Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25550 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25550 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANTOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della Corte d’appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di COGNOME NOME dal Tribunale di Mantova il 15 febbraio 2023, in ordine al delitto di truffa, disponendo la revoca del beneficio della sospensione condizionale della
pena concesso al COGNOME con le sentenze della Corte d’appello di Brescia del 22 maggio 2007 e del 9 giugno 2007.
Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 640 e 641 cod. pen.; la sentenza, pur riconoscendo il difetto di prova circa la falsificazione delle reversali dei bonifici con cui si sarebbe dovuto versare il costo del noleggio, aveva ritenuto sussistente il requisito degli artifici e raggiri; erano irrilevanti le condotte successive all conclusione del contratto di noleggio, così come la sola dichiarazione dell’eseguito bonifico non poteva creare alcuna aspettativa nella persona offesa, trattandosi di operazione che sarebbe potuta risultare ineseguibile, anche per la sopravvenuta mancanza di fondi. Il fatto, pertanto, integrava un inadempimento di natura civile o, al più, il reato di insolvenza fraudolenta.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali, in relazione all’art. 545 bis cod. proc. pen.; con il motivo di appello si era lamentato il mancato avviso all’imputato della possibilità di procedere alla sostituzione della pena detentiva, risultando ininfluenti le circostanze dell’assenza dell’imputato e del mancato conferimento al difensore di procura speciale per formulare la richiesta; la sentenza impugnata aveva affermato, in modo errato, che il consenso dell’imputato dovesse esser espresso necessariamente subito dopo l’udienza conclusiva del processo, mentre il tenore della norma è chiaro nel consentire la fissazione dell’apposita udienza, quando “non è possibile decidere immediatamente”.
2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di norme proc:essuali, in relazione agli artt. 597 comma 3, e 674, comma 1 bis, cod. proc. pen. per la disposta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con precedenti sentenze, note al giudice di primo grado che non aveva provveduto in tal senso.
CONSIDERATO IIN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla questione dedotta con il terzo motivo.
1.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo e generico: il ricorrente ignora la specifica affermazione della decisione (pag. 5) circa il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa che indicò, quale “preciso presupposto” per la conclusione del contratto di noleggio, il pagamento anticipato delle somme indicate nei due bonifici, poi mai eseguiti (indice questo del dolo iniziale, cui fece seguito una serie di condotte e stratagemmi per mantenere la disponibilità del bene noleggiato), mentre è meramente assertiva l’affermazione del ricorrente secondo la quale il
noleggiante avrebbe concesso l’uso del furgone nella consapevolezza della mancata esecuzione dei bonifici.
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Il Collegio intende dare seguito al principio già espresso, secondo il quale «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere in grado di acconsentire, ex art. 545 bis cod. proc. pen., alla loro applicazione al momento della lettura del dispositivo, senza possibilità di avanzare istanze di rinvio, posto che la fase processuale successiva alla lettura del dispositivo non le prevede e che la norma valorizza l’apporto delle parti, chiamate a contribuire alla più adeguata risposta sanzioNOMEria al reato, in conformità alle esigenze di individualizzazione del trattamento derivanti dall’art. 27, comma 3, Cost.» (Sez. 2, n. 10641 del 20/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 286137 – 01).
1.3. E’ fondato il terzo motivo di ricorso.
Il dato da cui occorre muovere è quello della correlazione del beneficio oggetto della decisione della Corte territoriale non al giudizio in corso, bensì a precedenti giudizi ormai definiti.
Se è certo che, in astratto, il giudice della cognizione ha il potere di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con altra sentenza, diversa da quella impugnata, quando la revoca ha carattere “dichiarativo” (Sez. Unite, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798 – 01), nell’ipotesi in cui la revoca si ricolleghi alla violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen. essa richiede una specifica verifica, dovendosi accertare che le cause ostative (la già avvenuta concessione del beneficio per due volte) non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio, dovendosi a tal fine procedere all’acquisizione degli atti relativi al giudizio nel cui ambito fu concesso il beneficio (Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, COGNOME, Rv. 284768 – 01; Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, COGNOME, Rv. 282084 – 01; il medesimo principio è stato affermato in relazione ai poteri di ufficio del giudice dell’impugnazione quanto alla revoca del benefico concesso erroneamente con la sentenza di primo grado da Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022, Maggio, Rv. 283712 – 01, sulla scia dell’insegnamento delle Sezioni unite, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381 – 01).
Nel caso in esame, non risulta che la Corte territoriale abbia proceduto a tale verifica, non essendovi riferimenti al riguardo nella motivazione della sentenza se non all’esistenza delle precedenti concessioni oltre il limite fissato dall’art. 163 cod. pen., senza indicazioni sulla conoscenza di tali evenienze da parte dei giudici che concessero nuovamente il beneficio.
2. La statuizione sulla revoca deve, pertanto, essere annullata.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena separatamente concessi a COGNOME NOME con sentenze della Corte di appello di Brescia del 22/05/2007 e del 09/06/2007, che elimina.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 17/5/2024