Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34775 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34775 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA ROCCA NOME nato a Caserta il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 21/05/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. GLYPH
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta del Pubblico Ministero e, per l’effetto, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza pronunciata dal medesimo Giudice in data 24 giugno 2013 per un reato commesso il 20 marzo 2013 (divenuta irrevocabile il giorno 7 giugno 2021).
La revoca veniva disposta ai sensi dell’art. 168, primo comma n.2, cod. pen., in quanto il predetto aveva riportato un’altra condanna alla pena di mesi sei e giorni quindici di reclusione (per un altro delitto commesso il 6 dicembre 2013) con sentenza del Tribunale di Napoli Nord divenuta irrevocabile il 17 gennaio 2017 che, cumulata a quella sospesa, superava i limiti fissati dall’art. 163 cod. pen.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, d seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insisten per il suo annullamento.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 163 e 168 cod. pen. nonché la illogicità e contraddittorietà della motivazione anche sotto il profilo della abnormità. Al riguardo deduce che nella ordinanza impugnata viene fatto riferimento, come causa della revoca del beneficio, ad una sentenza differente da quella presente nel fascicolo del giudizio di esecuzione, con la conseguente irrituale formazione dello stesso e la impossibilità per il condannato di difendersi in modo compiuto.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, come risulta dagli atti (che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato) nel fascicolo del giudizio di esecuzione è presente / sotto il n. 4 1 la sentenza rispetto alla quale era stata avanzata dall’organo
dell’esecuzione la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena; inoltre, nello stesso fascicolo vi è il certificato penale dell’odierno ricorrente che sotto il n.3, riporta la condanna (sentenza del Tribunale di Napoli Nord divenuta irrevocabile il giorno 17 gennaio 2017) che il giudice dell’esecuzione ha posto a fondamento della revoca della sospensione condizionale della pena, sussistendo I’ ipotesi prevista e disciplinata dall’art. 168, primo comma n.2, cod. pen.
Al riguardo, si osserva che poiché la sentenza che ha determinato la revoca era riportata nel casellario giudiziale, non era necessario che in atti vi fosse anche una copia della medesima decisione, con la conseguente manifesta infondatezza delle (peraltro, assolutamente generiche) doglianze contenute nel ricorso circa la pretesa impossibilità per il condannato di difendersi.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta equa, di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2025.