Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44295 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44295 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 17/10/1979, avverso l’ordinanza del 30/05/2024 della Corte di appello di Brescia; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia formulava istanza al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 674 cod. proc. pen., chiedendo la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME «in violazione agli artt. 164 ultimo comma e 168 c.p.», con le seguenti sentenze:
sentenza del Tribunale di Terni del 16 giugno 2010, irrevocabile 1’11 dicembre 2010, di condanna alla pena di mesi 3 di reclusione ed C 300 di multa per il reato di tentata truffa commesso in Terni il 3 novembre 2006;
2-3) sentenza del Tribunale di Verona del 26 settembre 2011, irrevocabile il 9 novembre 2011, di applicazione della pena di mesi 8 di reclusione per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. commesso in Affi il 27 novembre 2010; sentenza della Corte di appello di Venezia del 14 marzo 2016, irrevocabile il 15 maggio
2016, di condanna per i reati di truffa, falso e sostituzione di persona commessi in Affi il 26-27 novembre 2010, alla pena complessiva di anni 1 e giorni 10 di reclusione, in essa ricompresa anche quella già inflitta dal Tribunale di Verona per reato che veniva ritenuto in continuazione;
4) sentenza della Corte di appello di Brescia del 6 giugno 2017, irrevocabile il 27 giugno 2020, di condanna alla pena di mesi 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., commessi in Castelverdel’8 giugno 2012.
Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza quanto a quest’ultima sentenza, rilevando che «alla data della sentenza di primo grado risultavano dal casellario le due precedenti sospensioni condizionali», sicché, in ossequio al principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 37345/2015, il beneficio non poteva più essere revocato.
La accoglieva, invece, con riferimento alle altre due sentenze, ai sensi dell’art. 168, comma primo, cod. pen., rilevando, sinteticamente, che «si tratta di reati tutti posti in essere nell’arco del quinquennio».
Il difensore di fiducia del COGNOME, Avv. NOME COGNOME ha impugnato l’ordinanza in oggetto, articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione e violazione di legge.
Rileva che, ai sensi dell’art. 168, comma primo, cod. pen., una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca del beneficio concesso con una condanna precedente: dunque, le sentenze sopra indicate sub 2) e sub 3) non potevano costituire titolo per la revoca del beneficio concesso con la sentenza sopra indicata sub 1), e ciò anche in considerazione del fatto che i fatti con esse giudicati erano stati commessi nel novembre del 2010, e, dunque, prima del passaggio in giudicato della sentenza sub 1), avvenuto nel dicembre 2010.
A diverse conclusioni si sarebbe dovuto addivenire ove la seconda sospensione condizionale della pena fosse stata soggetta a revoca per effetto di una terza condanna successiva: ma, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha espressamente fatto salvo il beneficio concesso con la sentenza sub 3), così impedendo che quest’ultima sentenza potesse costituire motivo di revoca della seconda pena sospesa; inoltre, i fatti di cui alla sentenza sub 3) risultano commessi nel giugno 2012, e, dunque, prima del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Venezia sopra indicata sub 2), avvenuto nel maggio 2016.
Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso, rilevando che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, l’art.168 cod. pen.
impone la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena a fronte della ricorrenza delle condizioni ivi previste, salvo il caso previsto dall’art. 16 cod. pen., il quale, all’ultimo comma, ammette la possibilità che la sospensione condizionale sia concessa una seconda volta dopo una prima condanna nel caso in cui le pene, separatamente inflitte e poi cumulate, non superino il limite di due anni di reclusione. Dunque, «la clausola di riserva contenuta nella parte iniziale del primo comma dell’art. 168 cod. pen. riguarda per l’appunto l’ipotesi in cui a venire in considerazione quale possibile causa di revoca sia soltanto una seconda condanna a pena condizionalmente sospesa, non già un’altra ancora. La ratio del limite alla revoca del beneficio è evidente: la concessione della seconda sospensione condizionale è frutto di una prognosi favorevole sul futuro comportamento dell’imputato; sarebbe, pertanto, del tutto illogico concedere la sospensione condizionale della pena inflitta con la seconda condanna, ove tale seconda condanna producesse ex se l’effetto di determinare l’esecuzione della precedente condanna con la revoca di diritto del beneficio, logicamente coordinata alla constatazione ex lege che il condannato non meritava la fiducia accordatagli con il primo beneficio».
Nel caso di specie il secondo beneficio è stato legittimamente revocato per la sopravvenienza di una terza condanna, sicché, non essendo più operativa la riserva di cui all’art. 168, comma primo, prima parte, cod. pen., «la seconda condanna a pena detentiva per delitto, rientrante nel quinquennio di esperimento fissato dalla prima, costituisce a sua volta condizione di revoca di diritto della sospensione condizionale con essa accordata, non essendovi ragioni per discostarsi dalla disciplina contemplata dall’art. 168 cod. pen. e dalla funzione generai-preventiva dell’istituto», volta ad indurre il condannato a non reiterare comportamenti criminosi.
Se, dunque, la seconda sospensione della pena venga revocata per effetto di una condanna successiva, tale seconda condanna può costituire condizione per la revoca della sospensione condizionale accordata con la prima condanna.
Ad avviso del Procuratore generale «Di tali principi, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione. In base alla sequenza cronologica delle sentenze risulta, infatti, che dopo la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Terni, irrevocabile 1’11 dicembre 2010, è intervenuta la seconda sospensione condizionale della pena rappresentata dalla pronuncia della Corte d’appello di Venezia irrevocabile il 15 maggio 2016. Quindi è intervenuta la terza condanna per fatti commessi nel quinquennio da quest’ultima, dunque nei cinque anni dalla sua definitività, che ha determinato la revoca di diritto del beneficio. La seconda condanna a pena detentiva non più sospesa poteva (e doveva) a sua volta costituire condizione per la revoca del
beneficio concesso con la prima sentenza, irrevocabile 1’11 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., riguardando reati commessi (nel 2010) nei cinque anni dal passaggio in giudicato di detta prima decisione; beneficio, dunque, di cui il ricorrente non poteva continuare a fruire, non potendo più godere di analogo beneficio in relazione alla seconda condanna. Né è di ostacolo alla revoca della sospensione condizionale disposta con la sentenza sub 1) la circostanza che anche in relazione alla pena inflitta con la sentenza sub 2) fosse stata disposta la sospensione condizionale. Ciò in quanto il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente in tanto vale in quanto la seconda sospensione non venga ad essere anch’essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all’ultima parte dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen., espressamente fatto salvo dal primo comma dell’art. 168 stesso codice, dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano state due condanne entrambe a pena sospesa (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, del. 2020, COGNOME, Rv. 278980 – 01; Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270576 – 01; Sez. 1, n. 34934 del 6/03/2012, COGNOME, Rv. 253438 – 01; Sez. 1, n. 29021 del 5/06/2003, COGNOME, Rv. 224898 – 01). Ma dal momento che, come detto, la sospensione condizionale disposta con la seconda sentenza è stata revocata, il suddetto principio non osta alla revoca anche della prima sospensione. Né rileva, inoltre, il fatto che l’ultima sentenza della Corte d’appello di Brescia, irrevocabile il 27 giugno 2020, abbia riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, ritenuto non revocabile dalla pronuncia della Corte d’appello di Brescia oggi impugnata, in quanto il citato disposto di cui all’art. 164, ultimo comma, c.p. si riferisce a “due condanne” a pena sospesa. Le condanne ulteriori, siano o meno pena sospesa, qualora riguardanti fatti intervenuti nel quinquennio dalla seconda condanna a pena sospesa, determinano la revoca del beneficio, che eventualmente a cascata può importare (come nel caso di specie) anche la revoca del beneficio concesso con la prima condanna». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
E’ consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in base al quale la condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente,
salvo il caso in cui la nuova sospensione non venga ad essere revocata per effetto di una condanna successiva (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, COGNOME, Rv. 278980 – 01).
Nel caso di specie il beneficio concesso con la più recente sentenza di condanna non è stato revocato, con decisione che non è stata impugnata dal pubblico ministero.
La sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa sub 3) non poteva, dunque, costituire titolo per la revoca del beneficio concesso con la sentenza sub 2), divenuta, peraltro, irrevocabile il 15 maggio 2016, ossia quasi quattro anni dopo la perpetrazione dei fatti in relazione ai quali il COGNOME ha riportato la condanna sub 3).
Allo stesso modo, la sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa sub 2) non poteva costituire titolo per la revoca del beneficio concesso con la sentenza sub 1), divenuta, peraltro, irrevocabile I’ll dicembre 2010, ossia qualche settimana dopo la perpetrazione dei fatti in relazione ai quali il COGNOME ha riportato la condanna sub 2).
Le considerazioni che precedono impongono di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, poiché, rigettata la richiesta di revoca in relazione alla condanna sub 3), il giudice dell’esecuzione non disponeva di strumenti per revocare il beneficio concesso con le due condanne precedenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 19/11/2024.