Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13022 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13022 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
1 ,2L(.1le cnclusioni del PG, il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza d la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; i rpugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 maggio 2023, il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., la sospensione condizionale della pena irrogata a NOME COGNOME con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di quell’ufficio giudiziario del 12 ottobre 2017, divenuta irrevocabile 1 111 dicembre 2017, di condanna alla pena di un anno e nove mesi di reclusione.
A tal fine, ha rilevato che COGNOME ha riportato ulteriore condanna, inflittagli dal Tribunale di Padova con sentenza del 10 giugno 2019, divenuta irrevocabile il 3 marzo 2023, per avere commesso, nell’esitate del 2016, un reato che gli è valso una pena che, cumulata con quella già condizionalmente sospesa, supera il limite previsto dall’art. 163 cod. pen..
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge sul rilievo che il decorso, tra il passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla pena della revoca della cui sospensione condizionale si discute e l’irrevocabilità della decisione relativa al reato anteriormente commesso, di un utr)te cuz lasso temporale superiore al quinquennio,Veircostanza ostativa all’applicazione del disposto dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen..
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, passibile di accoglimento.
L’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. prevede che la sospensione condizionale è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti GLYPH rispettivamente, di cinque e due anni, per delitti e contravvenzioni, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il reato – il condannato riporta un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163.
-a giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, chiarito che tale fattispecie di revoca presuppone che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, ma prima della scadenza dei termini di durata della
sospensione (Sez. 1, n. 36378 del 07/07/2023, Verdura, Rv. 285246 – 01; Sez. 5, i. 25529 del 17/03/2023, COGNOME, Rv. 284930 – 02; Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333 – 01).
Tanto, in considerazione del fatto che, se, nel caso di revoca di diritto per commissione del reato entro il periodo di sospensione, la condotta sopravvenuta vale a smentire, in concreto, la prognosi formulata ai sensi dell’art. 164, primo comma, cod. pen. (ovvero la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati), in quello di condanna per fatto precedente all’irrevocabilità della condanna a pena sospesa la ratio della revoca si rinviene, invece, nella diversa esigenza di evitare che il reo fruisca, graz ie allo sfalsamento cronologico dell’accertamento dei vari reati da lui commessi, della sospensione di pena in misura superiore, nel complesso, ai limiti previsto all’art. 163 cod. pen..
Ne discende, quanto all’ipotesi regolata dall’art. 168, primo comma, n. 2), coc, pen., la necessità di tener conto, in chiave ostativa alla revoca, dell’effetto estintivo del reato prodotto dall’integrale decorso, a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa, del periodo di verifica della correttezza della positiva previsione formulata dal giudice in merito al futuro comportamento del condannato.
Di tali principi il Tribunale di Padova, nel provvedimento impugnato, non ha fatto corretta applicazione, disponendo la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta a NOME COGNOME con sentenza passata in giudicato 1’11 dicembre 2017 in conseguenza della condanna da lui patita per fatto temporalmente anteriore, in quanto risalente all’estate del 2016, ma accertato con decisione divenuta irrevocabile il 3 marzo 2023, cioè ad oltre cinque anni di distanza dall’Il dicembre 2017.
Carenti, per le ragioni esposte, le condizioni per la revoca della sospensione condizionale, l’ordinanza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio.
P.Q.M.