Revoca Sospensione Condizionale: Quando la Seconda Condanna Annulla il Beneficio?
La sospensione condizionale della pena è un istituto cruciale del nostro ordinamento penale, offrendo al condannato una seconda possibilità. Tuttavia, questo beneficio è subordinato a condizioni precise, la cui violazione può portare alla sua revoca. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto fondamentale: il momento determinante per la revoca della sospensione condizionale. La questione centrale è se conti la data in cui viene commesso il nuovo reato o la data in cui la relativa condanna diventa definitiva. La Corte ha fornito una risposta netta, consolidando un orientamento giurisprudenziale pacifico.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo contro l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione che aveva revocato nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionale della pena. Tale beneficio gli era stato concesso con una sentenza della Corte di Appello, divenuta irrevocabile. Successivamente, il Giudice dell’esecuzione ha disposto la revoca a causa di una nuova condanna riportata dal soggetto.
L’Impugnazione e la Tesi del Ricorrente
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge. Secondo la sua tesi, la revoca sarebbe stata illegittima perché i reati oggetto della seconda condanna erano stati commessi in un momento successivo a quelli per cui aveva ottenuto il beneficio. In sostanza, il ricorrente riteneva che il fattore temporale decisivo fosse la data di commissione dei nuovi reati.
La Revoca della Sospensione Condizionale secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando la tesi difensiva manifestamente infondata. I giudici hanno chiarito che la revoca del beneficio trova il suo fondamento nell’articolo 168, primo comma, n. 2 del codice penale. Questa norma prevede la revoca di diritto se il condannato, entro i termini stabiliti, riporta un’altra condanna per un delitto commesso anteriormente, a una pena che, cumulata con quella sospesa, supera i limiti di legge.
Il punto cruciale, ribadito con forza dalla Corte, è il momento a cui ancorare la valutazione. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non rileva la data di commissione del reato, bensì il momento del passaggio in giudicato della sentenza che accerta la nuova condanna. Questo principio è consolidato e pacifico nella giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un orientamento giurisprudenziale costante. È stato affermato che il presupposto per la revoca della sospensione condizionale non è la commissione di un nuovo reato, ma l’accertamento giudiziale definitivo di tale reato. La condizione risolutiva a cui è sottoposto il beneficio si verifica, dunque, solo quando la seconda sentenza di condanna diventa irrevocabile. Solo in quel momento, infatti, si ha la certezza giuridica della colpevolezza del soggetto per un altro delitto commesso prima della concessione del beneficio, rendendo la revoca un atto dovuto e automatico.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver proposto un’impugnazione basata su motivi palesemente infondati e contrari alla giurisprudenza consolidata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio di diritto essenziale in materia di esecuzione penale. La revoca della sospensione condizionale non dipende dalla cronologia dei fatti illeciti, ma dalla cronologia degli accertamenti giudiziari. Il momento chiave è il passaggio in giudicato della nuova condanna. Questa interpretazione garantisce certezza giuridica e coerenza applicativa, stabilendo che il beneficio viene meno solo quando la responsabilità penale per un ulteriore reato (commesso in precedenza) è stata accertata in modo definitivo e inoppugnabile.
 
Quando viene revocata di diritto la sospensione condizionale della pena?
Secondo l’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., la revoca avviene quando il condannato riporta un’altra condanna per un delitto commesso anteriormente, a una pena che, sommata a quella già sospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.
Ai fini della revoca della sospensione condizionale, è più importante la data di commissione del nuovo reato o la data in cui la condanna diventa definitiva?
Il momento decisivo è quello del passaggio in giudicato della sentenza che accerta la nuova condanna. La data di commissione del reato non è il fattore determinante per l’attivazione della revoca.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso basato su motivi ritenuti colposi?
Comporta la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per l’aver promosso un’impugnazione priva di fondamento.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34221 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34221  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato in Ecuador il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/04/2025 del Gip del Tribunale di Genova dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato  che  NOME  COGNOME  ricorre  per  cassazione  avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Giudice dell’esecuzione ha revocato nei suoi riguardi il beneficio della sospensione condizionale della pena concessocon la sentenza della Corte di appello di Genova in data 14 settembre 202, irrevocabile il 15 settembre 2023;
rilevato che il ricorrente lamenta che la revoca sarebbe stata disposta sulla base dell’erronea applicazione dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., poichØ i reati di cui alla sentenza asseritamente revocante sarebbero stati commessi successivamente a quelli per i quali il beneficio era stato concesso;
letta la memoria depositata in data 5 settembre 2026 con la quale il ricorrente ha ribadito i motivi di ricorso e chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata;
considerato che – diversamente da quanto lamenta il ricorrente – la revoca del beneficio trova sicuro fondamento nel disposto dell’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se «nei termini stabiliti» il condannato «riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all’art. 163», poichØ Ł principio pacifico che il momento al quale ancorare la revoca del beneficio Ł quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, COGNOME, Rv. 280056 – 01; Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265724 01; Sez. 1, n. 26636 del 28/05/2008, COGNOME, Rv. 240868 – 01);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
– Relatore –
Ord. n. sez. 13206/2025
CC – 25/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così Ł deciso, 25/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME