Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19448 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19448 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il 27/07/1983
avverso l’ordinanza del 19/11/2024 del Tribunale di Benevento
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere, NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale d i Benevento, in funzione di giudice dell’ esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con sentenza n. 13976/2009 resa dal Tribunale di Napoli, in data 28 ottobre 2009, divenuta definitiva in data 31 maggio 2016, per aver commesso, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della condanna, altro delitto.
Avverso il descritto provvedimento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha denunciato, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 168 cod. pen. e legge n. 241 del 31 luglio 2006.
Si deduce che l’ordinanza di revoca del beneficio è stata adottata in relazione a un reato commesso in data 24 marzo 2005 (cfr. n. 3 del certificato del casellario allegato al ricorso) e che questa doveva considerarsi indultata.
Inoltre, si rileva che anche la condanna sub n. 1 del casellario, è relativa a pena da dichiararsi estinta parzialmente per applicazione dell’indulto di cui alla legge n. 241 del 2006.
3.Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1. La pronuncia di revoca della sospensione condizionale della pena ha natura meramente dichiarativa di un effetto che si produce automaticamente, al verificarsi della causa di revoca, nel momento esatto in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa stessa (da ultimo, Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759-01).
Sotto altro aspetto si deve rilevare che una precedente condanna, anche se a pena condonata per indulto, osta alla successiva concessione della sospensione condizionale, quando questa, cumulata con la prima, superi il limite di concedibilità del beneficio (tra le altre, Sez. 1, n. 29877 del 24/03/2023, Susino, Rv. 284972).
1.2. Ciò in quanto la concessione dell’indulto, pur estinguendo la pena e facendone cessare l’espiazione, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non elimina gli altri effetti penali scaturenti ope legis dalla condanna (Sez. 1, n. 48405 del 12/04/2017, F., Rv. 271415 – 01).
Infatti, l’indulto estingue la pena e ne fa cessare l’espiazione ma non ha efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico degli altri effetti penali della condanna (Sez. U, n. 23 del 09/06/1995, COGNOME, Rv. 201548-01), tra cui va annoverato l’effetto impeditivo alla reiterazione del beneficio della sospensione condizionale.
Ciò posto, si deve osservare che il procedimento di esecuzione è a impulso di parte, tranne che per l’applicazione di amnistia e indulto, provvedimento che il Giudice dell’esecuzione può adottare di ufficio.
Sul punto, questa Corte ha osservato che il procedimento di esecuzione esige l’impulso di parte, salvo che per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto, per cui il provvedimento del giudice dell’esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett.
b), cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 23525 del 18/05/2021, COGNOME, Rv. 281396 – 01).
Si deve, però, osservare che, ove ciò non avvenga, non osta al condannato chiederne l’applicazione con apposita istanza .
Orbene, si rileva che, nel caso in valutazione, la condanna a pena sospesa che è stata revocata, riguarda una pena irrogata per fatto commesso prima del 2 agosto 2006 (commesso il 24 marzo 2005).
Quindi, legittimamente, poteva essere, per questa pena, valutata la concedibilità dell ‘indulto , tenuto conto del tempus commissi delicti , sebbene questo non risulti oggetto di specifica richiesta in sede di udienza camerale fissata per deliberare sull ‘ istanza di revoca della sospensione condizionale.
Peraltro, risulta allegato al fascicolo processuale, provvedimento del 4 dicembre 2024, quindi successivo al ricorso del 29 novembre 2024 e al provvedimento impugnato, depositato il 20 novembre 2024, con il quale il Giudice dell ‘esecuzione ha concesso al condannato il beneficio dell ‘indulto in relazione alla pena irrogata con due sentenze irrevocabili.
Sicché, come sostiene il ricorrente, ben avrebbe potuto il Giudice dell ‘esecuzione , d ‘ ufficio, valutare la sussistenza dei presupposti per applicare l’indulto , oltre che la sussistenza dell ‘ interesse ad ottenere il beneficio.
Tuttavia, ove questo, come nel caso al vaglio, non risulti richiesto e non concesso autonomamente dal Giudice dell ‘esecuzione adito per la revoca della sospensione condizionale, la sussistenza dei presupposti per la sua concessione ben può costituire oggetto di apposita domanda di parte, proposta alla medesima autorità, come del resto avvenuto, nel caso di specie, richiesta decisa con successivo provvedimento del Giudice dell ‘ esecuzione.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 26 febbraio 2025