Revoca Sospensione Condizionale: La Cassazione sul Nuovo Reato nel Periodo di Prova
La revoca della sospensione condizionale della pena è un istituto cruciale nel diritto penale, che segna il confine tra la fiducia concessa al condannato e la necessità di una risposta sanzionatoria di fronte a nuove condotte illecite. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui presupposti che rendono tale revoca non solo legittima, ma doverosa. Analizziamo il caso per comprendere le logiche giuridiche applicate e le conseguenze per chi, dopo aver ottenuto il beneficio, viola le condizioni imposte.
I Fatti di Causa e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso riguarda un individuo a cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena in due distinte sentenze, divenute definitive rispettivamente nel 2018 e nel 2020. Successivamente, la Corte d’Appello di Reggio Calabria aveva revocato entrambi i benefici. La ragione di tale decisione risiedeva in una nuova condanna riportata dal soggetto, emessa nel luglio del 2022. Questa nuova sentenza era intervenuta durante il quinquennio di ‘prova’ decorrente dalle precedenti condanne sospese, configurando così una violazione delle condizioni per il mantenimento del beneficio.
Il Ricorso in Cassazione e la Tesi Difensiva
Contro la decisione della Corte territoriale, il condannato ha proposto ricorso per cassazione. La difesa ha lamentato una presunta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, il ricorso si concentrava sulla presunta errata applicazione dell’articolo 168, comma 1, n. 2) del codice penale.
La Decisione della Cassazione sulla Revoca Sospensione Condizionale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente individuato gli elementi per giustificare la revoca, riconducendoli però alla fattispecie prevista dall’articolo 168, comma 1, n. 1 del codice penale, e non al n. 2 come erroneamente sostenuto dal ricorrente. La nuova condanna, infatti, era intervenuta entro il quinquennio dal passaggio in giudicato delle sentenze che avevano concesso il beneficio, integrando pienamente la condizione richiesta dalla norma per la revoca.
Le Motivazioni: La Corretta Applicazione dell’Art. 168 c.p.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l’ordinanza impugnata non presentava alcuna lacuna motivazionale. La revoca era un atto dovuto, poiché la legge (art. 168, c. 1, n. 1 c.p.) stabilisce che la sospensione condizionale è revocata di diritto se il condannato, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza, commette un delitto che comporta una nuova condanna. Nel caso di specie, la sentenza del 2022 si inseriva perfettamente in questo scenario temporale rispetto alle condanne sospese del 2018 e 2020.
La Corte ha inoltre colto l’occasione per ribadire un principio giurisprudenziale consolidato: per valutare l’anteriorità del delitto, si deve fare riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, non alla data di consumazione del reato oggetto della nuova pronuncia. Poiché la nuova condanna era intervenuta durante il periodo di prova, la revoca era inevitabile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la sospensione condizionale è una ‘scommessa’ dello Stato sulla futura buona condotta del condannato. Se questa scommessa viene persa, con la commissione di un nuovo reato entro il periodo stabilito, la conseguenza è la revoca automatica del beneficio. La decisione sottolinea inoltre che i ricorsi per cassazione devono basarsi su vizi specifici e pertinenti; un’errata qualificazione della norma violata o argomentazioni generiche portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando viene revocata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale della pena viene revocata di diritto se il condannato, entro il periodo di prova di cinque anni, commette un nuovo delitto che porta a una nuova condanna a pena detentiva.
Qual è il momento determinante per la revoca del beneficio?
Il momento determinante è la pronuncia di una nuova sentenza di condanna durante il quinquennio di prova che decorre dal passaggio in giudicato della precedente sentenza che aveva concesso il beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20646 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20646 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata;
Rilevato che la Corte di appello di Reggio Calabria, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato accordato a NOME COGNOME con due sentenze, rispettivamente passate in giudicato in data 12/03/2018 e in data 01/10/2020.
Rilevato che il condannato, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al disposto dell’art. 168, comma 1, n. 2) cod. pen.
Ritenuto che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, l’ordinanza impugnata individua in modo specifico (senza incorrere nelle lamentate lacune motivazionali) gli elementi atti a giustificare la revoca della sospensione condizionale della pena, riconducibili, invero, al disposto normativo di cui all’art 168, comma 1, n. 1 cod. pen. E infatti, l’ultima sentenza pronunciata a carico del ricorrente, ossia quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Reggio Calabria il 16/07/2022, è intervenuta durante il quinquennio dal passaggio in giudicato delle precedenti due condanne sospese, dunque entro il cd. periodo di prova .
Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09 maggio 2024.