Revoca Sospensione Condizionale: Quando l’Ignoranza del Giudice non Salva il Beneficio
La revoca sospensione condizionale della pena è un tema cruciale nel diritto penale, che bilancia l’esigenza di rieducazione del condannato con la certezza del diritto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti su un caso particolare: la revoca di un beneficio concesso per la terza volta, quando il giudice della cognizione ignorava l’esistenza delle precedenti concessioni. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: un Beneficio Concesso per la Terza Volta
Il caso riguarda un imputato al quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena con una sentenza del Tribunale, successivamente confermata in Appello. Tuttavia, si è scoperto che questo era il terzo beneficio di tal genere concesso all’imputato, una circostanza che, per legge, ne avrebbe impedito la concessione.
Il problema principale risiedeva nel fatto che, al momento della decisione della Corte d’Appello, le due precedenti sentenze che avevano già concesso il beneficio non erano ancora diventate irrevocabili. Di conseguenza, queste informazioni non erano presenti nel certificato del casellario giudiziale a disposizione del giudice, il quale ha quindi concesso la sospensione in buona fede, ignorando la causa ostativa. Successivamente, il Giudice dell’esecuzione, venuto a conoscenza della situazione completa, ha disposto la revoca del beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla revoca sospensione condizionale
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un’erronea applicazione della legge e un vizio di motivazione. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la piena legittimità della revoca operata dal Giudice dell’esecuzione.
La Corte ha chiarito che l’ignoranza della causa ostativa da parte del giudice che ha concesso il beneficio non crea alcuna preclusione alla successiva revoca. In altre parole, il fatto che il giudice non potesse sapere dei precedenti non ‘sana’ l’illegittimità della concessione.
Le Motivazioni: la Conoscenza della Causa Ostativa non è un Limite alla Revoca
Il cuore della motivazione risiede in un principio di diritto rafforzato da una precedente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione. Secondo i giudici, non vi è alcuna preclusione alla revoca in fase esecutiva, neppure nel caso in cui la causa ostativa fosse nota al giudice d’appello ma non fosse stata oggetto di impugnazione. A maggior ragione, tale preclusione non può esistere quando, come nel caso di specie, la causa ostativa era del tutto ignota al giudice della cognizione.
La circostanza che le precedenti sentenze siano diventate definitive solo dopo la concessione del terzo beneficio è irrilevante. Ciò che conta è la situazione sostanziale al momento della valutazione da parte del giudice dell’esecuzione. Se in quella sede emergono elementi che rendono illegittima la concessione, la revoca è un atto dovuto per ripristinare la legalità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la concessione dei benefici di legge deve sempre avvenire nel rispetto rigoroso dei presupposti normativi. L’eventuale ‘errore’ del giudice della cognizione, dovuto a una non completa conoscenza del quadro processuale del condannato, non cristallizza una situazione illegittima. Il Giudice dell’esecuzione mantiene il potere e il dovere di intervenire per correggere tali errori, assicurando che la sospensione condizionale non venga concessa oltre i limiti previsti dalla legge. Per i condannati, ciò significa che non si può fare affidamento su un beneficio ottenuto in assenza dei requisiti di legge, anche se concesso da un giudice in buona fede, poiché esso rimane esposto a una possibile e legittima revoca in fase esecutiva.
È possibile disporre la revoca della sospensione condizionale della pena se il giudice che l’ha concessa non sapeva che era la terza volta?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che la revoca è legittima. L’ignoranza da parte del giudice della cognizione riguardo alle precedenti concessioni del beneficio non impedisce al giudice dell’esecuzione di revocare la misura una volta accertata la reale situazione.
Cosa accade se le sentenze precedenti, che impedirebbero la concessione del beneficio, non sono ancora definitive al momento della decisione?
Anche in questo caso, la revoca è possibile. Il fatto che le precedenti condanne non fossero ancora irrevocabili (e quindi non annotate sul casellario giudiziale) spiega perché il giudice abbia concesso il beneficio, ma non rende legittima tale concessione. Il giudice dell’esecuzione può e deve revocare il beneficio una volta che la causa ostativa emerge.
La decisione del giudice di merito che concede la sospensione condizionale crea una preclusione che impedisce al giudice dell’esecuzione di revocarla?
No, secondo la Corte non si forma alcuna preclusione. Il giudice dell’esecuzione ha il potere di revocare il beneficio concesso illegittimamente, anche e soprattutto quando la causa di illegittimità non era nota al giudice che ha emesso la sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16830 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16830 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SALERNO il 29/09/1977
avverso l’ordinanza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa ad NOME COGNOME con la sentenza emessa in data 4 giugno 2021 dal Tribunale di Salerno, confermata dalla Corte di appello di Salerno il 6 giugno 2022, divenuta irrevocabile in data 17 febbraio 2023, trattandosi di beneficio concesso all’imputato per la terza volta.
Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. NOME COGNOMEinosservanza ed erronea applicazione di norme penali – primo motivo; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione – secondo motivo) sono inammissibili in quanto manifestamente infondati, tenuto conto che prospettano (secondo motivo) un vizio di motivazione che non si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 1) e che, comunque, (entrambi i motivi) i prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Rilevato, infatti, che nel caso al vaglio la causa ostativa alla concessione del beneficio per la terza volta (cioè la sentenza della Corte di appello di Salerno del 2 maggio 2033, irrevocabile il 25 gennaio 2023 e quella della Corte di appello di Salerno del 13 maggio 2022, irrevocabile il 30 gennaio 2023) era ignota non solo al giudice di primo grado, ma anche alla Corte di appello che si pronunciò il 6 giugno 2022, in data antecedente, cioè, a quella in cui divennero irrevocabili le due precedenti sentenze che avevano concesso la sospensione condizionale (25 e 30 gennaio 2023), provvedimenti che, ovviamente, non potevano risultare annotati nel certificato del casellario giudiziale a disposizione del “terzo” giudice di cognizione.
Ritenuto, quindi, che nel caso di specie nessun genere di preclusione poteva impedire al Giudice dell’esecuzione di disporre la revoca del beneficio e che, comunque, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 – 01) hanno affermato che non c’è preclusione nel caso in cui la causa ostativa sia nota al giudice di appello ma non sia stata ad esso devoluta; sicché, a maggior ragione, non può operare detta preclusione nel caso, come quello in esame, in cui al giudice dell’appello la causa ostativa sia addirittura ignota.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente