Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17407 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17407 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAPUA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/10/2023 del TRIBUNALE di RAVENNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con sentenza n.29/2013 del Tribunale di Ravenna, sez. distaccata di Lugo che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa per violazione degli obblighi di assistenza familiare, a causa del mancato adempimento da parte del condannato dell’obbligo risarcitorio nei confronti della parte civile;
Rilevato che nella citata sentenza non era stato fissato un termine per detto adempimento, di talché il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che esso doveva essere individuato con quello di cinque anni previsto dall’art.163 cod. pen. (Sez. U, n. 37503 de 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 – 01;);
Considerato che costituisce circostanza pacifica il fatto che l’adempimento (a seguito di accordo transattivo con la parte civile) è avvenuto oltre il citato termine e che, per ragione nonché per la mancata prova della assoluta impossibilità di adempiere da parte del condannato, il giudice dell’esecuzione ha revocato il beneficio;
Rilevato, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che, in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo – cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen – determina la revoca della sospension condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenu impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine per l’adempimento, p il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenzi della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l’obbligo condizionante (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, COGNOME, RV. 229035; Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, COGNOME, Rv. 266466; Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266783; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, COGNOME, Rv. 267330; Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 267109);
Considerato, pertanto, che le vicende dell’obbligazione civile, successive al decorso del termine fissato per l’adempimento finalizzato al godimento della sospensione condizionale, sono irrilevanti rispetto a tale evenienza, sicché il pagamento, in qualunque
forma effettuato, dopo il decorso del termine, non impedisce la revoca del beneficio della sospensione condizionale cui era sottoposto;
Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa degli elementi processuali da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione e si pongono in contrasto con i principi giurisprudenziali sopra richiamati;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.