Revoca Sospensione Condizionale: Quando un Reato Anteriore Annulla il Beneficio
La revoca sospensione condizionale della pena è un istituto cruciale del nostro ordinamento penale, che può essere annullato al verificarsi di determinate condizioni. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 24128/2024) ha fornito un importante chiarimento su uno dei meccanismi di revoca, specificando come anche un reato commesso prima della concessione del beneficio possa portare alla sua cancellazione.
I Fatti del Caso
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a un imputato con una sentenza del Tribunale di Milano, divenuta definitiva nel settembre 2021. La revoca si basava su una successiva condanna, divenuta anch’essa definitiva, per reati commessi nel 2020.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un errore di diritto. La tesi difensiva era che la revoca fosse illegittima perché i reati della seconda condanna erano stati commessi prima che la prima sentenza divenisse irrevocabile, e non dopo, come richiesto dall’art. 168, comma 1, n. 1 del codice penale per la revoca basata sulla commissione di un nuovo delitto.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Revoca Sospensione Condizionale
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Pur riconoscendo che il giudice dell’esecuzione aveva erroneamente motivato la revoca facendo riferimento alla commissione di un ‘nuovo delitto commesso nel quinquennio’, la Cassazione ha ritenuto la decisione sostanzialmente corretta. Il fondamento giuridico della revoca, infatti, non risiedeva nella norma citata dal GIP, bensì in un’altra ipotesi prevista dallo stesso articolo del codice penale.
Le Motivazioni della Sentenza sulla Revoca Sospensione Condizionale
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella distinzione tra le due principali ipotesi di revoca previste dall’art. 168 del codice penale.
1. Art. 168, comma 1, n. 1 c.p.: Questa norma prevede la revoca se il condannato commette un nuovo delitto o una contravvenzione della stessa indole entro cinque anni dalla condanna. È il caso più comune: un soggetto beneficiario della sospensione ‘ricade’ nel crimine.
2. Art. 168, comma 1, n. 2 c.p.: Questa seconda ipotesi, che è quella applicabile al caso di specie, stabilisce la revoca se il condannato riporta un’altra condanna per un delitto commesso anteriormente alla prima condanna, la cui pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’articolo 163 del codice penale.
Nel caso specifico, la prima condanna era a sei mesi di reclusione. La seconda, per reati commessi in precedenza, era di due anni e due mesi di reclusione. La somma delle due pene (due anni e otto mesi) superava ampiamente i limiti di legge per la concessione del beneficio. Pertanto, anche se il giudice di Monza aveva citato la prima ipotesi di revoca, la sua decisione era di fatto giustificata dalla seconda. La Cassazione ha ritenuto che l’errore formale nella motivazione non inficiasse la correttezza sostanziale del provvedimento.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: la sospensione condizionale della pena è un beneficio concesso ‘sulla fiducia’, che può essere revocato non solo per comportamenti illeciti successivi, ma anche a seguito dell’accertamento definitivo di reati precedenti. La giustizia, infatti, tiene conto del cumulo totale delle pene, e se questo supera le soglie di meritevolezza, il beneficio viene meno. La decisione della Cassazione sottolinea l’importanza della correttezza sostanziale dei provvedimenti giudiziari, che possono rimanere validi anche in presenza di un’errata indicazione formale della norma applicata, purché la decisione sia fondata sui presupposti di legge.
La sospensione condizionale può essere revocata per un reato commesso prima della condanna che ha concesso il beneficio?
Sì. La legge (art. 168, comma 1, n. 2 c.p.) prevede specificamente che la sospensione sia revocata se la persona subisce una nuova condanna per un reato commesso in precedenza, e se la somma di questa nuova pena con quella già sospesa supera i limiti legali per la concessione del beneficio.
Un errore del giudice nel citare la norma di legge rende nulla la revoca?
Non necessariamente. Come dimostra questa sentenza, se la decisione di revocare il beneficio è sostanzialmente corretta e fondata sui fatti e su un’altra norma applicabile (anche se non citata), la Corte di Cassazione può ritenerla valida. L’errore meramente formale non invalida il provvedimento se la sua sostanza è conforme alla legge.
Quali sono i limiti di pena rilevanti per la revoca in caso di reato anteriore?
I limiti sono quelli previsti dall’art. 163 del codice penale per la concessione della sospensione. La revoca scatta se la pena per il reato anteriore, sommata a quella già sospesa, supera tali limiti (generalmente due anni di pena detentiva).
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24128 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24128 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LIMBIATE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lettekemtite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore general AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monz quale giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza del Tribunale di Milano in composizione monocratica del 25 maggio 2021, irrevocabile il 21 settembre 2021.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.
Ci si duole che il G.i.p. abbia revocato la sospensione condizionale della pena dell suddetta sentenza, rilevando che il condanNOME commetteva nuovo delitto nel quinquennio dalla precedente condanna, senza invece considerare che l’irrevocabilità della sentenza che concedeva il beneficio era in data 21 settembre 2021 e che i fatti indicati come “causa d revoca” di cui alla sentenza di condanna successiva, del 20 marzo 2023, erano invece stati commessi rispettivamente in data 17 ottobre 2020 e 16-24 novembre 2020 e quindi senza dubbio non nel quinquennio da detta irrevocabilità, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. cod. pen., ma prima. E si insiste sull’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero, il provvedimento impugNOME, pur facendo errato riferimento nella parte finale ad un «nuovo delitto commesso nel quinquennio dalla precedente condanna» ex art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., nella parte iniziale fa riferimento alla prima condanna, irrevocabile data 21 settembre 2021, alla pena di mesi sei di reclusione, e alla successiva condanna, irrevocabile in data 14 giugno 2023, alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 2.400 di multa, quindi giustificativa di una revoca ai sensi dell’art. 168, primo comma, n cod. pen., che, pertanto, risulta ritualmente disposta, avendo COGNOME riportato «un’alt condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’articolo 163».
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna COGNOME al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024.