Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13337 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/08/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugNOME con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8 agosto 2023, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, nei confronti di NOME COGNOME, la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 27 aprile 2022, irrevocabile 1 111 ottobre 2022.
A supporto della decisione ha evidenziato come a carico del condanNOME vi siano «diversi precedenti penali come si evince dal certificato del casellario in atti».
Pertanto, a norma dell’art. 164 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale non poteva essere concesso.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge per avere il giudice disposto la revoca della sospensione condizionale della pena senza dare conto del computo complessivo delle pene inflitte e del tempo decorso tra la prima condanna e quella per la quale il beneficio è stato revocato.
Insufficiente, infatti, dovrebbe ritenersi il riferimento operato ne provvedimento impugNOME al fatto che COGNOME «annovera diversi procedimenti penali».
Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Costituisce arresto consolidato di questa Corte quello secondo cui il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164 cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.
A tale scopo, come segnalato anche dal Procuratore generale nella requisitoria scritta che, sul punto, ha rinviato alla richiesta originaria del pubbli ministero, il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio.
In tal senso Sez. U. n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381.
L’acquisizione del fascicolo del giudizio ha la funzione di verificare la circostanza che le cause asseritamente ostative alla concessione del beneficio fossero o meno note al giudice della cognizione; evenienza che, secondo il segnalato arresto delle Sezioni Unite, integra elemento decisivo per l’esercizio del potere di revoca da parte del giudice dell’esecuzione.
Nel caso di specie, risulta dal contenuto dei verbali delle udienze del procedimento che l’udienza del 28 giungo 2023, all’esito della quale il giudice dell’esecuzione ha assunto la riserva di decisione dell’incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero, è stata preceduta da quelle dell’8 febbraio 2023 e del 24 maggio 2023.
La prima delle predette udienze è stata differita proprio per rinvenire il fascicolo, giusta richiesta del pubblico ministero sin dalla formulazione dell’istanza.
Non risulta la verbalizzazione dell’acquisizione del fascicolo della cognizione che, pertanto, deve ritenersi non sia stato acquisito alla disponibilità del giudice dell’esecuzione il quale non ne ha fatto menzione alcuna nel provvedimento impugNOME.
Quest’ultimo, peraltro, esibisce la carenza motivazionale eccepita nel secondo periodo del motivo di ricorso, essendosi limitato il giudice a segnalare la ricorrenza di «diversi precedenti penali», rilevanti ai fini dell’art. 164 cod. pen senza, tuttavia, indicare quale delle cause ostative, nel caso specifico, giustifica la revoca del beneficio concesso in sede di cognizione.
Tale omessa indicazione si rinviene anche nella richiesta del pubblico ministero, sicchè non è neppure ipotizzabile la ricorrenza di una motivazione per relationem dell’ordinanza alla richiesta che ha dato origine al procedimento.
Spetterà, pertanto, al giudice dell’esecuzione, in sede di rinvio, colmare le lacune indicate facendo corretta applicazione dei principi elaborati dalle Sezioni Unite Longo sopra citate.
Da quanto esposto discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Annulla l’ordinanza impugnata con tania.
Così deciso il 19/01/2024