ad COGNOME esaminare COGNOME in COGNOME via INDIRIZZO incidentale COGNOME la COGNOME questione COGNOME pregiudiziale dell’intervenuta depenalizzazione del reato oggetto di precedente condanna a pena sospesa, solo a condizione che tale valutazione implichi un riscontro meramente ricognitivo della perdita di efficacia della norma incriminatrice e non nella ipotesi di una indagine valutativa in ordine alla sussistenza delle condizioni cui COGNOME è subordinata COGNOME la COGNOME produzione dell’effetto abrogativo COGNOME (Sez. 1, n. 12433 del 02/03/2017,Rv. 269519 – 01).
Orbene, dalla ordinanza impugnata non è dato comprendere se il giudice dell’esecuzione ha svolto un riscontro di natura meramente ricognitiva oppure una valutazione rispetto alla sussistenza delle condizioni richieste per la produzione delle conseguenze di carattere abrogativo, tenuto conto che non sono stati nemmeno indicati i reati depenalizzati.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell’esecuzione, per nuovo giudizio che – in piena autonomia decisionale – tenga conto delle argomentazioni sopra esposte.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rovigo. Così deciso i COGNOME oma, il 2 ottobre 2024.