Revoca Sospensione Condizionale: Quando il Giudice dell’Esecuzione Può Intervenire?
La revoca sospensione condizionale della pena rappresenta un momento cruciale nel percorso di esecuzione di una sentenza penale. Si tratta di un istituto complesso, al confine tra diritto sostanziale e processuale, che spesso genera dubbi interpretativi. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 7249/2025) ha fornito un chiarimento fondamentale sui poteri del giudice dell’esecuzione, specialmente in situazioni in cui il beneficio era stato concesso da un giudice d’appello pur in presenza di cause che lo avrebbero impedito. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Un Beneficio Concesso Nonostante i Precedenti
Il caso trae origine da un’ordinanza della Corte d’appello di Reggio Calabria che, su richiesta del Procuratore generale, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a un individuo in una precedente sentenza. La ragione della revoca era una “causa ostativa”: il condannato aveva già beneficiato in passato di altre sospensioni condizionali per precedenti condanne.
L’aspetto peculiare della vicenda era che la stessa Corte d’appello, al momento di concedere il beneficio nel 2017, era a conoscenza di tali precedenti, poiché disponeva di un certificato del casellario giudiziale aggiornato. Al contrario, il giudice di primo grado non era a conoscenza di tutte le condanne pregresse.
La Questione Giuridica e la Difesa: A Chi Spetta la Revoca Sospensione Condizionale?
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo un punto cruciale: se la Corte d’appello conosceva la causa ostativa e ha comunque concesso il beneficio, la sua decisione è coperta dal principio di intangibilità del giudicato. Secondo la difesa, il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto disporre la revoca, poiché questo potere è riservato solo ai casi in cui la causa ostativa non era nota al giudice del gravame. In sostanza, la difesa sosteneva che la Corte d’appello, non revocando d’ufficio il beneficio, avesse implicitamente valutato e superato l’ostacolo.
La Decisione della Cassazione e il Richiamo alle Sezioni Unite
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. La decisione si allinea perfettamente a un precedente e autorevole intervento delle Sezioni Unite (sentenza n. 36460/2024, Zangari), che aveva già risolto il medesimo contrasto giurisprudenziale.
Il principio di diritto affermato è il seguente: la revoca sospensione condizionale in sede esecutiva è legittima anche quando la causa ostativa, pur essendo ignota al giudice di primo grado, era nota a quello d’appello. Ciò vale a condizione che il giudice d’appello non sia stato investito della specifica questione con un motivo di impugnazione.
Le Motivazioni della Sentenza: Distinzione tra Potere Primario e Facoltativo
La Corte spiega che il potere del giudice d’appello di rilevare d’ufficio una causa ostativa e revocare il beneficio è da considerarsi “meramente facoltativo e surrogatorio”. Il suo ruolo principale, in assenza di uno specifico motivo di appello sul punto, è limitato dal principio devolutivo. Di conseguenza, il fatto che non abbia esercitato tale potere facoltativo non significa che abbia compiuto una valutazione positiva implicita, né tanto meno che si sia formato un “giudicato” sulla questione della concedibilità del beneficio.
Al contrario, il potere del giudice dell’esecuzione di revocare un beneficio concesso illegittimamente è considerato un potere “primario”. Egli è l’organo deputato a garantire la corretta esecuzione della pena secondo la legge. Pertanto, se rileva una violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen. (che disciplina i limiti alla concessione del beneficio), ha il dovere di intervenire, senza che l’inerzia del giudice d’appello possa costituire un impedimento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa sentenza consolida un principio di fondamentale importanza per la fase esecutiva del processo penale. Stabilisce una chiara gerarchia di poteri, attribuendo al giudice dell’esecuzione un ruolo centrale nel controllo di legalità delle pene inflitte. Le implicazioni sono significative:
- Certezza del Diritto: Si afferma che un beneficio concesso in violazione di legge non può essere sanato dall’inerzia di un giudice che non era stato chiamato a pronunciarsi specificamente sulla questione.
- Ruolo del Giudice dell’Esecuzione: Viene rafforzata la sua funzione di garante della legalità in fase esecutiva, anche a fronte di un giudicato che presenta vizi non rilevati in precedenza.
- Responsabilità delle Parti: La sentenza sottolinea indirettamente l’importanza, per il Pubblico Ministero, di impugnare specificamente la concessione di benefici ritenuti illegittimi, per evitare che la questione rimanga non decisa nel merito durante il processo di cognizione.
È possibile revocare una sospensione condizionale della pena se il giudice d’appello che l’ha concessa era a conoscenza di una causa ostativa?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che la revoca in fase esecutiva è legittima anche se il giudice d’appello conosceva la causa ostativa, a condizione che non fosse stato specificamente chiamato a decidere su quel punto tramite un motivo di impugnazione.
Perché il giudice d’appello, pur conoscendo la causa ostativa, potrebbe non revocare il beneficio?
Secondo la sentenza, il potere del giudice d’appello di revocare d’ufficio il beneficio è meramente facoltativo e surrogatorio, non primario. Se la questione non è oggetto di uno specifico motivo d’appello, il giudice non è tenuto a intervenire, e la sua inazione non sana l’illegittimità della concessione.
Qual è il ruolo del giudice dell’esecuzione nei casi di revoca sospensione condizionale?
Il giudice dell’esecuzione ha il potere primario di disporre la revoca della sospensione condizionale concessa in violazione di legge. Questo potere non viene meno neanche se il giudice del gravame era a conoscenza della causa ostativa ma non ha agito, poiché la sua inazione non crea un “giudicato” che impedisca la successiva revoca.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7249 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7249 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/05/2023 della Corte d’appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
- Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria – in accoglimento della richiesta formulata dal Procuratore generale – ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato accordato a NOME COGNOME con la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 29/06/2017, passata in giudicato il 09/11/2018, che aveva condannato il suddetto – in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica del 22/02/2012 – alla pena di anni uno di reclusione.
1.1. Il provvedimento di revoca di cui sopra trae origine dall’esistenza di una causa originariamente ostativa, rappresentata dall’avere il condannato già fruito del sopra detto beneficio, in relazione alla pena di mesi uno di reclusione, inflittagli con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica del 16/06/2008 (pronuncia passata in giudicato il 09/07/2008) ed in ordine alla pena di mesi quattro di reclusione, inflittagli dal Tribunale di Lamezia Terme con sentenza del 22/04/2010 (pronuncia passata in giudicato il 16/07/2010).
1.2. La causa ostativa sopra detta era conosciuta dalla Corte di appello, allorché venne pronunciata la sentenza del 29/06/2017, dato che essa disponeva di un certificato giudiziale aggiornato, datato 19/06/2017; la stessa causa ostativa non era nota al Giudice di primo grado, allorquando questi concesse il beneficio ad COGNOME, atteso che il certificato del casellario giudiziale presente all’epoca nel fascicolo, recante la data del 08/02/2010, riportava esclusivamente la precedente condanna risalente al 16/06/2008, divenuta irrevocabile il 09/07/2008.
- Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in ordine agli artt. 163 comma 1 e 164 comma 3 cod. proc. pen. La causa ostativa preesistente era ignota al Tribunale, ma era nota alla Corte di appello; quest’ultima avrebbe potuto, dunque, senza necessità di alcuna sollecitazione, né della proposizione di specifica impugnazione ad opera del Pubblico ministero, disporre d’ufficio la revoca. Analogo potere non è riservato, invece, al Giudice dell’esecuzione, in forza del principio della intangibilità del giudicato; quest’ultimo può agire, infatti, solo laddove risulti che la causa ostativa non sia stata nota al Giudice del gravame.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il giudice dell’esecuzione ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, rilevando esser stata questa concessa in presenza di causa ostativa. In tal modo, è stato fatto buon governo del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene consentito tale provvedimento, sul rilievo che il potere di revoca in tal caso esercitabile, anche in via officíosa, dal giudice d’appello, presenti una natura meramente facoltativa e surrogatoria, rispetto al potere invece riservato, in via primaria, al giudice dell’esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La prima udienza dinanzi a questa Corte, fissata per il 22/02/2024, è stata differita, in attesa della decisione delle Sezioni Unite, in tema di legittimità della revoca de qua; in vista dell’odierna udienza, il Procuratore generale ha confermato la richiesta di rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato. Il provvedimento impugnato, infatti, è conforme al dictum di Sez. U., n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, a mente della quale: «È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita».
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
O E2 < GLYPH processuali. iz71 Così deciso in Roma, 13 dicembre 2024. ~