Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3417 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3417 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 05/05/1994
avverso l’ordinanza del 19/06/2024 del TRIBUNALE di MONZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che GLYPH ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 19/06/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, quale giudice dell’esecuzione, ha disposto, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 73 co. 4 d.P.R. 309 del 1990, giudicato con sentenza del Tribunale di Monza del 14/09/2022, irrevocabile il 01/10/2022, a seguito della sopravvenuta condanna, con sentenza del medesimo G.I.P. in data 09/03/2023, irrevocabile il 30/03/2023, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 309 del 1990 anteriormente commesso, alla pena di anni tre di reclusione ed C 15.000 di multa – sostituita ex art. 20 bis cod. pen. e 56 legge 689 del 1981 con la pena della detenzione domiciliare per anni 3- , con conseguente superamento del limite di pena di cui all’art. 163 cod. pen..
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione deducendo, quale unico motivo di censura, la violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen..
Deduce la difesa che il dettato normativo di cui all’art. 61-bis, I. n. 689 del 1981, in quanto clausola generale applicabile all’intero capo relativo alle pene sostitutive, comporti l’esclusione dell’applicazione alle pene sostitutive, così come modificate dal d. Igs. 150 del 2022, delle disposizioni di cui agli artt. 163 e ss. cod. pen., e dunque anche dell’art. 168, il quale prevede la revoca della sospensione condizionale della pena, come conseguenza della successiva condanna.
La norma di cui all’art. 61-bis, I. n. 689 del 1981 mira a garantire l’effettività delle pene sostitutive, non sovrapponendo nella loro esecuzione l’istituto della sospensione condizionale della pena: non avrebbe quindi alcun senso, osserva la difesa, sostituire una pena detentiva breve con una pena sostitutiva, per poi sospenderne l’esecuzione, privando così la pena sostitutiva di efficacia rieducativa e risocializzante.
Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Il Giudice dell’esecuzione, con l’impugnata ordinanza, ha correttamente disposto la revoca obbligatoria del beneficio concesso con la sentenza del Tribunale di Monza in data 14/09/2022, in presenza delle condizioni previste dall’art. 168, comma 1 n. 2), cod. pen.: è infatti consolidato l’orientamento ermeneutico di questa Corte, conforme al dato testuale delle norme richiamate e alla loro lettura sistematica, in forza del quale la condanna a pena non sospesa o per reato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di precedente sentenza di condanna a pena sospesa (art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen.) o per delitto anteriormente commesso a pena che cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. (art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen.) impone al giudice dell’esecuzione la revoca del beneficio.
Deduce la Difesa che, essendo stata sostituita ex art. 20 bis cod. pen., la pena inflitta con la sentenza di condanna per il delitto anteriormente commesso, intervenuta nel quinquennio, essa non poteva costituire presupposto per la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell’artt. 168, comma 1, cod. pen., in applicazione del principio sancito dall’art. 61-bis I n. 689/1981.
L’assunto da cui muove la difesa nell’articolare il motivo di ricorso non è condivisibile.
L’ art. 20 bis cod. pen., introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo dei principi enunciati con l’art. 1, comma 17 della L. 27 settembre 2021 n. 134, legge delega della cd. Riforma Cartabia, segna il formale ingresso nel Codice penale della categoria delle ‘pene detentive brevi’, in ottemperanza alla riserva di codice.
L’art. 71 del medesimo d.lgs. 150 del 2022 ha poi introdotto una riforma organica della legge 24 novembre 281 n.689, ridisegnando anche il quadro generale delle c.d. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi: attraverso la codificazione e ridefinizione del sistema delle sanzioni sostitutive, finora disciplinato esclusivamente dalla speciale n. 689 del 1981, il legislatore della riforma mira a favorirne l’applicazione da parte del giudice della cognizione, a fini di deflazione processuale e penitenziaria. In particolare, l’ampliamento dei limiti di applicabilità alle pene detentive fino a quattro anni di reclusione, unitamente alla ridefinizione della tipologia di sanzioni (detenzione domiciliare e semilibertà, mutuate dal novero delle misure alternative alla detenzione, lavori di pubblica utilità, introdotti in via generalizzata per tutte le tipologie di reati, e pene pecuniarie) mira ad incentivare la scelta di riti alternativi, e, in particolare, del patteggiamento, con applicazione delle pene sostitutive già in sede di cognizione.
L’art. 61-bis legge 689 del 1981, introdotto con la riforma Cartabia, – che recita Le disposizioni di cui agli artt. 163 e seguenti del codice penale, relative alla
sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive del presente capoha il solo scopo di escludere che, una volta che il giudice abbia disposto l’applicazione di una pena sostitutiva, questa possa essere condizionalmente sospesa, ove ne ricorrano i presupposti. A riguardo, la Relazione ministeriale illustrativa precisa che la norma in esame dà attuazione alla legge delega, «escludendo che la disciplina della sospensione condizionale della pena si applichi alle pene sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge n. 689/1981», così come invece dottrina e giurisprudenza avevano ammesso nel regime previgente. In tal modo «l’intervento mira a garantire effettività alle pene sostitutive, restituendo ad un tempo alla sospensione condizionale della pena il suo naturale ruolo di strumento di lotta alla pena detentiva breve», e realizzando «un ragionevole coordinamento tra istituti diversi – sospensione condizionale della pena e pene sostitutive -, entrambi volti a contrastare l’esecuzione in carcere di pene detentive brevi».
La ratio dell’art. 61-bis, I. n. 689 del 1981 è quindi quella di escludere che, una volta che il giudice abbia disposto l’applicazione di una pena sostitutiva, questa possa essere condizionalmente sospesa, ove ne ricorrano i presupposti. L’alternatività tra i due istituti trova, inoltre, conferma nella previsione del novellato art. 58 comma 1 legge n. 689 del 1981, che, nel disciplinare l’esercizio del potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, dispone che egli può applicare dette pene «se non ordina la Sospensione condizionale della pena».
GLYPH Come correttamente osservato dal Giudice dell’esecuzione nell’impugnata ordinanza, questione affatto diversa è quella relativa agli effetti che la condanna a pene sostitutive brevi, ex art. 20 bis cod. pen., possano produrre rispetto a precedenti condanne a pene condizionalmente sospese.
Invero, l’art. 57, comma 1, della legge n. 689 del 1981, come novellato dal Giudice della riforma, prevede espressamente che «per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo»; conformemente a quanto già avveniva nel sistema previgente (che equiparava, per ogni effetto giuridico, la semidetenzione e la libertà controllata alle corrispondenti pene detentive), con il comma 2 del medesimo art. 57 il legislatore ha invece inteso differenziare la pena pecuniaria, prevedendo che essa «si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva».
Non vi è dubbio che tra gli effetti giuridici della condanna, vada ricompreso anche il costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con altra sentenza, qualora ne ricorrano i presupposti.
Ne consegue che, mentre la condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva breve è, ancora oggi, inidonea a costituire causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162; Sez. 1, n. 5638 del 20/01/2009, Poli, Rv. 242451; Sez. 1, n. 41216 del 02/10/2008, Drame, Rv. 242249), la condanna alla semilibertà sostitutiva, alla detenzione domiciliare sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo deve ritenersi legittima causa di revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa, qualora ne ricorrano i presupposti di cui all’art. 168 cod. pen. (cfr. in senso conforme sez. 1 n. 15903 del 22.02.2024 cc, dep. 16 aprile 2024, n.m.).
Detto principio si pone in linea di continuità con quanto già affermato da questa Corte in relazione alle sanzioni sostitutive della semidetenzione o alla libertà controllata (Sez. 1, n. 46917 del 27/09/2019, Mbacke, Rv. 277238 – 01).
Né a detta conclusione osta il suggestivo argomento sollevato dal ricorrente, per cui non avrebbe alcun senso sostituire una pena detentiva breve con una pena sostitutiva, per poi sospenderne l’esecuzione, privando così la pena sostitutiva di efficacia rieducativa e risocializzante, dal momento che la sospensione dell’esecuzione della pena sostitutiva, nel caso di sopravvenienza di un ordine di carcerazione, è normativamente prevista e disciplinata dall’art. 68 della legge n. 689 del 1981, come novellato dal legislatore della riforma.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29/10/2024