Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40130 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRENDUSHI NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 6 aprile 2024 del G.i.p. del Tribunale di Bologna che, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, a lui precedentemente concesso dal G.u.p. del Tribunale di Bologna con sentenza del 10 gennaio 2022, definitiva il 3 febbraio 2022, in ordine al reato di atti persecutori, ai sensi dell’art. 612-bis cod. pen.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che il condanNOME non aveva adempiuto alle obbligazioni cui era stato subordiNOME il beneficio ai sensi dell’art. 165, quinto comma, cod. pen., non avendo lo stesso completato il corso di recupero programmato, visto che lo stesso, come risultante dalla nota del 21 febbraio 2022 del RAGIONE_SOCIALE, dopo aver partecipato a due colloqui di valutazione, aveva escluso di sentirsi a rischio di reiterazione, circostanza a seguito della quale il percorso era stato interrotto.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 165, quinto e sesto comma, e 168, primo comma, n. 1, cod. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di rilevare che il giudice della cognizione non aveva stabilito il termine entro il quale l’obbligo cui era subordiNOME il beneficio della sospensione condizionale della pena dovesse essere adempiuto dal condanNOME.
In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo, infatti, il termine entro il quale l’interessato deve provvedere allo stesso deve essere fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dallo stesso giudice dell’esecuzione, circostanza non avvenuta nel caso di specie.
Qualora il termine non sia stato fissato, inoltre, lo stesso deve coincidere con la scadenza dei termini cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen., scadenza non perfezionatasi nel caso di specie, posto che la richiesta di revoca del beneficio depositata dal pubblico ministero era intervenuta prima del quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 165, quinto e sesto comma, e 168, primo comma, n. 1, cod. pen., perché il giudice dell’esecuzione, a prescindere dalla questione del termine di cui sopra, avrebbe ritenuto in maniera illogica che il percorso non fosse
stato completato quando, dalla lettura della nota del RAGIONE_SOCIALE, era emerso che l’interessato aveva partecipato a due incontri durante i quali si era limitato ad affermare di aver compreso le conseguenze delle sue azioni, pensiero in forza del quale non si sentiva a rischio di reiterazione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.
Sul punto, giova in diritto evidenziare che, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione, anche d’ufficio, o da quello dell’esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577).
Nel caso di specie, il G.u.p., con la sentenza concessiva del beneficio, si era limitato a subordinare la sospensione condizionale della pena al fatto che il condanNOME partecipasse a un corso di recupero per la durata indicata dallo stesso Ente che avrebbe tenuto il corso.
Il giudice della cognizione, quindi, non aveva fissato un termine netto entro il quale l’imputato avrebbe dovuto provvedere adempimento dell’obbligo; tale termine, inoltre, non è stato successivamente fissato neanche dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza oggi impugnata.
Come correttamente rilevato nel ricorso, pertanto, si evidenzia che, nel momento in cui il giudice dell’esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena, era ancora pendente il termine quinquennale dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio: il giudice dell’esecuzione, quindi, non avrebbe potuto affermare che il condanNOME era stato inadempiente rispetto agli obblighi di cui all’art. 165 cod. pen., ma avrebbe dovuto indicare un termine entro il quale adempiere all’obbligo impostogli, considerando che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell’imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all’art. 165, comma quinto, cod. pen., può essere demandata al giudice della esecuzione, ove non sia contenuta in sentenza, la definizione dei termini e delle modalità attuative dei detti percorsi (Sez. 6, n. 30147 del 03/05/2023, P., Rv. 285046).
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rin l’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.
Così dèciso il 21/06/2024