Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9027 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9027 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA nel procedimento a carico di:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 2/5/2023, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME con la sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia il 17/6/2021, irrevocabile il 5/11/2021, e ha rigettato l’analoga richiesta quanto alla sospensione condizionale concessa con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 23/9/2010, irrevocabile il 13/10/2010.
NOME è stato condannato alla pena di due mesi di reclusione e 100,00 euro di multa con la sentenza pronunciata dal Tribunale
Roma del 23/9/2010, irrevocabile il 13/10/2010. Con la sentenza il Tribunale ha concesso i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
Lo stesso NOME è stato successivamente condannato alla pena di anni uno con la sentenza emessa dal Tribunale Civitavecchia il 17/6/2021, irrevocabile il 5/11/2021. Anche in questo caso il Tribunale ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il medesimo, da ultimo, è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione con la sentenza pronunciata dal Tribunale Roma del 19/7/2022, irrevocabile il 22/9/2022.
Il pubblico ministero a seguito di tale ultima sentenza, ha chiesto la revoca della sospensione condizionale disposta con le prime due condanne.
Il giudice dell’esecuzione ha accolto la richiesta con riferimento alla pena irrogata con la seconda sentenza e ha rigettato quella relativa alla prima sentenza evidenziando che le pene inflitte, cumulate fra loro, non superano i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. e che, pertanto, non sussisterebbero i presupposti di cui all’art. 168, comma primo cod. pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto la violazione di legge evidenziando che il giudice dell’esecuzione sarebbe incorso in errore in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la previsione di cui all’art. 164, ultimo comma, cod. pen. non opererebbe nel caso in cui la seconda sospensione sia stata revocata per effetto di un’ulteriore condanna sopravvenuta.
In data 6 settembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia accolto e il provvedimento annullato senza rinvio limitatamente al rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nell’unico motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata revoca della sospensione condizionale concessa con la prima sentenza di condanna evidenziando che il presupposto
sul quale si fonda il provvedimento impugnato, che la successiva concessione del medesimo beneficio non consenta di revocarla, è errato in quanto nel caso di specie la seconda statuizione, quella dalla quale deriverebbe la preclusione prevista dall’art. 164, ultimo comma, cod. pen., è stata revocata.
La doglianza è fondata.
2.1. L’art. 168 cod. pen. prevede i casi in cui il giudice deve revocare di diritto la sospensione condizionale della pena in precedenza concessa.
Il primo comma di tale norma ne esclude espressamente l’applicazione nel caso in cui ricorra quanto previsto dall’art. 164, ultimo comma, cod. pen., cioè che la pena da infliggere o inflitta con la seconda condanna, cumulata con quella già irrogata, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen., ciò, ovviamente, sempre che il secondo giudice ritenga di poter concedere il medesimo beneficio.
In tale caso, infatti la concessione della seconda sospensione condizionale è il frutto di una prognosi favorevole sul futuro comportamento dell’imputato e sarebbe, pertanto, del tutto illogico concedere con la seconda condanna la sospensione condizionale della pena inflitta, ove tale seconda condanna producesse ex se l’effetto di determinare l’esecuzione della precedente condanna con la revoca di diritto del beneficio, logicamente coordinata alla constatazione ex lege che il condannato non meritava la fiducia accordatagli con il primo beneficio (Sez. 1, n. 29091 del 23/3/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278980 – 01).
La preclusione, d’altro canto, proprio in virtù della ratio citata, viene meno qualora il beneficio legittimamente concesso ai sensi dell’art. 164 cod. pen., sia revocato per la sopravvenienza di una terza condanna.
Ciò in quanto, come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità, in questa ipotesi «non è più operativa la riserva di cui all’art. 168, primo comma, prima parte, cod. pen., e la seconda condanna a pena detentiva per delitto, rientrante nel quinquennio di esperimento fissato dalla prima, costituisce a sua volta condizione di revoca di diritto della sospensione condizionale con essa accordata, non essendovi ragioni per discostarsi dalla disciplina contemplata dall’art. 168 cod. pen. e dalla funzione generai-preventiva dell’istituto, volta ad indurre il condannato a non reiterare comportamenti criminosi, attraverso la dinamica del premio (estinzione del reato) e della punizione (esecuzione della pena a seguito della
revoca)» (Sez. 1, n. 29091 del 23/3/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278980 – 01).
2.2. Il giudice dell’esecuzione non si è conformato ai principi indicati.
Dalla successione cronologica delle sentenze, infatti, risulta che la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena concessa con la seconda sentenza è stata revocata a seguito della terza condanna, intervenuta per fatti commessi nel quinquennio.
Ipotesi questa in cui la preclusione prevista dall’art. 164 cod. pen. non opera e si deve ritenere che la seconda condanna a pena detentiva non più sospesa integri la condizione che impone di revocare il beneficio concesso anche con la prima sentenza, pronunciata il 23/9/2010, irrevocabile il 13/10/2010.
Per le ragioni esposte l’ordinanza impugnata deve essere annulla senza rinvio limitatamente all’omessa revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza pronunciata in data 23 settembre 2010.
La presente decisione determina la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena allora concesso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’omessa revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza resa in data 23/9/2010 dal Tribunale di Roma, revoca che dispone.
Così deciso il 14 novembre 2023.