Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 902 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 902 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME nato a Bondeno, il 28/03/1988, avverso la sentenza del 14/12/2022 della Corte di appello di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, che ha chiesto il rigetto del
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza em dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 14 dicembre 2022 anche sui punti relativi riconosciuta ed applicata aggravante della recidiva qualificata ed alla revoca, di diritt comma 1, cod. pen.), della sospensione condizionale della pena per reato commesso nel quinquenni rispetto al precedente giudicato per reato omogeno.
Avverso tale sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i m appresso sintetizzati, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. vizio esiziale di motivazione, per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e; art. 99, comma cod. pen.), per aver la Corte rigettato il motivo di gravame proposto in tema di applicazi recidiva in difetto di argomentazione specifica circa la accresciuta pericolosità sociale e la colpevolezza dimostrate con la condotta oggetto di valutazione;
2.2. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 168, commi primo e terzo, cod. quanto il giudice della impugnazione non aveva correttamente apprezzato i precede dell’appellante, che non consentivano di attivare lo strumento officioso di cui al primo comma 168 cod. pen..
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei moti denunciano peraltro (il primo) un vizio di motivazione, che non è dato cogliere dalla let sentenza impugnata e (il secondo) una violazione di legge, che non trova riscontro nella lett certificato del casellario aggiornato e già affoliato.
3.1. La sentenza impugnata dà conto del precedente penale per reato contro il patrimonio rip dall’imputato, caratterizzato dalla prossimità cronologica apprezzata dal legislatore rispetto delitto commesso. La condotta oggetto del processo di impugnazione era caratterizzata da un c grado di professionalità, desumibile dalle sue modalità, peculiare di chi è dedito ad un cert contro il patrimonio. Essa denotava la propensione dell’imputato alla commissione di illecit contro il patrimonio e, dunque, la sua accresciuta pericolosità (peraltro giustificata, a posteriori dalle ulteriori condanne per truffa divenute definitive), oltre che un più intenso grado di col Donde la necessità di applicare la contestata recidiva specifica infraquinquennale. La motiv dunque, è esistente, fondata su presupposti non contestati e non illogica; essa sfugge al cont sede di legittimità, posto che l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta cri in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 2, n. 10988 del 7/1 dep. 2023, Rv. 284425; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Rv. 263464).
3.2. Quanto al secondo motivo, nel caso di specie è di tutta evidenza, giacché così espressam indicato in motivazione, come la revoca della sospensione condizionale della pena concess precedenza all’imputato in altro procedimento, definito con sentenza irrevocabile di condann stata disposta dal Tribunale di Trento e confermata dalla Corte di appello del medesimo capol
ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.. Si tratta di provvedimenti dichiarativi, effetti che si producono “ope legis” e presuppongono un’attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa: ciò a differenza dell’ipotesi di cui al secondo comma del medesimo nella quale, invece, il provvedimento di revoca ha natura costitutiva e implica un giudizio s e sulla gravità del reato, rispetto al quale l’imputato deve essere posto nella condizione difendere (Sez. 6, n. 51131, del 15/11/2019, Rv. 277550; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, 267913; Sez. 1, n. 20293, del 8/5/2008, Rv. 239996; Sez. U., n. 7551, del 8/4/1998, Rv. 2107 La Corte ha confermato la revoca, con atto meramente ricognitivo delle condizioni previste legge e non ovviabili, richiamando espressamente in motivazione la sussistenza dei presuppos legge per la revoca, il che rende contezza della decisione vincolata assunta. Neppure sus pertanto il denunziato vizio di motivazione. In ogni caso, dalla lettura, correttamente s Corte territoriale, del certificato del casellario (aggiornato), risulta che il ricorrente h tre volte del beneficio invocato, il che è evidentemente ostativo ad un nuovo riconoscimento. è di più, perché già con sentenza del Gip del Tribunale di Ancona del 21 luglio 2020, irrevoca gennaio 2021 (dunque già prima della sentenza di primo grado che ha revocato la sospensio condizionale) era stata revocata la sospensione condizionale della pena di cui alla condanna gennaio 2014 del Tribunale in composizione monocratica di Modena. Dunque, la attuale deduzione concretamente priva del necessario interesse che, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. deve accompagnare l’impugnazione. Non può infine sottacersi che la reiterazione del beneficio sospensione condizionale della pena è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se quest’ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contrario, l’accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che lo stesso immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa futura condotta. (Cass-. sez. 6, 12 novembre 2019, n. 1647, Rv. 278100; Sez. 4, n. 8833 del 1 Rv. 200128 e Sez. 6, n. 8167 del 1996, Rv. 205558). Correttamente, dunque è stata disattesa la censura alla decisione del primo giudice di revoc della sospensione condizionale concessa con sentenza del Tribunale di Modena del 17 gennaio 2014, irrevocabile il 4 marzo 2014. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il primo giudice ha, condivisibilmente, rilevato che la truffa per cui è processo, in consumata il 22 luglio 2018, è stata commessa entro cinque anni dal passaggio in giudicato dell pronuncia del Tribunale modenese con cui il beneficio era stato una prima volta concesso, il che comporta l’obbligo di revocare, ex art. 168, comma 1, n. 2, c.p. (rectius art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.) la suddetta sospensione condizionale, non sussistendo, alla stregua di quanto g visto in precedenza, le condizioni per l’applicazione di una seconda sospensione condizionale e art. 164, ultimo comma, cod. pen.
4. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della c
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luc quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo pr colpa, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.