Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45880 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45880 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME COGNOME nato a Milano il giorno 8/3/1960 rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza in data 23/4/2024 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano, con sentenza in data 23 aprile 2024, per la parte che in questa sede interessa, applicava nei
confronti di NOME COGNOME – riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità e della recidiva specifica, ritenuta la continuazione tra i reati i contestazione ed applicata la riduzione per il rito – la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. (capo 1 della rubrica delle imputazioni), di concorso in appropriazione indebita aggravata ex artt. 81, comma 2, 110, 646, 61 nn. 7 e 11, cod. pen. (capo 2), di concorso in emissione di fatture per operazioni inesistenti ex artt. 81, comma 2, 110, 61 nn. 2, 7 e 11, cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74/2000 (capo 3) e di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 cod. pen. (capi 5, 7 e 8).
Con la predetta sentenza il Giudice revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato riconosciuto all’imputato con altra sentenza di applicazione della pena n. 782/2011 R.G. Sent. in data 28 marzo 2011, divenuta irrevocabile il giorno 11 giugno 2011.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo l’inosservanza e/o l’erronea applicazione della legge penale in riferimento al disposto degli artt. 445, comma 2, cod. proc. pen. e 168 cod. pen.
Si duole parte ricorrente del fatto che il Giudice nella sentenza impugnata ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la menzionAntenza di applicazione della pena n. 782/11 poiché i relativi reati sono già stati dichiarati estinti con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Milano (n. 1217/2023 SIGE) in data 4 luglio 2023.
Rileva la difesa del ricorrente che l’ordinanza sopra menzionata era stata oggetto di allegazione all’istanza di applicazione della pena depositata in data 17 novembre 2023 ai fini della valutazione della recidiva, tanto è vero che il G.u.p. ha ritenuto configurabile la recidiva ex art. 99, comma 2, n. 1, cod. pen. in luogo di quella originariamente contestata ex art. 99, comma 4, cod. pen.
Rileva, ancora, parte ricorrente che il Giudice non ha fatto alcuna menzione in sentenza delle ragioni per le quali ha ritenuto di applicare il disposto dell’art 168, comma 1, n. 1, cod. pen. ed osserva che non sarebbe comunque stato possibile procedere nel senso indicato difettando nell’ordinamento l’esistenza di una disposizione normativa che consente di revocare l’estinzione del reato pronunciata dal Giudice dell’esecuzione e divenuta oramai definitiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova, innanzitutto, premettere che nonostante ci si trovi in presenza di una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. l’impugnazione è da ritenersi ammissibile.
Sebbene, infatti, il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. dispone testualmente che «Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’errone qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura d sicurezza», situazioni che non comprendono il caso qui in esame, tuttavia non si può non trascurare la circostanza che la situazione per la quale parte ricorrente richiede l’annullamento della sentenza è relativa ad un profilo non ricompreso nell’accordo tra le parti e comunque non negoziabile tra le stesse non essendo possibile ricomprendere la statuizione relativa alla sospensione condizionale alla nozione di “pena”.
Ne consegue che la preclusione di cui al citato comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. non può ritenersi operante laddove l’impugnazione riguardi un punto della decisione relativo a statuizioni estranee all’accordo tra le parti in quanto altrimenti la parte interessata non avrebbe modo di interloquire su statuizioni per la stessa pregiudizievoli.
In tal senso risulta essere orientata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità laddove analoghi principi risultano essere stati applicati in materia di illegale applicazione di pene accessorie (Sez. 5, n. 19400 del 24/03/2021, Tuci, Rv. 281263) e illegale concessione della sospensione condizionale della pena pecuniaria (Sez. 3, n. 30621 del 08/06/2022, PG c/NOME COGNOME, Rv. 283642).
Come, poi anche ricordato da Sez. 3, n. 30285 del 19/04/2021, Rv. 281858, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato l’ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03), sia contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279349-01).
Ora, a fondamento dei principi appena indicati, le Sezioni Unite hanno evidenziato che non possono ritenersi immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statu
non comprese dall’accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all’art. 111, sesto e settim comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen.
Da questa elaborazione giurisprudenziale, proprio per le rationes decidendi espresse dalle citate pronunce, risulta desumibile il più generale principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione, a norma dell’art. 606 cod. proc. pen., avverso le sentenze di patteggiamento, nelle parti concernenti i profili riservati a statuizioni non comprese dall’accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili.
Di conseguenza, il medesimo principio risulta applicabile anche in caso di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con altra sentenza di applicazione della pena divenuta irrevocabile in quanto trattasi di profilo non negoziabile tra le parti.
Quanto, poi, al motivo di ricorso, risulta documentato che in relazione alla pena applicata con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. n. 782/11 R.G. Sent., divenuta irrevocabile il giorno 11 giugno 2011 i reati ivi indicati sono già stati dichiarati estinti con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Milano (n. 1217/2023 SIGE) in data 4 luglio 2023 ricorrendo le condizioni di cui all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. atteso che i reati contestati in detto procedimento risultavano commessi in epoca ricompresa tra il giorno 8 luglio 2003 ed il giorno 26 luglio 2006.
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte di legittimità dal quale l’odierno Collegio non ritiene di doversi discostare «La dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto» (Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, PG c/ COGNOME, Rv. 276201; Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268994).
4. Per le considerazioni or ora esposte, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con riguardo alla sola statuizione della revoca della sospensione condizionale della pena concessa nei confronti del Veronese con sentenza di patteggiamento pronunciata dall’Ufficio G.i.p. del Tribunale di Milano il 28 marzo 20211, divenuta irrevocabile il giorno 11 giugno 2011, senza che ne vengano travolti l’accordo e l’intera pronuncia.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza del 28.3.2011 irrevocabile 1’11.6.2011.
Così deciso il 30 ottobre 2024.