Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9028 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9028 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/04/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza dell’8/4/2023, notificata il 18/4/2023, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a COGNOME NOME con la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 20/4/2016, irrevocabile il 30/6/2016.
NOME COGNOME è stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3.500,00 di multa con la sentenza pronunciata dal Tribunale Roma il 20/4/2016, irrevocabile il 30/6/2016, e il Tribunale ha concesso la sospensione condizionale della pena.
Lo stesso di NOME, ritenuta la continuazione con i reati oggetto della precedente condanna, è stato condannato alla pena di otto mesi di
reclusione con la sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Roma del 5/12/2017, irrevocabile il 28/12/2017.
Il pubblico ministero ha chiesto al giudice di esecuzione di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la prima sentenza e il giudice, preso che il secondo reato risultava essere stato commesso nel quinquennio, ha provveduto in conformità. Nello specifico il giudice, evidenziato che la pronuncia in ordine alla revoca ha natura meramente dichiarativa, ha escluso che avesse rilievo la circostanza che il giudice di cognizione non aveva disposto la revoca.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 168 cod. pen. e 673 e 674 cod. proc. pen. In un unico articolato motivo la difesa rileva che il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto revocare il beneficio concesso con la prima sentenza, ciò in quanto la revoca avrebbe dovuto essere disposta dal giudice della cognizione e che l’errore da questo commesso sul punto avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione nel corso del giudizio di merito, non potendo ora ovviarvi il giudice dell’esecuzione. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, gli errori commessi dal giudice di merito circa la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non possono essere corretti nella fase dell’esecuzione qualora il giudice, come avvenuto nel caso di specie nel quale la pena per il secondo reato è stata applicata in continuazione con quella inflitta con la prima sentenza, sia a conoscenza della causa ostativa alla concessione del beneficio ovvero, nel nostro caso, del presupposto per disporre la revoca.
In data 5 settembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 168 cod. pen. e 673 e 674 cod. proc. pen. facendo riferimento al principio di diritto contenuto nella sentenza Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381 – 01 per cui il giudice dell’esecuzione ha il potere di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. nel solo caso in cui le cause ostative per la concessione non erano documentalmente note al giudice della cognizione.
La doglianza è infondata.
2.1. La situazione oggetto del ricorso è diversa da quella in ordine alla quale si sono espresse le Sezioni Unite COGNOME citate dal ricorrente.
Nel caso esaminato, infatti, il giudice della cognizione, pure in presenza di cause ostative documentate in atti, aveva concesso la sospensione condizionale della pena e, in tal modo, si era espresso in senso favorevole all’imputato.
Sotto tale profilo, pertanto, in assenza di una impugnazione dell’organo dell’accusa, si è ritenuto che la statuizione non potesse essere revocata dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile dal giudice dell’esecuzione formulando in tal senso il principio di diritto.
2.2. Nel caso oggetto dell’attuale ricorso il giudice della cognizione non ha concesso alcun beneficio né si è in alcun modo pronunciato in ordine alla sospensione condizionale della pena quanto, piuttosto, più semplicemente, ha omesso di assumere qualsivoglia determinazione in merito al beneficio in precedenza riconosciuto da un altro giudice.
In tale situazione, in assenza di una pronuncia nella fase di cognizione sul punto, il giudice dell’esecuzione aveva il potere/dovere di intervenire ed ha correttamente provveduto revocando il beneficio.
Come evidenziato da Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798 – 01, infatti, «il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa. Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono “de jure” al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta “ope legis…» (anche Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 280682 – 01; Sez. 1, n. 35848 del 11/09/2020, COGNOME, Rv. 280206 – 01).
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14 novembre 2023.